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11.2024.10 • TRAC TI 11.2024.10 Generato dall'IA

Appellant Withdraws Appeal Against Wage Garnishment Order

Numero d'incarto 11.2024.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court order that mandated withholding a monthly sum from their earnings and directing payment to their spouse, following an initial ruling that granted the spouse a debt collection order against the appellant; however, the appellant subsequently withdrew the appeal, citing insufficient financial means after being asked to deposit security for presumed legal costs. The appellate court acknowledged the withdrawal as a voluntary cessation of proceedings, legally equivalent to succumbing, which generally requires the withdrawing party to bear costs, but exceptionally waived court fees due to the simplicity of the procedure and the fact that the opposing party was not called upon to respond to the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 241 cpv. 3 CPC; Appellant Withdraws Appeal Against Wage Garnishment Order: The appellate court acknowledged the withdrawal as a voluntary cessation of proceedings, legally equivalent to succumbing, which generally requires the withdrawing party to bear costs, but exceptionally waived court fees due to the simplicity of the procedure and the fact that the opposing party was not called upon to respond to the appeal.

Parole chiave

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pignoramento del salario spese legali incasso ordine di pagamento ritiro dell'istanza giudiziaria desistenza Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

The court took note of the withdrawal of the appeal, which constitutes desistance according to this provision.

art. 241 cpv. 3 CPC

The court struck the case from the roll based on this procedural provision concerning the withdrawal of an appeal.

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

Although cited in the reasoning regarding costs flowing from desistance, this article was not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.

art. 21 LTG

Mentioned in the reasoning to determine the judicial fee, but not cited in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 11.2024.10 · Lugano, 31 gennaio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente

cancelliera: · Gaggini

sedente per statuire nella causa SO.2023.1284 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 22 dicembre 2023 da

AO 1 nata , (patrocinata dall' PA 1 ) contro

AP 1 ;

giudicando sull'appello del 19 gennaio 2024 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore aggiunto l'11 gennaio 2024;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell'11 gennaio 2024 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato alla C__________, Locarno, di trattenere dall'indennità spettante a AP 1 (1972) la somma di fr. 2500.– mensili e di riversare tale importo su un conto postale intestato alla moglie AO 1 (1973). Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico del marito, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 800.– per ripetibili.

B. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 19 gennaio 2024 a questa Camera, chiedendo che il giudizio in questione sia riformato nel senso di respingere la dif-fida ai debitori ottenuta dalla moglie. Invitato a depositare un anticipo di fr. 500.– a titolo di garanzia per le spese processuali presunte, egli ha comunicato il 29 gennaio 2024 di ritirare l'appello “a causa di insufficienti mezzi finanziari”.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche nel caso in cui il ritiro avvenga in seguito al conseguimento di un accordo giudiziale o stragiudiziale (sulla nozione:

sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. La tassa di giustizia va fissata poi in proporzione agli atti compiuti dal tribunale (art. 21 LTG). Nella fattispecie la prima Camera civile ha costituito l'incarto e ha invitato l'appellante a depositare un anticipo in garanzia delle spese processuali presunte, dopo di che il convenuto ha ritirato l'appello. Nelle circostanze descritte, vista la semplicità della procedura, si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese. Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO

1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).