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12.1995.122 • TRAC TI 12.1995.122 Generato dall'IA

Appellant v. Repair Service: Unauthorized Repairs and Verbal Estimate Dispute

Numero d'incarto 12.1995.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court's ruling that ordered payment for extensive vehicle repairs, arguing that the repair service had failed to provide a requested written estimate and had performed unauthorized work, limiting the owed amount to a previously discussed verbal estimate. The appellate court rejected the appeal, finding that the appellant failed to prove the contractual obligation for a written estimate, as testimony indicated the appellant ordered all necessary repairs without reservation, and further, the appellant did not formally contest the actual amount billed in the initial proceedings, thereby accepting the sum as the contractually appropriate remuneration for the work performed under the rules governing contracts for work.

Regesto Legislator

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Art. 375 CO, Art. 374 CO, Art. 170 cpv. 2 CPC, Art. 152 CPC, Art. 148 CPC; Appellant v. Repair Service: Unauthorized Repairs and Verbal Estimate Dispute: The appellate court rejected the appeal, finding that the appellant failed to prove the contractual obligation for a written estimate, as testimony indicated the appellant ordered all necessary repairs without reservation, and further, the appellant did not formally contest the actual amount billed in the initial proceedings, thereby accepting the sum as the contractually appropriate remuneration for the work performed under the rules governing contracts for work.

Parole chiave

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contratto di fornitura di servizi retribuzione del lavoro ordine di pagamento violazione dell'obbligo di mantenimento spese di ripristino risarcimento del danno Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 374 CO

The court determined the contractor's remuneration based on this article after dismissing the appeal.

art. 152 CPC

The court deemed the appeal temerarious and cited this article in the final orders regarding costs.

art. 148 CPC

Costs and legal fees follow the outcome of the case, as cited in the final order regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00122 · Lugano 21 giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 2372 della Pretura di Mendrisio-Sud promossa con petizione

27 settembre 1991 da

__________ rappr. dallo studio legale __________, __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’509.70 oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatrice;

Domanda avversata dal convenuto, che ne ha postulato l’accoglimento limitatamente a fr. 3’500.-- oltre interessi e che il Pretore con sentenza 15 febbraio 1995 ha accolto;

Appellante il convenuto, che con atto di appello del

13 marzo 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 3’500.-- oltre interessi;

Mentre l’attrice con osservazioni del 24 aprile 1995 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’attrice nel settembre del 1990 ha rimorchiato il veicolo Range Rover del convenuto da __________, ove egli era rimasto in panne, sino alla propria officina di __________dove essa ha riparato tutti i difetti riscontrati sul veicolo.

Per le proprie prestazioni l’attrice ha emesso le due fatture doc. C e D per complessivi fr. 9’509.70, somma rimasta impagata e perciò oggetto della petizione che ci occupa.

B. Nella risposta del 3 febbraio 1992 il convenuto ha sostenuto di aver chiesto unicamente la sostituzione di cambio e frizione e non invece l’effettuazione di altre riparazioni.

Egli avrebbe inoltre chiesto l’allestimento di un preventivo scritto, dopo l’indicazione verbale di una spesa di fr. 4’500.-- per tali interventi.

Il convenuto avrebbe inoltre tempestivamente notificato per telefono la difettosità dell’opera prestata dall’attrice, la quale giustificherebbe unicamente una mercede di complessivi fr. 3’500.--.

C. Nel giudizio impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di appalto, è giunto alla conclusione secondo cui il convenuto avrebbe inteso appaltare all’attrice l’esecuzione di tutti i lavori di riparazione di cui il suo veicolo necessitava.

Dovendosi stabilire la remunerazione dell’attrice in base al valore del lavoro e del materiale, sarebbe affatto corretta la sua quantificazione nell’importo dedotto in causa, rimasto peraltro incontestato.

Non avendo il convenuto provato in alcun modo la pretesa difettosità dell’opera dell’attrice, il Pretore ha di conseguenza accolto la petizione.

D. Con tempestivo gravame datato 13 marzo 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per soli fr. 3’500.-- oltre interessi.

Il convenuto avrebbe dimostrato di aver chiesto un preventivo, che non gli sarebbe però stato sottoposto dalla ditta attrice.

Vi sarebbe perciò una situazione di culpa in contrahendo e di abuso di diritto da parte dell’attrice, il che permetterebbe al convenuto di risolvere il contratto con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 375 CO.

L’attrice avrebbe comunque effettuato prestazioni non richieste dal convenuto, o che egli non avrebbe ordinato se ne avesse conosciuto il costo.

Essa avrebbe infine disatteso l’onere della prova a suo carico, omettendo di far vagliare peritalmente il valore della propria opera.

E. Nelle osservazioni del 24 aprile 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.

Considerato

in

diritto

1. Il convenuto incentra buona parte del proprio gravame sull’assunto secondo cui l’attrice sarebbe inadempiente nei suoi confronti per avere omesso di sottoporgli un preventivo, come da lui espressamente richiesto.

A prescindere dal fatto che lo stesso convenuto nei propri allegati introduttivi aveva sostenuto l’esistenza di un preventivo orale di fr. 4’000.--/ 4’500.-- (risposta, pag. 3; duplica, pag. 3), tesi peraltro rimasta allo stadio di puro parlato, egli ritiene di aver dimostrato l’impegno della controparte all’allestimento del preventivo in base alle due annotazioni manoscritte di cui ai doc. M e doc. 1.

Si tratta anche in questo caso di una tesi destituita da ogni fondamento.

Dette annotazioni, infatti, sono di dubbio significato, e non possono di certo da sole portare ad ammettere l’esistenza di un impegno contrattuale dell’attrice (coperto perciò dal di lei consenso) all’allestimento di un preventivo, o nemmeno si possono interpretare nel senso di ritenere il consenso contrattuale del convenuto condizionato all’esistenza di un preventivo, ritenuto che le dette annotazioni sono state unilateralmente apposte dal convenuto nella casella destinata alla firma del committente, firma con la quale egli dichiara di riconoscere l’esattezza dell’ammontare indicato.

In un simile contesto, tali annotazioni potrebbero semmai testimoniare la volontà del committente di pagare quanto previsto dall’eventuale preventivo, ma non di certo costituire una vincolante richiesta del medesimo.

Si noti poi -e ciò è decisivoche i due meccanici della ditta attrice hanno entrambi affermato senza esitazione che il convenuto non richiese preventivo alcuno, ma ordinò invece senza riserve l’esecuzione di tutte le opere necessarie.

Queste deposizioni non sono state concretamente messe in dubbio dal convenuto, che si limita a definirle genericamente non credibili (appello, pag. 5), senza però negare esplicitamente i contenuti del colloquio riferito dai testi, e che deve così valere per vero, senza che le annotazioni del convenuto sui predetti documenti possano condurre a risultato differente.

2. Non potendosi ammettere l’esistenza dell’obbligo dell’attrice di allestire un preventivo, e perciò la sua inadempienza al riguardo di tale obbligo o abuso di diritto da parte sua, la soluzione della vertenza non può che essere quella di mettere a carico del committente la mercede dell’appaltatore determinata secondo l’art. 374 CO.

2.1 Il convenuto in questo ambito asserisce che all’attrice non dovrebbero essere pagate le opere alla cui esecuzione egli non ha consentito.

Sul principio non vi è dubbio che egli ha ragione, riservata l’eventuale pretesa dell’appaltatore fondata sull’indebito arricchimento del committente che riceve un’opera non richiesta (Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 887 e segg.), ma in concreto le deposizioni testimoniali fugano ogni possibile dubbio, attestando che il convenuto ha effettivamente richiesto l’esecuzione di ogni lavoro necessario al ripristino della sua vettura.

Non vi è perciò motivo di non ammettere le pretese dell’attrice per ognuna delle opere fatturate, atteso che il convenuto non ha mai messo in forse la necessità della loro effettuazione, ma solo, a torto, l’esistenza del suo consenso alla loro esecuzione.

2.2 Il convenuto si oppone anche al quantum della pretesa dell’appaltatrice, sostenendo che la stessa non sarebbe confortata da una prova peritale che ne attesti l’esattezza.

Si tratta anche in questo caso di un rilievo infondato, dal momento che il convenuto nei propri allegati introduttivi ha contestato il conferimento contrattuale e la qualità dell’opera, ma non invece -nell’esplicita maniera richiesta dalla legge (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n. 3)- il fatto che l’importo esposto in causa non corrisponderebbe alla mercede dell’appaltatrice per i lavori eseguiti e fatturati.

L’esattezza dell’importo dedotto in causa deve perciò valere come processualmente ammessa in virtù dell’art. 170 cpv. 2 CPC, ammissione peraltro ribadita, seppure implicitamente, negli stessi allegati introduttivi del convenuto, nei quali l’alto costo delle riparazioni veniva esposto come argomento logico atto a negare l’avvenuto conferimento contrattuale (cfr. risposta, pag. 3; duplica, pag. 4).

Non può che conseguirne la reiezione del gravame, di chiara natura dilatoria, e come tale temerario ai sensi dell’art. 152 CPC.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

13 marzo 1995 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 280.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 300.--

già anticipati dall’appellante restano a suo carico.

Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 500.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario