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11.2024.66 • TRAC TI 11.2024.66 Generato dall'IA

Arbitrator Designation Denied for Failure to Exhaust Contractual Appointment Mechanism and Lack of Summary Jurisdiction

Numero d'incarto 11.2024.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual sought the designation of an arbitrator under a contractual arbitration clause following a dispute over a share of an inheritance cession agreement, alleging the other party received specific property that triggered a repayment obligation. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate that the agreed-upon mechanism for appointing an arbitrator—first by mutual agreement, then by two designated representatives in case of disagreement—had been properly invoked or exhausted; specifically, the applicant had not shown proof of the counterparty's refusal to designate a representative for the appointing body, nor had the court's jurisdiction as a supporting judge been established, as the relief sought included substantive monetary claims beyond the scope of summary proceedings for arbitrator designation.

Regesto Legislator

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Art. 176 cpv. 2 LDIP, Art. 356 cpv. 2 lett. a CPC, Art. 356 cpv. 3 CPC, Art. 362 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 362 cpv. 1 CPC, Art. 356 cpv. 2 CPC; Arbitrator Designation Denied for Failure to Exhaust Contractual Appointment Mechanism and Lack of Summary Jurisdiction: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate that the agreed-upon mechanism for appointing an arbitrator—first by mutual agreement, then by two designated representatives in case of disagreement—had been properly invoked or exhausted; specifically, the applicant had not shown proof of the counterparty's refusal to designate a representative for the appointing body, nor had the court's jurisdiction as a supporting judge been established, as the relief sought included substantive monetary claims beyond the scope of summary proceedings for arbitrator designation.

Parole chiave

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nomina dell'arbitro incompetenza per materia clausola compromissoria nomina del rappresentante domanda di designazione annullamento del lodo arbitrale Arbitrato interno: designazione di un arbitro

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 356 cpv. 2 CPC

The court ruled on the inadmissibility of the substantive claims because they fell outside the scope of the support judge as defined by this provision.

Art. 106 cpv. 1 CPC

This provision determined the allocation of court costs based on the outcome of the decision (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 11.2024.66 · Lugano, 31 maggio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente

cancelliera: · Chietti Soldati

sedente per statuire sull'istanza del 23 maggio 2024 presentata da

IS 1 (Namibia) PA 1 )

per ottenere la designazione di un arbitro in conformità a una clausola arbitrale contenuta in un contratto di cessione di quota ereditaria da lui stipulato il 6 febbraio

Ritenuto

in fatto: A. Il 6 febbraio 2018 CO 1 ed IS 1, cittadini svizzeri domiciliati all'estero, hanno stipulato a __________ un

contratto in cui il primo dichiarava di cedere al secondo per fr. 150 000.– il 50% della sua quota ereditaria nella

successione di sua madre __________ (1929-2014), già domiciliata a __________. Esclusa dalla cessione era la particella n. 537 RFD di __________ (clausola n. 3). Qualora al termine dello scioglimento della comunione ereditaria fu __________ fosse stata attribuita a CO 1 la sola particella n. 537 “o un suo corrispettivo in contanti” lo stesso CO 1 si impegnava a restituire a IS 1 l'importo di fr. 150 000.– (clausola n. 7). La clausola n. 10 del contratto prevedeva inoltre:

– Al presente contratto si applica il diritto svizzero; il foro è quello di __________.

– Ogni divergenza a dipendenza del presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato, il cui giudizio insindacabile sarà emesso da un arbitro unico, scelto di concerto dalle parti, o in caso di disaccordo da due loro rappre-sentanti, secondo le norme di arbitrato del CPC (Codice di procedura civile svizzero).

B. Il 23 maggio 2024 IS

1 si è rivolto a questa Camera per ottenere – tra l'altro – la nomina di un arbitro in virtù della clausola compromissoria contenuta nel citato contratto di cessio­ne. Egli sostiene che in esito allo scioglimento della comunione ereditaria materna CO 1 ha ricevuto proprio la particella n. 537, da lui nel

frattempo alienata, come pure altri beni, sicché costui gli deve almeno fr. 164 286.86 complessivi con interessi. L'istanza non

è stata comunicata a CO 1.

Considerando

in diritto: 1. I tribunali arbitrali con sede all’estero o anche in Svizzera, ma con almeno una parte senza domicilio né dimora abituale in Svizzera al momento di firmare il patto d’arbitrato soggiacciono alla legge federale sul diritto internazionale privato, a meno che le parti abbiano esplicitamente convenuto per scritto (o in un’altra forma che consenta la prova per testo) l’applicazione degli art. 353 segg. CPC sull’arbitrato interno (art. 176 cpv. 2 LDIP). Nella fattispecie non è noto dove le parti avessero il domicilio o la dimora abituale al momento di stipulare la clausola compromissoria. Nel contratto di cessione, in ogni modo, esse hanno esplicitamente dichiarato applicabili “le norme di arbitrato del CPC”. La legge federale sul diritto internazionale privato non entra pertanto in considerazione.

2. L'art. 356 cpv. 2 lett. a CPC stabilisce che in tema di arbitrato i Cantoni designano un tribunale competente – tra l'altro – per nominare, ricusare e sostituire gli arbitri (“giudice di sostegno”). Quel tribunale decide in procedura sommaria (art. 356 cpv. 3 CPC). Nel Cantone Ticino l'autorità a ciò preposta è un giudice unico della Camera adita per materia (nel diritto ereditario la prima Camera civile: art. 48 lett. a n. 10 in relazione al n. 1 LOG).

3. In concreto l'istante fa valere di avere chiesto invano con lettera del 13 novembre 2023 a CO

1 di indicare entro 30 gior­ni se fosse d'accordo di designare l'avv. __________ di __________ quale arbitro in conformità alla clausola n. 10 del noto contratto di cessione. La lettera figura agli atti (doc. C). L'istan­te afferma di averla spedita a __________ per raccomandata, ma non ha prodotto alcuna ricevuta di invio né ha documentato in qualche maniera la ricezio­ne del plico da parte del destinatario. Di fron­te alla passività di quest'ultimo egli non pretende nemmeno di avere sollecitato una risposta. In circostanze del genere non è possibile desumere nemmeno che il convenuto non intenda designare l'arbitro (nel senso dell'art. 362 cpv. 1 lett. b CPC). Fanno difetto quindi le condizioni perché il “giudice di sostegno” abbia a intervenire.

4. Si aggiunga che, comunque sia, la presunta renitenza di CO 1 alla designazione di un arbitro ancora non giustifica l'applicazione dell'art. 356 cpv. 2 lett. a CPC. La clausola compromissoria sottoscritta nel contratto di cessione prevede che nella fattispecie l'arbitro va sì “scelto di concerto dalle parti”, ma che in caso di disaccordo tale arbitro va designato “da due loro rappresentanti” (sopra, lett. A). I due rappresentanti formano così un “ente incaricato della designazione del tribunale arbitra­le” a norma dell'art. 362 cpv. 1 CPC. Ora, in virtù di tale disposizione il “giudice di sostegno” può essere chiamato a nominare l'arbitro solo se, ove sia previsto un ente incaricato della designazione, tale ente non procede. E in concreto l'istante non asserisce di avere invitato senza esito CO 1 a indicare un proprio rappresentan­te per formare l'ente. Anche sotto questo profilo la richiesta diretta al “giudice di sostegno” si rivela dunque destinata all'insuccesso.

5. Nell'istanza in

esame IS 1 chiede altresì che nel merito CO 1 sia condannato a versargli fr. 164 286.86 con interessi, come pure il 50% di quanto ha incassa­to alienando

un altro fondo ricevuto dall'eredità della madre (proprie­tà per piani n. 3040 RFD di __________, pari a 111/1000 della particel­la n. 867 RFD) e ad assumere tutti i costi dell'arbitrato. Si trat­ta nondimeno di domande che esulano manifestamente dalla cognizione del “giudice di sostegno”, il quale può decidere unicamente con procedura sommaria quanto prevede l'art. 356 cpv. 2 CPC. Irricevibili, similii richeste non possono quindi essere vagliate oltre.

6. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'istanza apparendo manifestamente infondata sin dall'inizio e non essendo stata comunicata a CO 1 per osservazioni.

7. In una chiosa all'istanza l'appellante propone che “ogni e qualsiasi futura comunicazione connessa alla presente procedura arbitrale” sia notificata al suo indirizzo “al fine di evitare inutili invii all'estero”. Non pretende tuttavia di essere abilitato mediante procura a ricevere siffatte notificazioni. Di per sé

l'attuale decisio­ne andrebbe dunque trasmessa a CO 1 per rogatoria internazionale, ciò che tuttavia potrebbe richiedere oltre

un anno di tempo (‹https://www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rechtshilfefuehrer/ laenderindex.html›, Serbia). In condizioni del genere conviene trasmettere subito a CO 1 una copia del presente giudizio per informazione. L'interessato potrà chiederne in ogni tempo un esemplare ufficiale alla cancelleria del Tribunale d'appello oppure comunicando a questa Camera un indirizzo in Svizzera destinato alla notificazione.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'istante.

3. Notificazione all'avv. PA 1, .

Comunicazione a CO 1, .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Le decisioni con cui un giudice cantonale respinge l'istanza volta alla designazione di un arbitro è impugnabile giusta l'art. 391 CPC con ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, dopo l'esaurimento degli eventuali mezzi di ricorso interni previsti nel patto d'arbitrato.