Appeal Struck for Late Court Cost Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a lower court decision, but failed to submit the required CHF 500 advance payment for court costs by the strict deadline of April 5, 1995, with the payment only being postmarked on April 7, 1995. Consequently, the appellate court struck the appeal from the records due to the late payment, as mandated by the relevant procedural article concerning peremptory deadlines, and assessed the costs of the current proceedings against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, art. 68 e segg. del CPC; Appeal Struck for Late Court Cost Payment: Consequently, the appellate court struck the appeal from the records due to the late payment, as mandated by the relevant procedural article concerning peremptory deadlines, and assessed the costs of the current proceedings against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited to justify the dismissal of the appeal due to the late payment of the required deposit.
This provision governs the assessment of court costs, which were imposed on the appellant in the final order.
Testo completo
Incarto n. 12.95.00124 · Lugano 12 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Bruno Cocchi, presidente, Spartaco Chiesa, Claudio Zali
segretario: · Dante Petrini
visto l'appello 15 marzo 1995 presentato da
__________, contro
la decisione 2 marzo 1995 del Pretore di Lugano, sez. 1, nella causa promossa dall'appellante contro
__________ rappr. da: avv. __________
richiamata la diffida 17 marzo 1995 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 5 aprile 1995 per effettuare sul c.c.p. 69-133.4 della Tesoreria del Tribunale di appello un deposito di fr. 500.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
constatato come il versamento sia stato effettuato solo in data 7 aprile 1995 (data del timbro postale) e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,
decreta 1. L'appello 15 marzo 1995 di __________, avverso la decisione 2 marzo 1995 del Pretore di di Lugano, sezione 1, è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il Presidente Il segretario