Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.1995.190 • TRAC TI 12.1995.190 Generato dall'IA

Debt Disavowal Timeliness and Premature Damages Claim

Numero d'incarto 12.1995.190
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant sought reform of a lower court decision that deemed their action for debt disavowal, stemming from unsuccessful conciliation regarding eviction enforcement judgments, inadmissible due to tardiness. The appellate court upheld the inadmissibility, reasoning that the thirty-day deadline following failed conciliation for filing a debt disavowal action is an absolute statutory term that is not suspended by judicial holidays, making the filing subsequent to this period untimely; furthermore, the related claim for damages was deemed premature and inadmissible because it was not first submitted to the required conciliation office before being brought before the court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 313bis CPC, Art. 13 OG, Art. 411 CPC, Art. 83 cpv. 2 LEF, Art. 148 CPC; Debt Disavowal Timeliness and Premature Damages Claim: The appellate court upheld the inadmissibility, reasoning that the thirty-day deadline following failed conciliation for filing a debt disavowal action is an absolute statutory term that is not suspended by judicial holidays, making the filing subsequent to this period untimely; furthermore, the related claim for damages was deemed premature and inadmissible because it was not first submitted to the required conciliation office before being brought before the court.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione ricorso per risarcimento danni tempestività dell'inoltro termine legale istanza tardiva di restituzione dei termini nozione di decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313bis CPC

Cited for deciding on the appeal due to its manifest lack of merit.

art. 148 CPC

Cited in relation to the ruling on costs for the appeal procedure.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.95.00190 · Lugano 12 giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no LA 95.00066 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 19 maggio 1995 da

__________ contro

__________ rappr. da __________

in materia di contratto di locazione (azione di disconoscimento di debito) che il Pretore, con sentenza 29 maggio 1995 ha respinto perché irricevibile siccome tardiva.

Appellante l’istante, con scritto 5 giugno 1995 - erroneamente intitolato “ricorso per cassazione”-, il quale chiede la riforma del primo giudizio nel senso di ritenere tempestivo il suo ricorso al Pretore a seguito della mancata conciliazione;

Potendosi decidere sul gravame, stante la sua chiara infondatezza, ai sensi dell’art. 313bis CPC;

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto

Considerato

in fatto ed in diritto

che __________ ha presentato un’istanza di disconoscimento di debito nei confronti di due sentenze di rigetto provvisorio dell’opposizione riguardanti canoni di locazione impagati per Fr. 1’830.- (sentenza RO 28 ottobre 1994, inc. 2605/94) e per Fr. 2’745.- (sentenza RO 28 ottobre 1994, inc. 2604/94) al Pretore di Lugano il quale le ha trasmesse, per competenza, all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona;

che l’udienza di conciliazione, infruttuosa, é stata tenuta il 4 aprile 1995;

che con “ricorso” spedito il 29 maggio 1995 l’istante, proprio traendo spunto dalla mancata conciliazione, chiedeva al Pretore il disconoscimento del debito riguardante le già cennate procedure esecutive di rigetto dell’opposizione ed inoltre chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 11’690.80 per danni e spese causati da inadempienze, negligenze e varie violazioni;

che le domande dell’istante superano, complessivamente, l’importo limite superiore di Fr. 8’000.- che trasforma i mezzi di ricorso contro una sentenza del Pretore da ricorso in cassazione in appello (art. 13 OG, art. 327 e art. 411 CPC) e di conseguenza il suo ricorso va inteso quale appello per il quale é competente a decidere la Seconda camera civile;

che la decisione di irricevibilità prolata dal Pretore é senz’altro corretta;

che infatti, per quanto riguarda la domanda di inesistenza del debito, il termine di trenta giorni dalla mancata conciliazione dev’essere imperativamente osservato per poter convalidare, con riferimento alla sua tempestività, l’inoltro nei termini di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF dell’azione di inesistenza alla preventiva conciliazione dell’Ufficio;

che quindi, in tali casi, come in quelli in cui il diritto materiale della locazione prevede l’obbligatoria conciliazione (modifica del canone di locazione ad esempio) il termine di trenta giorni é un termine di perenzione;

che, come termine di diritto materiale, non é sospeso dalle ferie giudiziarie che si riferiscono unicamente ai termini del diritto procedurale (Rep. 1990, 228; Rep. 1985, 126 e con riferimento al nuovo diritto della locazione Cocchi/Trezzini,CPC, ad art. 404, n. 2);

che l’istanza inoltrata il 29 maggio 1995 a fronte di un esperimento di conciliazione fallito il precedente 4 aprile 1995 - non potendosi tener conto delle sospensioni dei termini di diritto procedurale - é sicuramente tardiva e toglie la possibilità all’istante di far valere il disconoscimento di debito verso le decisioni di rigetto provvisorio dell’opposizione,

che, per quanto riguarda la richiesta di veder condannata la controparte a pagargli degli importi per danni, la domanda dell’istanza é irricevibile anche se non, per questa parte del petitum, per tardività;

che infatti ogni e qualsiasi domanda giudiziale riferita a problematiche riguardanti la locazione deve essere necessariamente preceduta dalla domanda di conciliazione al competente Ufficio (DTF 118 II 307) percui la richiesta di risarcimento danni formulata al Pretore é prematura non avendo fatto oggetto di discussione avanti all’Ufficio di conciliazione e come tale pure irricevibile;

che, in ogni caso, quest’ultima domanda, fatte salve le regole della prescrizione dei crediti, potrà essere ripresentata al Pretore dopo l’eventuale fallimento dell’esperimento di conciliazione che al proposito l’istante, se vi insiste, deve chiedere all’Ufficio competente in materia di locazione;

che l’appello deve così essere respinto;

per i quali motivi

visti per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello (ricorso per cassazione) 5 giugno 1995 di __________ é respinto.

2. Le spese della procedura d’appello in complessivi Fr. 200.- (tassa di giustizia Fr. 180.- e spese Fr. 20.-), da anticiparsi dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il Presidente Il segretario