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12.1995.132 • TRAC TI 12.1995.132 Generato dall'IA

Appellant Lack of Standing to Contest Waived Fees and Insufficient Specification of Costs Claim

Numero d'incarto 12.1995.132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that dismissed the procedural security deposit request filed by the opposing party (who subsequently withdrew it) without imposing court fees or awarding costs to the appellant. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appellant lacked standing to contest the waived court fees as they incurred no prejudice, and that the claim for costs was insufficiently specified in the appeal petition. Furthermore, the court found the lower court's decision to compensate the costs (thus not awarding them fully to the appellant) was justified because the initial filing of the security request was reasonable given the initially incomplete documentation provided by the appellant regarding a credit assignment, making the compensation a congruent measure given the conduct of both parties.

Regesto Legislator

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Art. 148 CPC, vigente TG, Art. 2 Costituzione ticinese (TG; Appellant Lack of Standing to Contest Waived Fees and Insufficient Specification of Costs Claim: The appellate court dismissed the appeal, ruling that the appellant lacked standing to contest the waived court fees as they incurred no prejudice, and that the claim for costs was insufficiently specified in the appeal petition. Furthermore, the court found the lower court's decision to compensate the costs (thus not awarding them fully to the appellant) was justified because the initial filing of the security request was reasonable given the initially incomplete documentation provided by the appellant regarding a credit assignment, making the compensation a congruent measure given the conduct of both parties.

Parole chiave

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insinuazione del credito legittimazione a ricorrere prestazione di garanzia spese di procedura cessione del credito a scopo di garanzia mancato anticipo delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 148 CPC
Cited as the legal basis for rejecting the appeal.
vigente TG
Cited as the basis for determining the costs, although the specific article for costs (Art. 66 LTF, etc.) is not explicitly mentioned, the TG (Tassa di Giustizia) is cited alongside Art. 148 CPC in the final disposition preamble.
Art. 2 Costituzione ticinese (TG
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited as the legal basis for rejecting the appeal.

vigente TG

Cited as the basis for determining the costs, although the specific article for costs (Art. 66 LTF, etc.) is not explicitly mentioned, the TG (Tassa di Giustizia) is cited alongside Art. 148 CPC in the final disposition preamble.

Art. 2 Costituzione ticinese (TG)

The court decision cites 'vigente TG' (current rules on judicial fees) in the preamble to the final orders, specifically relating to costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00132 · Lugano 28 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no 4755 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione

25 novembre 1994 da

____________________rappr. __________ contro

__________ rappr. dall’ avv. __________

in materia di contratto d’appalto.

Ed ora sull’appello 20 marzo 1985 degli attori nei confronti del dispositivo sulle spese del decreto di stralcio 24 febbraio 1995 della domanda di cauzione processuale della convenuta con il quale il Pretore non ha percepito né tasse né spese di giudizio e non ha assegnato ripetibili.

Lette le osservazioni all’appello del 27 aprile 1995 della parte convenuta ed appellata.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’appellante si duole perché il Pretore, stralciando la domanda di cauzione processuale formulata dalla convenuta a seguito di rinuncia di quest’ultima, non ha stabilito la tassa di giustizia a carico della parte soccombente e non le ha assegnato l’indennità per ripetibili;

che per quanto concerne la tassa e le spese di giudizio che il Pretore non ha ritenuto di dover percepire l’appellante, al quale da ciò non deriva alcun pregiudizio, non é legittimato a ricorrere (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 307 n. 6);

che, con riferimento alla mancata attribuzione delle spese ripetibili, l’appellante non indica, nel suo petitum d’appello, quanto vuol vedersi riconoscere;

che ciò, avendo il Pretore completamente dimenticato di attribuirne, non é motivo di nullità dell’appello per insufficienza delle domande (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, nota alla massima n. 1);

che la compensazione delle ripetibili, ancorché non motivata dal Pretore, appare, alla luce delle risultanze degli atti di causa, quale provvedimento congruo e giustificato;

che infatti, leggendo le motivazioni dell’istanza di cauzione della parte convenuta, appare che la stessa, in funzione della monca documentazione prodotta dagli attori (contratto di cessione doc. H), poteva essere legittimamente presentata e solo la successiva precisazione delle controparti in punto alla reale portata della cessione di credito (doc. L) la rendeva impraticabile;

che erano così dati giusti motivi - in particolare il comportamento degli attori che non palesando, senza alcuna giustificazione, l’estensione della cessione del credito hanno contribuito a mettere la convenuta nella condizione di promuovere l’istanza di cauzione e successivamente spiegando la loro posizione a far sì che la stessa venisse ritirata - per compensare le ripetibili;

che l’appello va di conseguenza respinto con il carico di spese e ripetibili agli appellanti;

Per i quali motivi

visto l’art.

148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 20 marzo 1995 di __________ e __________ é respinto.

2. Le spese della procedura d’appello in complessivi Fr. 120.- (tassa di giustizia Fr. 100.- ed emolumenti di cancelleria Fr. 20.-) sono a carico degli appellanti che verseranno inoltre alla controparte Fr. 200.- per ripetibili d’appello.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario