Appeal Inadmissibility Due to Late Filing of Notice
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, defendant in the original suit, appealed a lower court decision that largely granted the plaintiff's claim for payment of artistic paper supplied, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the previous judgment was validly notified to the defendant at his business address, which was the correct place of service at the time the claim was filed, and the appeal was filed well after the twenty-day statutory deadline, as the delay in the defendant learning of the judgment was attributable to his own failure to collect the registered mail, regardless of any alleged later change of address which was not proven or timely communicated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124 cpv. 1 CPC, Art. 120 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lit. b CPC, Art. 148 CPC, art. 308 cpv. 1, art. 131 cpv. 1; Appeal Inadmissibility Due to Late Filing of Notice: The court reasoned that the previous judgment was validly notified to the defendant at his business address, which was the correct place of service at the time the claim was filed, and the appeal was filed well after the twenty-day statutory deadline, as the delay in the defendant learning of the judgment was attributable to his own failure to collect the registered mail, regardless of any alleged later change of address which was not proven or timely communicated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as part of the procedural rules determining the appeal deadline, which led to the declaration of inadmissibility in the dispositive.
Cited in the reasoning as part of the procedural rules determining the appeal deadline, which led to the declaration of inadmissibility in the dispositive.
Cited in the reasoning as part of the procedural rules determining the appeal deadline, which led to the declaration of inadmissibility in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the method of serving judicial acts, relevant to establishing the service date for the deadline calculation.
Cited in the reasoning as the basis for determining a valid place of delivery for judicial acts.
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new factual allegations at the appeal stage.
Cited in the dispositive as the basis for ordering that costs follow the event (loser pays).
Cited in the dispositive as the basis for imposing the judicial fee (Tassa di giustizia).
Testo completo
Incarto n. 12.95.00197 · Lugano 5 settembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.94.999 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 25 maggio 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
__________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’657.41 oltre interessi a titolo di prezzo della vendita;
Domanda sulla quale il convenuto, precluso, non si è espresso e che il Pretore con sentenza 9 maggio 1995 ha accolto per fr. 9’576.10 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello datato 14 giugno 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 28 agosto 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto ed in diritto
1. Con la petizione l’attrice sostiene di aver fornito carta per artisti alla ditta __________ di __________ per fr. 9’576.10 e di non averne ricevuto pagamento alcuno, nemmeno dopo l’invio dei solleciti di rito.
Si imporrebbe perciò l’iniziativa giudiziaria nei confronti della cennata ditta, da distinguere dalla “__________ ”, di cui __________ sarebbe amministratore e che avrebbe un diverso scopo sociale.
Il convenuto, precluso, in sede di dibattimento finale ha chiesto la reiezione della petizione, ritenendo non provata la pretesa vantata nei suoi confronti dall’attrice.
Nella decisione impugnata il Pretore ha ammesso che dalla documentazione in atti risulterebbe comprovato il fondamento del credito fatto valere in misura di fr. 9’576.10 oltre interessi al 5% dal 19 aprile 1989.
2. Con l’appello il convenuto sostiene di non aver ordinato alcunché alla ditta attrice e di non avere perciò ricevuto alcuna fornitura, così che non vi sarebbero gli estremi per ritenere provata la pretesa della procedente.
L’attrice nelle osservazioni del 28 agosto 1995 chiede la reiezione del gravame, eccependone preliminarmente la tardività.
3. Il termine per presentare appello è in procedura ordinaria di 20 giorni, i quali -riservate le ferie giudiziariedecorrono dal giorno successivo a quello in cui il giudizio da impugnare è stato notificato (art. 308 cpv. 1, 131 cpv. 1 e 132 CPC).
La notifica avviene di regola mediante invio postale raccomandato (art. 124 cpv. 1 CPC).
Se il destinatario è domiciliato nel cantone la consegna degli atti giudiziari avviene nel luogo in cui egli dimora o in cui svolge la sua attività (art. 120 cpv. 2 CPC).
4. Il Pretore ha inviato la sentenza impugnata il 10 maggio 1995 all’indirizzo di via __________ a __________, al quale erano del resto state spedite tutte le precedenti comunicazioni al convenuto riguardanti la causa.
L’invio, scaduto il periodo di giacenza, il 22 maggio 1995 è stato ritornato al mittente dall’ufficio postale di __________ con la dicitura “non ritirato”.
La Pretura ha ripetuto l’intimazione al medesimo indirizzo il 24 maggio 1995 per lettera semplice.
5. Nell’appello il convenuto afferma di avere il domicilio privato in __________ a __________ (cfr. l’intestazione), e di avere trasferito quello professionale in via __________ a __________ fin dal 19 ottobre 1993 (punto 4).
Si tratta di argomentazioni prive di rilevanza.
E’ pacifico che all’epoca dell’introduzione della petizione l’indirizzo di __________, in quanto sede dell’attività del convenuto (doc. E), costituiva un valido luogo di consegna degli atti giudiziari a lui destinati (art. 120 cpv. 2 CPC).
Il convenuto non contesta del resto di aver regolarmente ricevuto all’indirizzo di __________ tutte le comunicazioni precedenti la sentenza.
L’asserito cambiamento del luogo di svolgimento dell’attività da __________ a __________ a far tempo dal 19 ottobre 1993 costituisce in primo luogo una nuova allegazione di fatto, irricevibile a questo stadio della causa (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), ed inoltre è comunque circostanza non provata, rimasta allo stadio di mera affermazione di parte.
In ogni caso, il preteso cambiamento dell’indirizzo d’affari, di cui il convenuto non ha peraltro mai informato la Pretura, non gli ha impedito di comparire regolarmente al dibattimento finale, indetto dopo il preteso trasferimento, e nemmeno di prendere conoscenza della sentenza impugnata, dopo che questa gli è stata trasmessa per lettera semplice.
Se ne deve concludere che l’asserito cambiamento di indirizzo -circostanza, come si è detto, proceduralmente irricevibile e non provatanon ha causato al convenuto pregiudizio alcuno, dovendosi piuttosto ammettere che il ritardo nell’apprendere dell’esistenza della sentenza impugnata è invece ascrivibile unicamente al comportamento negligente dello stesso convenuto, che ha omesso di ritirare l’invio raccomandato a lui indirizzato.
In ogni caso, al momento della ricezione dell’invio non raccomandato -con ogni probabilità il 25 o il 26 maggio 1995- il convenuto disponeva ancora di tempo sufficiente per allestire un gravame di sole due pagine come quello in rassegna, così che in nessun caso può essere ammesso che egli sia stato limitato nel suo diritto di difesa.
6. Ne consegue che la sentenza, ai fini del computo del termine utile per presentare l’appello, deve essere reputata come validamente notificata al convenuto l’ultimo giorno del periodo di giacenza presso l’ufficio postale di __________ (II CCA 24 febbraio 1995 in re H. AG/Z. e riferimenti), ovvero al più tardi -nella per il convenuto migliore delle ipotesiil 21 maggio 1995.
L’appello consegnato alle poste solo il 16 giugno 1995 è perciò irrimediabilmente tardivo, e come tale irricevibile.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello
16 giugno 1995 di __________ è irricevibile siccome tardivo.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 400.-- per ripetibili di appello.
3. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario