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11.2024.165 • TRAC TI 11.2024.165 Generato dall'IA

Child Support Arrears Withholding from Unemployment Benefits Upheld Despite Financial Hardship Claim

Numero d'incarto 11.2024.165
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant opposed a lower court order enforcing a monthly withholding of CHF 500 from their unemployment benefits to cover past-due child support advances made by the Canton, arguing severe financial hardship would leave them below their existential minimum. The appellate court treated the opposition as an appeal and upheld the original decision, reasoning that while the debtor is generally entitled to retain their legally defined minimum subsistence level, in cases of child support arrears, the debtor must tolerate an impairment of their minimum existence proportional to the impairment suffered by the child's minimum existence, applying a specific formula to determine the garnishable portion of the income, which confirmed that the ordered CHF 500 retention was not entirely disproportionate to the debtor's available funds.

Regesto Legislator

Ufficiale

Diffida ai debitori per l'incasso di contributi alimentari in favore di figli minorenni: trattenuta di reddito che intacca il minimo esistenziale del debitore

Parole chiave

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arretrati di mantenimento per figli ristrettezza finanziaria indennità di disoccupazione calcolo del pignoramento di salario minimo vitale reddito da attività lucrativa dipendente

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 134 III 668
La sentenza impugnata è una decisione finale (DTF 134 III 668 consid.
DTF 137 III 193
Municipality's Right to Garnishment for Future Child Support Under Subrogation
DTF 144 III 505
Ora, per costante giurisprudenza il debitore di un contributo alimentare deve poter conservare – di regola – l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid.
DTF 140 III 339
6.4 con rinvio a DTF 140 III 339 consid.
DTF 111 III 16
198 in basso con rinvio a DTF 111 III 16; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG, 3ª edizione, n.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating costs based on who loses the proceeding (though waived in the operative part).

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in relation to the admissibility of a federal appeal (ricorso in materia civile) concerning pecuniary matters above the threshold.

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Testo completo

Incarto n. 11.2024.165 · Lugano, 9 gennaio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente

cancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2024.1205 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 20 novembre 2024 dalla

AO 1 (rappresentato dal Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Sezione del sostegno sociale,Ufficio rette, anticipi e incassi, Bellinzona)

contro

AP 1,

giudicando sull'“opposizione” del 23 dicembre 2024 presentata da AP1 contro la senten­za emessa dal Pretore aggiunto il 18 dicembre 2024;

Ritenuto

in fatto: A. Il 20 novembre 2024 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna l'emanazione di una diffida ai debitori per ottenere dalla Cassa di disoccupazione Unia, L______, una trattenuta di fr. 500.– mensili dall'indennità di disoccupazione percepita da AP1 (1989). Costui è in mora dal febbraio del 2024 nel pagamento di fr. 500.– mensili, anticipati dal Cantone, destinati a un contributo alimentare per la figlia E______ P______ (nata il __ novembre 2018) in conformità a una convenzione di mantenimento omologata il 17 gennaio 2022 dall'Autorità regionale di protezione 15. Identica richiesta il Cantone ha formulato al Pretore già in via cautelare.

B. Con decreto cautelare del 21 novembre 2024, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha ordinato alla Cassa di disoccupazione Unia la trattenuta in questio­ne. AP1 è stato invitato a presentare osservazioni scritte entro 15 giorni con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la decisione finale sarebbe stata emanata in base agli atti. L'interessato è rimasto silente.

C. Statuendo il 18 dicembre 2024, il Pretore aggiunto ha pronunciato la diffida ai debitori di fr. 500.– mensili e ha conferma­to la trattenuta di stipendio ordinata alla Cassa di disoccupazio­ne. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico di AP1, tenuto a rifondere al Cantone Ticino fr. 50.– “di indennità”.

D. Contro la sentenza appena citata AP1 ha introdotto un'“opposizione” del 23 dicembre 2024 nella quale si duole di gravi difficoltà finanziarie e chiede “di trovare un'altra soluzione per favo­re”. Il memoriale non è stato comunicato all'istante per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata è una decisione finale (DTF 134 III 668 consid. 1.1) adottata con la procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Dato ch'essa verte su prestazioni pecuniarie, il rimedio giuridico proponibile dipende dal valore litigioso. Nella fattispecie la diffida ai debitori riguarda una trattenuta di fr. 500.– mensili senza limiti di tempo. La soglia di fr. 10 000.– per l'ammissibilità di un appello è quindi data (come figura nel­l'indicazio­ne dei rimedi giuridici), sia che si calcoli il valore litigioso a norma dell'art. 92 cpv. 2 CPC (cfr. DTF 137 III 193 consid. 1.1 sull'art. 51 cpv. 4 LTF) sia che lo si calcoli in base alla durata della trattenu­ta fino alla maggiore età della figlia (art. 92 cpv. 1 CPC).

Quan­to alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata a AP1 il 23 dicembre 2024 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.__________________ agli atti). Il destinatario ha sollevato “opposizione” a questa Camera il giorno stesso. Volendo considerare tale “opposizione” alla stregua di un appello, il rimedio giuridico è stato depositato dunque in tempo utile.

2. Nel suo memoriale AP1 lamenta gravi difficoltà finanziarie, il disagio di essere senza lavoro e il gran numero di debiti a suo carico, al punto che l'indennità di disoccupazione gli è stata pignorata. Egli fa valere che qualora gli fosse tolto da tale indennità l'importo di fr. 500.– mensili “andrei a prendere meno di fr. 2000.– mensili e sarei rovinato del tutto”. Chiede perciò “di trovare un'altra soluzione per favore”.

3. In concreto AP1 contesta una diffida ai debitori, pretesa pecuniaria (art. 291 CC) fatta valere nel caso in oggetto dall'ente pubblico in luogo e vece della creditrice perché il debitore non provvede al mantenimento (art. 289 cpv. 2 CC). Quanto egli invoca nella sua “opposizione” è, in sostanza, la salvaguardia del proprio minimo esistenziale, determinato dal­l'Ufficio di esecuzione in fr. 2974.10 mensili, compreso il contributo alimentare di fr. 500.– per E______ P______ (atto di pignoramento accluso all'“opposizione”). Ora, per costante giurisprudenza il debitore di un contributo alimentare deve poter conservare – di regola – l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.4 con rinvio a DTF 140 III 339 consid. 4.3,

137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 66, 133 III 59 consid. 3). Il creditore del contributo deve sopportare, di conseguenza, l'eventuale ammanco.

4. Sta di fatto che il

precetto testé enunciato non è intangibile. Ove il creditore di un contributo alimentare non riesca a coprire il proprio

fabbisogno minimo sen­za quel contributo e chieda una trattenuta di stipendio (o di altri introiti) nei confronti del debitore, in effetti, quest'ultimo deve tollerare – se non ha a sua volta redditi sufficienti – che il suo fabbisogno minimo sia intaccato nella stessa proporzione in cui il creditore vede intaccare il proprio (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 7 con richiami). Nel caso in esa­me il contributo alimentare di fr. 500.– mensili non permet­te alla figlia E______ P______ di coprire il proprio fabbisogno minimo, né AP1 pretende il contrario. Il convenuto deve tollerare dunque che il suo fabbisogno minimo sia intaccato nella medesima proporzione in cui sarebbe intaccato quello della figlia. E per determinare in condizio­ni del genere quale sia la quota pignorabile del reddito conseguito da un debitore alimentare con entra­te stabili la prassi ha elaborato la formula in appresso:

(reddito netto del debitore x minimo esistenziale del creditore) ____________________________________________________­­­­­___

(minimo esistenziale del debitore + minimo esistenziale del creditore)

dove il minimo esistenziale del creditore consiste nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, sen­za aggiunte (BlSchKG 2012 pag. 198 in basso con rinvio a DTF 111 III 16; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG, 3ª edizione, n. 39 ad art. 93; Winkler in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ª edizione, n. 65 ad art. 93; Kren Kostkiewicz in: Hunkeler [curatore], SchkG, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 63 ad art. 93; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.65 del 13 settembre 2021 consid. 8d).

5. Dall'atto di pignoramento accluso all'“opposizione” si evince che nella fattispecie AP1 percepisce un'indennità di disoccupazione di fr. 2750.– mensili e ha un fabbisogno minimo netto di fr. 2474.10 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 275.15, spese per la ricerca d'impiego fr. 100.–, leasing dell'automobile fr. 298.95). Registra quindi un margine disponibile di fr.

275.90 mensili, insufficiente tuttavia per finanziare il contributo di mantenimento in favore della figlia (fr. 500.– mensili). In applicazione della citata formula la quota pignorabile a suo carico risulta pertanto di:

2750.– x 400.– = fr. 383.– (arrotondati)

2474.10 + 400.–

Ne segue che AP1 può versare alla figlia il proprio margine disponibile di fr. 275.90 mensili, più fr. 224.10 mensili (su fr. 383.–) della sua quota pignorabile. Alla luce di ciò la decisione del Pretore aggiunto, che ha ordinato la trattenuta di fr. 500.– mensili, è del tutto sostenibile.

6. AP1 chiede “di trovare un'altra soluzione” rispetto alla diffida ai debitori. Se non che, egli non ne propone alcuna e nemmeno accenna al modo in cui la figlia potrebbe procurarsi altrimenti la somma di fr. 500.– mensili che egli non eroga più dal febbraio del 2024. D'altro lato egli si definisce “psicologicamente a pezzi”, ma non rende minimamente verosimile una qualsivoglia inabilità lucrativa. Nelle circostanze descritte la figlia non può essere lasciata a sé stessa. Se ne conclude che, pur trattata come appello, l'“opposizione” vede la sua sorte segnata.

7. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le difficili condizioni finanziarie in cui egli versa, si può nondimeno – eccezionalmente – transigere e rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece questione di ripetibili, non essendosi chieste osservazioni al memoriale di “opposizione”.

8. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiun­ge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per

un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. Trattata come appello, l'“opposizione” è respinta e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).