Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2024.44 • TRAC TI 11.2024.44 Generato dall'IA

Appeal Security Deposit and Legal Aid in Divorce Liquidation

Numero d'incarto 11.2024.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an appeal following a divorce decree that ordered a party to pay a significant sum in the liquidation of the marital property regime, the appellant requested free legal aid and an exemption from, or installment plan for, the CHF 8,000 security deposit for appeal costs, claiming insufficient personal income and assets against minimal needs. The court rejected the request for free legal aid because the obligation to provide assistance (*provvigione ad litem*) typically falls first on the other spouse, and there was no immediate evidence that the other spouse lacked the means to advance the necessary funds to the appellant, which would otherwise be credited against her property settlement share. Furthermore, the request for an installment plan for the security deposit was deemed premature as it was only relevant after any potential application for spousal maintenance advance had been decided.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 112 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 51 cpv. 1 lett. c LTF, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Security Deposit and Legal Aid in Divorce Liquidation: The court rejected the request for free legal aid because the obligation to provide assistance (*provvigione ad litem*) typically falls first on the other spouse, and there was no immediate evidence that the other spouse lacked the means to advance the necessary funds to the appellant, which would otherwise be credited against her property settlement share. Furthermore, the request for an installment plan for the security deposit was deemed premature as it was only relevant after any potential application for spousal maintenance advance had been decided.

Parole chiave

Generato dall'IA
gratuito patrocinio sentenza di divorzio anticipo delle spese obbligo di mantenimento liquidazione del regime matrimoniale decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 143 III 617
Modification of Spousal Maintenance Following Involuntary Job Loss and Transition to Self-Employment
DTF 141 I 243
Essa non pretende tuttavia che AO1 sia sfornito di disponibilità sotto questo profilo, né risulta ciò sia il caso già a un sommario esame come quello che governa una decisione in materia di gratuito patrocinio (DTF 141 I 243 consid.
DTF 143 III 624
Parentage Acknowledgment Challenge Over Residency Fraud
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 112 cpv. 1 CPC

This article is mentioned when dismissing the request for installment payments because it relates to the procedure for free legal aid which was the subject of the request.

art. 51 cpv. 1 lett. c LTF

Cited in the reasoning concerning the appealability of the decision on free legal aid to the Federal Tribunal, suggesting it governs the procedural path for this type of decision.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited as the threshold relevant for appealing the final decision to the Federal Tribunal, which informs the appealability of this incidental decision.

art. 116 LTF

Mentioned as the ground for a subsidiary constitutional appeal if the main civil appeal is inadmissible.

art. 113 LTF

Cited as the provision governing the subsidiary constitutional appeal when the civil appeal is not admissible.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited to specify the suspension of the appeal deadline during judicial vacations, applicable to the appeal remedy mentioned.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2024.44 · Lugano, 18 aprile 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

cancelliera: · Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2018.21 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione

del 26 ottobre 2018 da

AO 1 PA 2 ) contro

AP 1 PA 1 ),

giudicando sull'istanza di gratuito patrocinio presentata il 3 aprile 2024 da AP1 correlata al suo appello del 5 marzo 2024 (inc. 11.2024.36) nei confronti del­la sentenza emessa il 2 febbraio 2024 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 2 febbraio 2024 il Pretore del Distretto di Leventina ha pronunciato il divorzio tra AO1 e B______ n______ G______ (entrambi del 1953), ha dichiarato estinto l'usufrutto in favore del marito sulla particella n. 1639 RFD di Me______ (proprietà di F______ H______, figlia della moglie), ha condannato AP1 a versare al marito fr. 249 479.– in liquidazione del regime dei beni, non ha fissato contributi alimentari fra le parti e ha accertato che non sussistono averi previdenziali da dividere. Le spese processuali di fr. 10 250.– sono state poste per un quinto a carico di AO1 e per il resto a carico della moglie, condannata a rifondere all'attore fr. 9480.– per ripetibili ridotte.

B. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 marzo 2024 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di non dover versare nulla in liquidazione del regime dei beni e che AO1 sia condannato a erogarle un contributo alimentare di fr. 1617.75 mensili vita natural durante. Subordinatamente essa propone di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

C. Invitata il 22 marzo 2024 a depositare un anticipo di fr. 8000.– in garanzia delle spese processuali presumibili, l'appellante ha presentato il 3 aprile 2024 una richiesta di gratuito patrocinio per ottenere l'esonero da ogni onere processuale o – subordinatamente – almeno l'esonero dal versamento dell'anticipo oppure – in via di ulteriore subordine – una “dilazione del pagamento del­l'anticipo di fr. 8000.– in 24 rate mensili da fr. 333.35 cadauna”. Su tale richiesta giova statuire senza indugio.

Considerando

in diritto: 1. Le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 143 III 617 consid. 7, 142 III 38 consid. 2.3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_19/2023 del 20 dicembre 2023, consid. 3.1). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha

diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione *ad litem*). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniu­ge è sprovvisto di risor­se sufficienti, cioè se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati.

2. Nella fattispecie AP1 dichiara di non avere alcuna sostanza, né mobiliare né immobiliare, e che i suoi redditi ammontano a non più di fr. 3428.– mensili (rendita AVS di circa fr. 2000.– mensili, contributo alimentare del marito di fr. 1420.– mensili) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3641.75 mensili. Fa valere così di non poter prestare l'anticipo di fr. 8000.– chiesto dal Tribunale d'appello in garanzia delle spese processuali presumibili. Essa non pretende tuttavia che AO1 sia sfornito di disponibilità sotto questo profilo, né risulta ciò sia il caso già a un sommario esame come quello che governa una decisione in materia di gratuito patrocinio (DTF 141 I 243 consid. 3.1). Non può dirsi dunque, di primo acchito, che una richiesta di provvigione *ad litem* appaia destinata sin d'ora all'insuccesso, nel senso che l'attore non abbia modo di anticipare alla convenuta la somma in questione, la quale sarà imputata – di regola – sulla spettanza di lei in liquidazione del regime matrimoniale (RtiD I-2012 pag. 882 consid. 19b). Nelle condizio­ni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio.

3. In subordine la richiedente postula una “dilazione del pagamento dell'anticipo di fr. 8000.– in 24 rate mensili da fr. 333.35 cadauna”. La richiesta tuttavia, che non riguarda il beneficio del gratuito patrocinio (art. 112 cpv. 1 CPC), avrebbe portata pratica soltan­to qualora l'interessata si vedesse respingere un'istanza di provvigione *ad litem*. Non avendo essa sollecitato finora nulla del genere, una rateazione dell'anticipo in garanzia delle spese processuali si rivela prematura. Dovesse presentare un'istanza a tal fine, AP1 potrà rivolgersi a questa Camera perché rinvii o sospenda il termine per il pagamento dell'anticipo fino al momento in cui il Pretore avrà statuito sulla richiesta di provvigione *ad litem* (DTF 143 III 624 consid. 7).

4. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di un giudizio sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art.

51 cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso in esa­me la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigio­so raggiungendo agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato quindi contro la decisione odierna (Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 122).

Per questi motivi,

decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

2. Notificazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).