Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.1995.166 • TRAC TI 12.1995.166 Generato dall'IA

Legal Aid and Public Defender Request Premature Before Substantive Claim Filing

Numero d'incarto 12.1995.166
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant sought legal aid and the appointment of a public defender to file a damages claim against their former lawyers for alleged errors and a tardily filed appeal in a prior divorce case, but the lower court rejected the application because the intended main action lacked the requisite appearance of good faith and the request was premature as it preceded the filing of the substantive claim. The appellate court affirmed the rejection, reasoning that a request for legal aid is premature before the main action is initiated by a petition, and furthermore, the request for a public defender could not be directly granted because the procedural prerequisites for such an appointment, which involve a court order to secure counsel first, had not been met, though the appellant was advised on the correct future procedure to establish litigation and potentially secure representation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157 CPC, Art. 155 CPC, Art. 156 cpv. 1 CPC, Art. 167 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 38 cpv. 1 CPC; Legal Aid and Public Defender Request Premature Before Substantive Claim Filing: The appellate court affirmed the rejection, reasoning that a request for legal aid is premature before the main action is initiated by a petition, and furthermore, the request for a public defender could not be directly granted because the procedural prerequisites for such an appointment, which involve a court order to secure counsel first, had not been met, though the appellant was advised on the correct future procedure to establish litigation and potentially secure representation.

Parole chiave

Generato dall'IA
nomina del difensore gratuito patrocinio insinuazione del credito rappresentanza legale decisioni incidentali domanda di designazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 CPC
che con decreto 9 maggio 1995 il Pretore ha integralmente respinto l’istanza di assistenza giudiziaria, rilevando come l’azione che l’istante intendeva promuovere difettasse del presupposto della parvenza di buon fondamento previsto dall’art. 157 CPC;
Art. 155 CPC
che per l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria;
Art. 156 cpv. 1 CPC
che giusta l’art. 156 cpv. 1 CPC quest’ultima può essere chiesta, con domanda motivata, in ogni stadio della causa (Cocchi/Trezzini, CPC, N.
Art. 167 CPC
75), la quale interviene unicamente al momento della consegna della petizione alla cancelleria del giudice adito o ad un ufficio postale (art. 167 CPC);
Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC
Cited in the reasoning regarding the nullity of a decision on legal aid if the counterparty is not heard, although this specific article citation does not appear in the operative orders, it supports the reasoning that led to the decision.
Art. 38 cpv. 1 CPC
che a questo proposito va inoltre aggiunto che in base all’art. 38 cpv. 1 CPC, di principio ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri, ritenuto che la capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti processuali (art.
Art. 39 cpv. 1 CPC
1 CPC, di principio ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri, ritenuto che la capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti processuali (art. 39 cpv. 1 CPC);
Art. 39 cpv. 2 CPC
che in tale occasione egli dovrà far rilevare la difficoltà della causa e l’impossibilità di trovare un patrocinatore, chiedendo nel contempo l’assegnazione del termine di cui all’art. 39 cpv. 2 CPC per poterne cercare uno;
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313 bis CPC

Cited as a basis for the decision to reject the appeal.

art. 148 cpv. 2 CPC

Cited to justify not charging the appellant for court fees and costs due to indigence.

art. 142 cpv. 1 lett. b CPC

Cited in the reasoning regarding the nullity of a decision on legal aid if the counterparty is not heard, although this specific article citation does not appear in the operative orders, it supports the reasoning that led to the decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.95.00166 · Lugano 1. giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire sull’istanza di assistenza giudiziaria 8 maggio 1995 -inc. no. 12'442 della Pretura del distretto di Bellinzonadi

__________

volta ad ottenere la concessione dell’assistenza giudiziaria e la nomina di un avvocato d’ufficio allo scopo di promuovere un’azione di risarcimento danni contro i legali che lo hanno patrocinato in precedenti cause giudiziarie;

istanza che il Pretore con decreto 9 maggio 1995 ha respinto, senza prelevare tassa di giustizia o spese;

appellante l’istante, che con atto di appello 15 maggio 1995 chiede nuovamente la concessione dell’assistenza giudiziaria e la nomina di un avvocato d’ufficio;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

Ritenuto

in fatto e in diritto

che con istanza 8 maggio 1995 __________, dichiarandosi indigente, ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria allo scopo di promuovere un’azione di risarcimento danni contro i legali che lo avevano successivamente patrocinato nella causa di divorzio, segnatamente per presunti errori da loro commessi nella difesa dei suoi interessi e per il fatto che contro la sentenza 13 gennaio 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è stata inoltrata appellazione tardiva;

che con l’istanza egli ha altresì postulato la nomina di un avvocato d’ufficio per provvedere all’inoltro di tali cause, asserendo che nonostante le sue ricerche non gli era stato possibile trovarne uno di fiducia;

che con decreto 9 maggio 1995 il Pretore ha integralmente respinto l’istanza di assistenza giudiziaria, rilevando come l’azione che l’istante intendeva promuovere difettasse del presupposto della parvenza di buon fondamento previsto dall’art. 157 CPC;

che infatti, a suo parere, l’appello, se anche fosse stato tempestivamente inoltrato, non avrebbe avuto probabilità di essere accolto, stante le ragioni esposte nella sentenza 13 gennaio 1995, segnatamente ai considerandi da 4 a 6;

che per l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria;

che giusta l’art. 156 cpv. 1 CPC quest’ultima può essere chiesta, con domanda motivata, in ogni stadio della causa (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 6 ad art. 155);

che l’inoltro di una domanda di assistenza giudiziaria non crea ancora la litispendenza per la relativa azione di merito (Favre, L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, p. 75), la quale interviene unicamente al momento della consegna della petizione alla cancelleria del giudice adito o ad un ufficio postale (art. 167 CPC);

che di conseguenza nella fattispecie non ci si trova ancora in uno “stadio della causa” ai sensi del menzionato art. 156 cpv. 1 CPC, per cui la domanda di assistenza giudiziaria risulta senz’altro prematura;

che del resto, in virtù del capoverso 2 della stessa norma, alla controparte deve essere data possibilità di esprimersi sulla domanda di assistenza giudiziaria, pena la nullità della decisione in merito alla sua concessione (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);

che nel caso di specie le controparti, cioè le persone contro cui dovrebbero essere introdotte in futuro le azioni di risarcimento danni, non sono state neppure espressamente designate nell’istanza e di conseguenza non sono state evidentemente poste in condizione di prendere posizione in merito alla richiesta di assistenza giudiziaria;

che pertanto, a maggior ragione, l’istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta;

che per i medesimi motivi anche la domanda volta alla nomina di un avvocato d’ufficio, il quale proceda ad inoltrare le cause giudiziarie postulate dall’istante, non può, per il momento, trovare accoglimento;

che a questo proposito va inoltre aggiunto che in base all’art. 38 cpv. 1 CPC, di principio ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri, ritenuto che la capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti processuali (art. 39 cpv. 1 CPC);

che tuttavia secondo l’art. 39 cpv. 2 CPC, quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria di stralcio della causa, se attrice, e della nomina di un avvocato d’ufficio, se convenuta;

che il capoverso 3 dello stesso art. 39 CPC modera le drastiche conseguenze della menzionata comminatoria per l’attrice, disponendo per il giudice l’obbligo di designazione di un patrocinatore d’ufficio, quando la parte non ne abbia trovato personalmente uno di fiducia (ICCA 3 dicembre 1979 in re R. e R./W.);

che nel caso concreto l’istante non può quindi direttamente chiedere la nomina di un avvocato d’ufficio sulla base di quest’ultima normativa, non essendo stato in precedenza diffidato dal Pretore a munirsi di un patrocinatore (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5, 8 ad art. 39);

che la reiezione dell’istanza 8 maggio 1995 non impedirà tuttavia all’istante di far valere, se del caso, i suoi eventuali diritti in futuro;

che ciò tuttavia presuppone che egli, nel caso in cui ancora non trovasse alcun avvocato disposto a patrocinarlo, inoltri personalmente in Pretura una petizione (o un’istanza) contro le presunte controparti, secondo le formalità e le modalità imposte dall’art. 165 CPC (rispettivamente 292 CPC), con una succinta motivazione e con, già a questo momento, una domanda di assistenza;

che in tale occasione egli dovrà far rilevare la difficoltà della causa e l’impossibilità di trovare un patrocinatore, chiedendo nel contempo l’assegnazione del termine di cui all’art. 39 cpv. 2 CPC per poterne cercare uno;

che il Pretore, nell’ambito del potere di apprezzamento che gli compete per quanto concerne la capacità processuale della parte (Cocchi/Trezzini, op. cit.,

N. 7,8, 10, 12 ad art. 39), dovrà valutare se la stessa non sia eventualmente in grado di portare avanti la causa da sola, e nella negativa dovrà procedere alla diffida di cui all’art. 39 cpv. 2 CPC;

che, se risulterà che nel termine assegnato la parte non è riuscita -nonostante gli sforzi profusi in tal sensoa trovare un avvocato di fiducia, il giudice dovrà procedere alla nomina del patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 39 cpv. 3 CPC;

che il presente appello deve per contro essere respinto ai sensi dei considerandi;

che per evidenti motivi di opportunità (art. 148 cpv. 2 CPC), stante la condizione di indigenza dell’appellante, non si ritiene di caricare a quest’ultimo né la tassa di giustizia, né le spese;

Per i quali motivi,

viste le norme citate e l’art. 313 bis CPC

dichiara e pronuncia

I. L’appello 15 maggio 1995 di __________ è respinto.

II. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario