Lease Damages Admissibility After Failed Conciliation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the admissibility of claims for damages arising from a terminated lease, arguing that the claims were filed more than thirty days after a prior failed conciliation attempt on September 15, 1994, despite a second conciliation failure on January 20, 1995. The appellate court reasoned that for creditor claims related to a lease but not concerning the rent itself, the thirty-day limit to initiate proceedings after a failed conciliation is a procedural term, not a substantive limitation period; therefore, failure to meet this deadline only results in the inadmissibility of the specific judicial action, allowing for a new conciliation attempt on the same factual basis to render a subsequent action receivable, thus affirming the lower court's decision that the claims were admissible based on the later conciliation failure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274f cpv. 1 CO, Art. 274a cpv. 1 lett. e CO, Art. 274f CO, art. 313 bis CPC, art. 147 segg. CPC; Lease Damages Admissibility After Failed Conciliation: The appellate court reasoned that for creditor claims related to a lease but not concerning the rent itself, the thirty-day limit to initiate proceedings after a failed conciliation is a procedural term, not a substantive limitation period; therefore, failure to meet this deadline only results in the inadmissibility of the specific judicial action, allowing for a new conciliation attempt on the same factual basis to render a subsequent action receivable, thus affirming the lower court's decision that the claims were admissible based on the later conciliation failure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule was mentioned as the basis for not serving the appeal to the opposing parties.
This provision concerning the deadline for appealing to the judge after failed conciliation underpins the core legal issue decided regarding the admissibility of the claim.
These articles regulate the imposition of costs, which are subsequently applied in order 2.
Testo completo
Incarto n. 12.95.00179 · Lugano 14 luglio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nelle procedure in materia di locazione promosse con istanze 17 febbraio 1995 (inc. no. P 27/95 e P 28/95 della Pretura di Locarno-Città) da
__________ __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
chiedenti il pagamento da parte del convenuto di due somme di denaro - fr. 24’496.70
rispettivamente fr. 1’190.- - a titolo di risarcimento danni, dipendente da un rapporto di locazione, definitivamente e consensualmente terminato alla fine del 1994;
vertenza che, congiunti i processi, il pretore ha deciso solo relativamente all’eccezione di tardività, rispettivamente di improponibilità delle istanze, con sentenza 16 maggio 1995;
appellante il signor __________ con allegato 26 maggio 1995;
appello non intimato alle parti, potendosi procedere in conformità con l’art. 313 bis CPC;
considera
in fatto e in diritto
1. Le istanze in esame sono state presentate alla pretura in data 17 febbraio 1995, dopo che l’Ufficio di conciliazione di Locarno, in data 20 gennaio 1995 aveva considerato fallita ogni possibilità di conciliazione.
In sede di contraddittorio il convenuto ha chiesto che le istanze venissero respinte in ordine, essendo trascorso un termine superiore a trenta giorni da una prima mancata conciliazione delle stesse vertenze, constatata dallo stesso Ufficio di conciliazione il 15 settembre 1994.
2. Questa Camera ha già avuto occasione di esprimersi sul significato dell’obbligo di ricorrere al giudice nel termine di legge di 30 giorni dall’accertamento della mancata intesa (art. 274f cpv. 1 CO).
Le competenze degli Uffici di conciliazione sono di natura diversa: essi possono avere attività arbitrale (art. 274a cpv. 1 lett. e CO), svolgono attività decisionale (art. 259h, 273 cpv. 1 e 4, nonché 273 cpv. 2 e 4 CO) e attività conciliativa: specifica, con riferimento agli art. 270, 270a e 270b CO, oppure generica, come precisato nella già citata sentenza federale (DTF 118 II 307).
Ciò comporta un’interpretazione diversificata dell’art. 274f CO per quanto riguarda le conseguenze della mancata intesa, in particolare per i casi in cui l’ufficio interviene come autorità conciliativa (RFJ 1994, p. 303 segg.).
Questo giudice ha ripetutamente affermato che, riconosciuto pacificamente il carattere perentorio del termine di 30 giorni per adire il pretore (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 404, n. 2), resta aperta la questione della sua natura al di fuori della casistica riguardante la determinazione del canone di locazione (su questo punto cfr. Zihlmann P., Das neue Mietrecht, Zurigo 1990, p. 232). In conformità con la giurisprudenza più recente appare conforme alla volontà del legislatore di considerare il termine in esame come un termine di procedura, per cui almeno nei casi di pretese creditorie connesse con la locazione, ma estranee al suo scopo sociale (come le richieste di risarcimento danni oggetto della presente lite), il suo mancato rispetto non comporta la perenzione del diritto sostanziale, ma unicamente l’irricevibilità dell’azione giudiziaria (RFJ cit., p. 305) e, eventualmente, la nullità degli atti processuali compiuti davanti al giudice (cfr. II CCA 23.3.1995 in re R. c/ F. e giurisprudenza ivi cit.).
In altre parole, se non v’è perenzione del diritto, al mancato rispetto del termine non consegue l’impossibilità sostanziale di proporre la lite al giudice; pertanto nulla può opporsi alla ripetizione dell’esperimento di conciliazione sulla stessa fattispecie, ancorché allo scopo di rendere ricevibile l’azione giudiziaria (II CCA 3.5.1995 in re N. c/ G).
3. Nel caso concreto risulta pertanto evidente la ricevibilità delle istanze di __________ e __________ a dipendenza della mancata conciliazione 20 gennaio 1995, prescindendo dalla procedura analoga, conclusasi il 15 settembre 1994.
L’eccezione sollevata dal convenuto è stata pertanto rettamente respinta dal primo giudice.
4. A dipendenza della procedura adottata in questa sede e dell’inutilità dell’intimazione dell’atto d’appello alle resistenti, non nasce un loro diritto a indennità ripetibili.
Per tutti questi motivi,
Richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia
1. L’appello di __________ è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.- sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario