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12.1995.128 • TRAC TI 12.1995.128 Generato dall'IA

Lack of Mandatory Conciliation Nullifies Commercial Lease Debt Action

Numero d'incarto 12.1995.128
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case involved an action to declare the non-existence of alleged rental debt arising from a commercial lease agreement, with the defendant filing a counterclaim for owed amounts, and both parties appealing the initial judgment which partially granted the counterclaim and rejected the main claims. The court determined that the prerequisite procedural step—a mandatory conciliation hearing before the conciliation office for all disputes related to tenancy law, including actions to contest debt following summary debt collection procedures—was omitted by both parties, rendering the initial petition and all subsequent proceedings, including the judgment, null and void due to a violation of a procedural admissibility requirement, though the right to re-file the action within a ten-day supplementary period was preserved.

Regesto Legislator

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Art. 97 cifra, Art. 142 lit. a CPC, Art. 144 cpv. 1 CPC, Art. 139 CO, art. 97 cifra 5 CPC, art. 66 al. 1 LTF; Lack of Mandatory Conciliation Nullifies Commercial Lease Debt Action: The court determined that the prerequisite procedural step—a mandatory conciliation hearing before the conciliation office for all disputes related to tenancy law, including actions to contest debt following summary debt collection procedures—was omitted by both parties, rendering the initial petition and all subsequent proceedings, including the judgment, null and void due to a violation of a procedural admissibility requirement, though the right to re-file the action within a ten-day supplementary period was preserved.

Parole chiave

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debito commerciale contratto di locazione conciliazione obbligatoria domanda riconvenzionale nullità del contratto inadempimento del locatore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 97 cifra
- che detta omissione concerne il presupposto processuale dell’ammissibilità di un atto processuale (art. 97 cifra 5 CPC);
Art. 142 lit. a CPC
Cited in the reasoning as the legal basis for the nullity of the petition resulting from the omission of the mandatory conciliation procedure.
Art. 144 cpv. 1 CPC
Cited in the reasoning as the basis for declaring null all subsequent procedural acts, including the challenged judgment, due to the nullity of the petition.
Art. 139 CO
SA), il termine supplementare dell’art. 139 CO -che è però in questo caso di 10 giornisi applica anche al debitore quando, come nella specie, l’azione di inesistenza del debito è stata male introdotta;
art. 97 cifra 5 CPC
Cited in the reasoning as the basis for nullity due to missing procedural prerequisites (omission of conciliation procedure), which leads to the invalidation of the initial petitions.
art. 66 al. 1 LTF
While the text cites a Swiss Federal Tribunal provision (LTF), the actual operative part only mentions costs under point 2 using general terms ('tasse o spese di giudizio', 'ripetibili') without citing a specific Cantonal procedural code provision that corresponds to Art. 66 LTF, or any applicable Cantonal code article in the dispositive. However, since the principle of costs/fees is addressed in point 2, and the request asks for cost/legal aid provisions cited *if* present in the dispositive, and the dispositive orders compensation of costs/fees, the general legal framework is covered by the cost order in point 2, but no specific provision is explicitly extracted in the operative part other than the general concepts mentioned in point 2.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 97 cifra 5 CPC

Cited in the reasoning as the basis for nullity due to missing procedural prerequisites (omission of conciliation procedure), which leads to the invalidation of the initial petitions.

art. 142 lit. a CPC

Cited in the reasoning as the legal basis for the nullity of the petition resulting from the omission of the mandatory conciliation procedure.

art. 144 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for declaring null all subsequent procedural acts, including the challenged judgment, due to the nullity of the petition.

art. 66 al. 1 LTF

While the text cites a Swiss Federal Tribunal provision (LTF), the actual operative part only mentions costs under point 2 using general terms ('tasse o spese di giudizio', 'ripetibili') without citing a specific Cantonal procedural code provision that corresponds to Art. 66 LTF, or any applicable Cantonal code article in the dispositive. However, since the principle of costs/fees is addressed in point 2, and the request asks for cost/legal aid provisions cited *if* present in the dispositive, and the dispositive orders compensation of costs/fees, the general legal framework is covered by the cost order in point 2, but no specific provision is explicitly extracted in the operative part other than the general concepts mentioned in point 2.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00128 · Lugano 3 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretaria: · Petrini

sedente per giudicare nelle congiunte cause inc. n. 9/1992 e 16/1992 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promosse con petizione

16 gennaio e 3 febbraio 1992 da

__________ già rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di un debito di fr. 95’638.08 (inc. 9/1992) e di un debito di fr. 161’700.-- (inc. 16/1992);

Domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione delle petizioni e che in via riconvenzionale (inc.9/1992) ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 13’620.-- e di fr. 1’250.-- oltre interessi, e di interessi al 2% su vari importi in capitale;

Il Pretore con sentenza 5 settembre 1994 ha respinto le petizioni e parzialmente accolto la riconvenzionale, condannando l’attrice al pagamento di interessi al 2%

- su fr. 112’000.-- dal 31.08.1990 al 24.12.1991;

- su fr. 67’500.-- dal 15.11.1990 al 24.12.1991;

- su fr. 90’000.-- dal 15.03.1991;

-su fr. 157’000.-- dal 18.10.1991.

Appellanti entrambe le parti:

- l’attrice con atto di appello del 26 settembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio in ordine nel senso di congiungere le azioni con la causa proposta direttamente in appello inc. n. 2637 di questa Camera, e nel merito nel senso di accogliere le petizioni;

- la convenuta con gravame datato 23 settembre 1994 chiede invece la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la riconvenzionale anche in ordine a fr. 18’420.-- in capitale oltre a interessi al 7% dal 1° novembre 1991;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello di ____________________

2. - se deve essere accolto l’appello di Immobiliare __________ 3. - tassa di giustizia e ripetibili

Considerato

in fatto ed in diritto

- che le parti il 27 febbraio 1989 hanno sottoscritto un documento denominato “convenzione” (doc. F in entrambi gli incarti) in virtù del quale la convenuta a partire dal 10 marzo 1989 concedeva in locazione all’attrice l’albergo __________ a __________ alle condizioni di cui ad un precedente contratto di locazione;

- che oggetto delle azioni di disconoscimento è il preteso credito del locatore di fr. 90’000.-- oltre interessi per i canoni di locazione del periodo novembre 1990-febbraio 1991 (inc. 9/1992) e di fr. 157’000.-- oltre interessi per i canoni del periodo aprile 1991-ottobre 1991 (inc. 16/1992);

- che oggetto della domanda riconvenzionale sono determinate prestazioni supplementari previste dal contratto di locazione precedente e richiamato dalla convenzione, la differenza del 2% tra il tasso di interesse accordato in sede di rigetto provvisorio dell’opposizione e quello del 7% pagato dalla convenuta alla sua banca, e le spese e ripetibili della procedura sommaria;

- che la causa riguarda perciò un rapporto di locazione di locali commerciali;

- che il litigio è nato in un momento (nel corso del 1992) in cui le norme introdotte dalla LF del 15 gennaio 1989, in vigore dal 1° luglio 1990, erano applicabili;

- che la giurisprudenza relativa agli art. 274 e segg. CO ha oramai accertato l’obbligatorietà della procedura avanti all’ufficio di conciliazione per ogni controversia in materia di conciliazione, ivi compresi i casi per i quali detta competenza non è espressamente prevista dalla legge (DTF 118 II 307; II CCA 29 settembre 1993 in re P.I. AG/M.; 3 maggio 1994 in re G. SA/R.; 17 maggio 1994 in re P./M. e llcc.);

- che l’obbligo della procedura di conciliazione riguarda perciò anche i casi di azione di disconoscimento del debito conseguenti alla procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione (II CCA 11 gennaio 1995 in re E. SA/P., 16 dicembre 1994 in re F. SA/A.G. SA; Jdt. 1994, III, pag. 24 e nota a pag. 27; Droit du bail, 1993, 31 n. 8; Roberti, Rechtsöffnungsverfahren-Mietrechtliches Schlichtungsverfahren in: mp 1994, pag. 115);

- che tale obbligo concerne parimenti le pretese fatte valere in via riconvenzionale (II CCA 13 ottobre 1994 in re A./G.);

- che nel caso che ci occupa è pacifico che attrice e convenuta hanno omesso di far precedere le rispettive domande dalla procedura avanti all’ufficio di conciliazione;

- che detta omissione concerne il presupposto processuale dell’ammissibilità di un atto processuale (art. 97 cifra 5 CPC);

- che la nullità della petizione che ne consegue (art. 142 lit. a CPC) comporta la nullità di tutti gli atti successivi da essa dipendenti (art. 144 cpv. 1 CPC), tra cui necessariamente quella del giudizio qui impugnato;

- che il fatto che la parte convenuta non abbia eccepito tale carenza, che il Pretore non l’abbia avvertita e che la procedura abbia avuto luogo nella sua interezza sino alla decisione di merito del primo giudice non impedisce a questa Camera di rilevare d’ufficio l’irregolarità e di sanzionarla;

- che la nullità della pregressa procedura non comporta tuttavia la decadenza del

diritto dell’attrice di iniziare l’azione di inesistenza del debito dal momento che, secondo giurisprudenza (DTF 109 III 49; II CCA 16 dicembre 1994 in re F. SA/A.G. SA), il termine supplementare dell’art. 139 CO -che è però in questo caso di 10 giornisi applica anche al debitore quando, come nella specie, l’azione di inesistenza del debito è stata male introdotta;

- che per quanto riguarda le spese, concorrono giusti motivi per esentare le parti dal sopportare tasse di giustizia e per compensare le ripetibili di ogni grado di giurisdizione;

Per i quali motivi

pronuncia

1. La sentenza 5 settembre 1994 nelle congiunte cause inc. n. 9/1992 e 16/1992 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è dichiarata nulla, e così tutti gli atti di procedura, comprese le petizioni 16 gennaio 1992 e 3 febbraio 1992.

2. Non si prelevano tasse o spese di giudizio per entrambe le sedi giudiziarie, compensate le ripetibili.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria