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12.1995.156 • TRAC TI 12.1995.156 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Grounds

Numero d'incarto 12.1995.156
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a defendant's filing that sought the suspension and revision of a lower court's judgment in a labor contract matter, which had partially granted the plaintiff's claim for monetary damages. The court reasoned that any appeal or revision request, to be formally valid, must set forth the factual and legal grounds for challenging the initial decision; since the filing in question merely requested a general modification without stating any specific grounds for critique against the lower court's ruling, it was deemed formally invalid and declared inadmissible as an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 341 CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 309 cpv. 2 litt, Art. 313bis CPC; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specific Grounds: The court reasoned that any appeal or revision request, to be formally valid, must set forth the factual and legal grounds for challenging the initial decision; since the filing in question merely requested a general modification without stating any specific grounds for critique against the lower court's ruling, it was deemed formally invalid and declared inadmissible as an appeal.

Parole chiave

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motivo di revisione revisione di una decisione legittimazione a ricorrere insinuazione del credito motivazione di fatto invocazione di motivi legali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Applied to declare that the opposing party does not need to be summoned due to the inadmissibility of the appeal for economy of judgment.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00156 · Lugano 16 maggio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. CL.94.00045 della Pretura di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 16/17 novembre 1993 da

__________ rappr. dalla __________ Contro

__________

in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 4 maggio 1995, ha parzialmente accolto condannando il convenuto a versare all’istante l’importo di Fr. 7’765.70 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 1993.

Ed ora sullo scritto 9 maggio 1995 del convenuto, indirizzato al Tribunale di Appello, con il quale si chiede “la sospensione e la revisione della sentenza della decisione pretorile”.

Considerato

che lo scritto in questione indica la volontà del convenuto, soccombente avanti al primo giudice, di veder modificata la sentenza del Pretore in maniera a lui favorevole, dovendosi trarre tale conclusione dal fatto che chiede la revisione ossia la correzione attraverso nuovo esame;

che qualsiasi sia il tipo di impugnazione - appello o revisione - del quale il convenuto vorrebbe prevalersi (anche la domanda di revisione si propone mediante appello, art. 341 CPC) esso deve contenere pena la sua nullità (art.

309 cpv. 5 CPC) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 litt. f CPC);

che l’applicazione della norma che fa obbligo all’appellante di motivare in fatto ed in diritto le domande pena la nullità del ricorso non può essere troppo rigorosa bastando ai fini della ricevibilità dell’appello la concisa enunciazione dei motivi (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 9);

che in concreto lo scritto del convenuto a questo Tribunale non indica per nulla quali siano i motivi di critica nei confronti della sentenza del Pretore, limitandosi a riportare una generica domanda di sospensione e di revisione del primo giudizio senza null’altro aggiungere;

che di conseguenza la totale assenza dei motivi non consente all’autorità di seconda istanza di controllare il fondamento del giudizio impugnato ed il ricorso non é formalmente valido (Rep. 1981, 411);

che quindi va dichiarato irricevibile senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo alla controparte (art. 313bis CPC);

Per i quali motivi

pronuncia

1. Lo scritto 9 maggio 1995 di __________ é dichiarato irricevibile quale appello.

2. Non si prelevano tasse o spese.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario