Bankruptcy Acquiescence in Appeal Mandates Judgment Reversal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants sued for payment of a sum, which the lower court rejected; during the appeal, the defendant was declared bankrupt, and although the bankruptcy estate initially continued the proceedings, it subsequently renounced its right to continue, leading the court to rule that this constituted an acquiescence to the claim, requiring the appellate court to overturn the initial decision without examining the merits and grant the appellants' original petition for payment, including interest and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 207 LEF, Art. 260 LEF, art. 147 CPC, art. seg. CPC, vigente TG; Bankruptcy Acquiescence in Appeal Mandates Judgment Reversal: che la procedura giudiziaria è stata riattivata dopo la II adunanza dei creditori così come alla lettera 13 novembre 1997 dell’UEF di Locarno con la quale si comunica che, in virtù dell’art. 260 LEF, i signori __________, __________ e ______________________________ assumono, in nome e per conto della massa fallimentare, la prosecuzione del processo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the dispositive orders, related to the acceptance of the appeal and reform of the lower court's decision.
Cited in the preamble to the dispositive orders, related to the acceptance of the appeal and reform of the lower court's decision.
Cited in the preamble to the dispositive orders, related to the application of general procedural rules.
While cited in the reasoning regarding the bankruptcy procedure, it does not appear explicitly in the numbered dispositive orders (I, II, III) related to the final ruling or costs.
Testo completo
Incarto n. 12.95.00108 · Lugano 27 novembre 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. Ord. 4543 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 30 novembre 1993 da
__________ e __________ entrambi rappr. dall’avv. __________ contro
__________ rappr. dall’avv. __________ ora in fallimento (rappr. dalla Massa fallimentare c/o UEF di Locarno)
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 51’800.95 oltre interessi al 7% dal 2 luglio 1993 e che il Pretore, con sentenza 17 febbraio 1995, ha respinto.
Appellanti gli attori che, con atto di appello del 10 marzo 1995, chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione mentre la convenuta con osservazioni del 21 aprile 1995 postula la reiezione del gravame.
Considerato
in fatto ed in diritto
che la causa è stata nel frattempo sospesa, ai sensi dell’art. 207 LEF, a seguito del fallimento della società convenuta;
che la procedura giudiziaria è stata riattivata dopo la II adunanza dei creditori così come alla lettera 13 novembre 1997 dell’UEF di Locarno con la quale si comunica che, in virtù dell’art. 260 LEF, i signori __________, __________ e ______________________________ assumono, in nome e per conto della massa fallimentare, la prosecuzione del processo.
che, con lettera 25
novembre 1997, l’UEF di Locarno comunica ulteriormente che i signori __________ hanno rinunciato al diritto di proseguire la
causa e che, di conseguenza, avendo pure rinunciato la massa fallimentare a stare in causa, il credito vantato dagli attori dev’essere ammesso definitivamente nella graduatoria fallimentare;
che Il cessionario dei diritti della massa fallimentare prende di diritto il posto di questa nel processo e la sua successiva rinuncia alla cessione equivale, se attore, ad una desistenza che comporta lo stralcio della causa dal ruolo e la condanna alle spese e, se convenuto, ad una acquiescenza con conseguente decisione di condanna al pagamento e non la ripresa della procedura a favore della massa fallimentare che ne é precedentemente uscita (JdT 1995 III 20);
che in queste condizioni, in accoglimento dell’appello, non si può far altro, senza necessità di un esame del merito, che accogliere la pretesa fatta valere con la petizione;
Per i quali motivi
richiamati gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 marzo 1995 __________ e __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 17 febbraio 1995 della Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:
1.*La petizione è accolta.*
*__________, __________ ora in fallimento è condannata a pagare a __________ e __________, la somma di Fr. 51’800.95 con interessi al 7% dal 2 luglio 1993.*
2. Le spese, con una tassa di giustizia di Fr. 1’700.-, sono a carico della convenuta che rifonderà agli attori, in solido, Fr. 3’500.- a titolo di ripetibili.*
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 200.-
b) spese Fr. 50.-
totale Fr. 250.-
già anticipati dagli appellanti, sono a carico della convenuta che rifonderà loro, in solido, anche Fr. 1’500.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario