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12.1995.159 • TRAC TI 12.1995.159 Generato dall'IA

Appeal Against Denial of Legal Aid Due to Mortgageable Property

Numero d'incarto 12.1995.159
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's denial of legal aid, which was necessary to pursue an action to contest debts totaling CHF 4,740,000, arguing the denial was based on an overly strict definition of indigence, as he claimed he could not meet the CHF 10,000 court fee advance despite owning real estate. The appellate court upheld the denial, reasoning that the appellant, who possessed property with significant unencumbered equity (even considering existing mortgages), could reasonably secure a loan against that asset to cover the costs, as the requirement for legal aid is that the party's means are manifestly insufficient for their basic subsistence and litigation expenses, making the existence of mortgageable property sufficient to reject the claim for state assistance.

Regesto Legislator

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Art. 155 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Against Denial of Legal Aid Due to Mortgageable Property: The appellate court upheld the denial, reasoning that the appellant, who possessed property with significant unencumbered equity (even considering existing mortgages), could reasonably secure a loan against that asset to cover the costs, as the requirement for legal aid is that the party's means are manifestly insufficient for their basic subsistence and litigation expenses, making the existence of mortgageable property sufficient to reject the claim for state assistance.

Parole chiave

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gratuito patrocinio beni immobili anticipo delle spese beni statali nozione d'aiuto stato di bisogno Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 155 CPC

This article established the indispensable prerequisite (demonstration of indigence) for granting legal aid, which was the subject of the appeal.

art. 148 CPC

This article governs the allocation of court costs and legal fees, cited for imposing costs on the losing appellant.

TG

The appeal costs are allocated based on the Cantonal Law on Court Fees (Tassa di Giustizia).

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00159 · Lugano 7 agosto 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.95.29 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 11 gennaio 1995 da

__________ rappr. dall'avv. __________ Contro

__________ rappr. dallo studio legale __________

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di complessivi fr. 4’740’000.-- oltre interessi;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;

E ora sull’istanza di assistenza giudiziaria 14 febbraio 1995 dell’attore, istanza alla quale la convenuta si è opposta e che il Pretore con decreto 6 aprile 1995 ha respinto;

Appellante l’attore, che con atto di appello dell’11 maggio 1995, con richiesta di assistenza giudiziaria, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza;

Mentre la convenuta con osservazioni del 1° giugno 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Con petizione 11 gennaio 1995 l’attore, in relazione a tre procedure esecutive promosse dalla convenuta nei suoi confronti, ha chiesto il disconoscimento di debiti per complessivi fr. 4’740’000.-- oltre interessi in conseguenza della pretesa inesigibilità dei crediti posti in esecuzione, domanda integralmente avversata dalla convenuta nella risposta del 5 aprile 1995.

B. Il 14 febbraio 1995 l’attore ha presentato istanza per la concessione dell’assistenza giudiziaria, asserendo di non essere in grado di far fronte alla richiesta di anticipo della tassa di giustizia di fr. 10’000.-- intimatagli dal Pretore il 19 gennaio 1995.

C. Con osservazioni 24 febbraio 1995 la convenuta si è opposta alla richiesta di assistenza giudiziaria del convenuto, sottolineando l’assenza di tutte le premesse di legge per il suo accoglimento.

D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha negato l’esistenza di una situazione di indigenza, sottolineando il fatto che il richiedente sarebbe tuttora titolare di un’importante sostanza immobiliare e potrebbe inoltre contare sulla propria formazione di ingegnere.

E. Con tempestivo gravame datato 11 maggio 1995, con richiesta di assistenza giudiziaria, l’attore ha chiesto la riforma del decreto pretorile nel senso di accogliere l’istanza di assistenza giudiziaria.

Il Pretore avrebbe fondato il proprio giudizio su di una nozione troppo severa di indigenza, avendo egli a torto esaminato se il richiedente si trovasse in uno stato di assoluta miseria, e non se egli fosse o meno in grado di far fronte al richiesto anticipo di tasse e spese di giustizia di fr. 10’000.-- nel termine impostogli di 30 giorni.

La corretta disamina delle circostanze da parte del Pretore avrebbe dovuto portarlo a decidere che il richiedente non poteva prestare il richiesto anticipo, non potendo egli gravare ulteriormente la sua sostanza, così come risulterebbe dalla documentazione completa allegata alla causa inc. n. 1749 pendente presso la medesima Pretura.

Non essendo nemmeno decisiva la professione dell’attore, in concreto non più esercitata dal 1° dicembre 1992, il Pretore, esaminata la possibilità di esito favorevole della causa, avrebbe dovuto concludere per l’accoglimento dell’istanza.

F. Nelle osservazioni del 1° giugno 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.

Considerato

in

diritto:

1. Presupposto indispensabile affinché sia riconosciuta ad una parte la facoltà di condurre un processo senza spese è la dimostrazione dell’indigenza in cui si trova l’istante (art. 155 CPC; DTF 112 Ia 9 consid. 2, 15 consid. a; Rep. 1983, pag. 118).

Esiste indigenza ai sensi della predetta norma allorché i mezzi di cui dispone la parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale sussistenza sua e delle persone a suo carico, avuto conto della situazione economica complessiva, senza distinguere tra reddito e patrimonio (DTF

119 Ia 12; II CCA 10 gennaio 1994 in re F./U.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 155, n. 14): se ciò sia effettivamente il caso, è una questione che va esaminata e risolta di caso in caso prendendo in considerazione da un lato i redditi del richiedente, o delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 Ia 195, 108 Ia 10) e dall’altro tenendo conto del suo patrimonio privato (DTF 118 Ia 370). In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il Tribunale federale ha stabilito che allorché il richiedente, come nella specie, dispone di sostanza immobiliare, si può pretendere che egli, prima di chiedere l’aiuto dello Stato mediante l’istituto dell’assistenza giudiziaria, faccia capo a tale sostanza mediante l’accensione di un mutuo da essa garantito nella misura in cui tale sostanza può ancora essere gravata (DTF 119 Ia 12 e 13; II CCA 26 ottobre 1994 in re G. SA/S.): di principio un aggravio dell’immobile pari al suo valore di stima è ritenuto ancora ragionevolmente sopportabile per il richiedente (DTF citato).

2. Con la sentenza del 19 giugno 1995 in re __________ /B. questa Camera ha respinto l’appello del qui attore contro il decreto pretorile di mancata concessione dell’assistenza giudiziaria nella causa n. 1749 della medesima Pretura, incarto espressamente richiamato dall’attore in quanto contenente la documentazione completa circa la sua situazione economica.

Dovendosi decidere analoga fattispecie -in quel caso l’anticipo richiesto era di fr. 15’300.--, ovvero superiore a quello in questionesulla base della medesima documentazione concernente lo stesso richiedente, possono senz’altro per principio trovare spazio le medesime argomentazioni espresse in quella sede circa la situazione economica dell’attore (consid. 3 e 4 qui di seguito).

3. L’istruttoria esperita nella cusa n. 1749, richiamata dall’attore e nota a questa Camera, ha permesso di accertare che in termini assoluti i debiti ipotecari dell’attore sono sicuramente superiori al valore di stima degli immobili di sua proprietà (cfr. doc. U, A2 inc. 1749): nel dettaglio, tuttavia, si è osservato che mentre alcuni fondi sono abbondantemente gravati, altri lo sono in misura minore.

Dagli atti di causa si evince, in particolare, che le proprietà che l’attore detiene a __________, il cui valore nel 1994 è stato stimato complessivamente in fr. 1’982’000.-- (doc. A65 inc. 1749), risultano essere gravate da una sola ipoteca di fr. 1’000’000.-- (doc. A65 inc. 1749).

Tenuto conto della giurisprudenza appena menzionata, è chiaro che queste proprietà possono senz’altro essere ulteriormente gravate dall’attore con dei mutui ipotecari, per un importo di almeno fr. 982’000.--, che è di gran lunga superiore alle possibili tasse di giustizia e spese che potrebbero essere esatte nell’ambito della presente causa.

D’altro canto l’appellante, pur avendo allegato due lettere di istituti bancari che hanno rifiutato di discutere eventuali nuovi finanziamenti (doc. A72 e A85 inc. 1749; cfr. anche il documento irritualmente annesso all’appello) non può generalizzare tali risultanze e sostenere che lo stesso accadrebbe anche nel caso egli offrisse in garanzia le sue proprietà di __________: con una garanzia, infatti, il terzo creditore non avrebbe motivo di rifiutare un finanziamento, né di temere per il rimborso del mutuo.

4. Tanto può bastare a respingere l’istanza di assistenza giudiziaria, senza bisogno di ulteriori accertamenti in merito alla contraddittoria e poco trasparente situazione patrimoniale dell’istante che -a suo diresenza liquidità, privo di reddito e di sostanza realizzabile, riesce nondimeno a conservare un complesso di proprietà fondiarie comportanti cospicui esborsi ricorrenti (II CCA 26 ottobre 1994 in re G. SA/G.), senza contare che dal dicembre 1992 egli ha addirittura cessato l’attività professionale (appello, punto 15, pag. 4).

In ogni caso, il fatto che egli, pur non lavorando, nel settembre 1994 sia stato in grado di acquistare (verosimilmente con l’apporto -almeno parzialedi mezzi finanziari propri) 9 appartamenti monolocali in via __________ (doc. A53-A55, A58-A63 inc. 1749) sta chiaramente ad indicare che la sua situazione finanziaria non è così precaria da non consentirgli di anticipare le spese giudiziarie relative alla condotta del processo civile in esame (II CCA 11 gennaio 1995 in re J./L. e llcc.).

5. Ne consegue la reiezione del gravame senza che sia necessario indagare sulle possibilità di esito favorevole della causa di disconoscimento.

Per i medesimi motivi deve infine essere respinta la domanda di assistenza giudiziaria concernente la procedura di appello.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

11 maggio 1995 di __________ è respinto.

II. L’istanza di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è respinta.

III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 280.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 300.--

sono a carico dell’appellante, il quale rifonderà alla convenuta la somma di fr. 500.-- per ripetibili d’appello.

IV. Intimazione: __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario