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11.2023.83 • TRAC TI 11.2023.83 Generato dall'IA

Appeal Against Denial of Specialist Support and Guardian Appointment

Numero d'incarto 11.2023.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought preliminary relief via an appeal against a lower court's denial of his request for the continuation of court-ordered specialist support for his reunification with his father and the immediate appointment of an educational guardian, alongside a request for legal aid (free representation). The appellate court denied the request for free representation because the appeal lacked a probability of success, reasoning that the specialist support order was already executive and the state is not obligated to guarantee the payment of such professional fees, while the appointment of a guardian was deemed unnecessary at this stage because the required prerequisite—a successful re-establishment of contact mediated by the psychologist—had not yet occurred, rendering the appeal's core claims meritless.

Regesto Legislator

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Art. 117 lett. a CPC, Art. 117 lett. b CPC, Art. 307 CC, Art. 276 cpv. 1 CC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; Appeal Against Denial of Specialist Support and Guardian Appointment: The appellate court denied the request for free representation because the appeal lacked a probability of success, reasoning that the specialist support order was already executive and the state is not obligated to guarantee the payment of such professional fees, while the appointment of a guardian was deemed unnecessary at this stage because the required prerequisite—a successful re-establishment of contact mediated by the psychologist—had not yet occurred, rendering the appeal's core claims meritless.

Parole chiave

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nomina del curatore gratuito patrocinio decisione pregiudiziale domanda di designazione rappresentanza legale spese legali Decreto cautelare: diniego del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 139
Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 117 lett. a CPC

Cited as part of the cumulative requirements for granting legal aid, though the request was ultimately denied.

art. 117 lett. b CPC

Cited as part of the cumulative requirements for granting legal aid, though the request was ultimately denied because the appeal lacked probability of success.

art. 93 LTF

Mentioned in the section on legal remedies concerning the admissibility of appeals against incidental decisions, although this provision was not directly cited in the dispositive orders.

art. 51 cpv. 1 lett. c LTF

Mentioned in the section on legal remedies concerning the admissibility of appeals against incidental decisions, although this provision was not directly cited in the dispositive orders.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Mentioned in the section on legal remedies concerning the admissibility of appeals, although this provision was not directly cited in the dispositive orders.

art. 98 LTF

Mentioned in the section on legal remedies concerning the scope of appeal to the Federal Tribunal against a precautionary measure decision, although this provision was not directly cited in the dispositive orders.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Mentioned in the section on legal remedies concerning the admissibility of appeals against incidental decisions, although this provision was not directly cited in the dispositive orders.

art. 74 LTF

Mentioned in the section on legal remedies concerning the admissibility of appeals, although this provision was not directly cited in the dispositive orders.

art. 116 LTF

Mentioned in the section on legal remedies concerning the admissibility of appeals, although this provision was not directly cited in the dispositive orders.

art. 113 LTF

Mentioned in the section on legal remedies concerning the admissibility of appeals, although this provision was not directly cited in the dispositive orders.

art. 46 cpv. 2 LTF

Mentioned in the section on legal remedies concerning the suspension of appeal deadlines, although this provision was not directly cited in the dispositive orders.

art. 90 LTF

Mentioned in the section on legal remedies concerning the admissibility of appeals against final decisions, although this provision was not directly cited in the dispositive orders.

art. 95 LTF

Mentioned in the section on legal remedies concerning the grounds for appeal, although this provision was not directly cited in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 11.2023.83 · Lugano, 21 agosto 2023/bs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera: · Ghirardelli

sedente per statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (“ricor­so”) presentato il 17 luglio 2023 da

AP 1 (rappresentato dalla madre dott. iur. RA 1)

contro il decreto cautelare emesso il 10 luglio 2023 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa CA.2023.46 (misure provvisionali) promossa con istanza del 30 giugno 2023 dal richiedente nei confronti di

AO 1 () (patrocinato dall'avv. PA 1 );

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 17 gennaio 2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AO 1 (1967), cittadino italiano, a versare per il figlio AP 1 (nato il 24 febbraio 2006) un contributo alimentare di fr. 1319.30 mensili dal 1° luglio 2018, senza limiti di tempo. Inoltre egli ha incaricato la psicologa e psicoterapeuta dott. S__________ M__________ di “fornire un supporto specialistico teso ad affiancare” AP 1 e il padre “nel loro percorso, graduale e monitorato, di riavvicinamen­to”, con particolare attenzione all'“andamento della relazione padre-figlio e all'assetto psicologico del minore durante le sessioni relative al percorso di riavvicinamento”. Le spese del provvedi-mento specialistico sono state poste a carico di AO 1 (inc. SE.2019.32).

B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 17 febbraio 2023 per ottenere che il contributo alimentare sia portato a fr. 3194.20 mensili indicizzati dal 1° luglio 2018 fino al 31 agosto 2020, a fr. 3342.10 mensili indicizzati dal 1° settembre 2020 fino al 28 febbraio 2022 e a fr. 2422.10 mensili indicizzati dopo di allora, fino al termine degli studi universitari. Egli chiede altresì che sia istituito in suo favore un curatore educativo “affinché intervenga attivamente affiancan­do padre e figlio con direttive e istruzioni volte a riallacciare un dialogo costruttivo fra costui e il figlio minorenne”.

“Nelle more della procedura di appello” AP 1 postula poi l'esecuzione anticipata del dispositivo con cui il Pretore ha incaricato la dott. S__________ M__________ di fornire il menzionato suppor­to specialistico e sollecita la designazione immediata del curatore educativo (inc. 11.2023.14). Con decreto del 1° marzo 2023 il presidente di questa Camera ha dichiarato sen­za oggetto la richiesta di esecutività anticipata, il dispositivo con cui il Pretore ha incaricato la psicologa di fornire il supporto specialistico essendo già esecutivo, e ha respinto la nomina del curatore educativo, ritenuta non urgente. L'appello è tuttora in attesa di giudizio.

C. Il 30 giugno 2023 AP

1 si è rivolto nuovamente al Pretore con un'istanza di provvedimenti cautelari perché ordini alla dott. S__________ M__________ di “proseguire immediatamen­te il mandato assegnatole”, perché istituisca una curatela in proprio favore e perché designi a sua madre un avvocato d'ufficio, il tutto previo conferimento del gratuito patrocinio. Statuendo senza indugio il 10 luglio 2023, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, come pure la richiesta di gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico di AP 1 (inc. CA.2023.46).

D. AP 1 ha impugnato anche tale decisione con un appello del 17 luglio 2023 a questa Camera per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – la rifor­ma del decreto in questione nel senso di vedere accolte le due domande respinte dal Pretore e vedere designato a sua madre un patrocinatore d'ufficio in regime di assistenza giudiziaria. Identiche richieste egli formula già “in via superprovvisionale”. Sulla richiesta di gratuito patrocinio giova decidere preliminarmente.

Considerando

in diritto: 1. Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). I due requisiti sono cumulativi. Nella fattispecie ci si può domandare se il richiedente versi in gravi ristrettezze, il padre AO 1 non risultando nel­l'impossibilità – contrariamente alla madre, che riceve prestazioni assistenziali (doc. E) – di sostenerlo economicamente. Conviene verificare pertanto se l'appello abbia “probabilità di successo”.

2. Un appello si reputa avere probabilità di successo se le sue possibilità di buon esito equivalgono più o meno – oppure appaiono solo lievemente inferiori – al rischio di soccombenza. Si ritiene senza probabilità di successo invece un appello le cui possibilità di buon esito appaiono notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter essere considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii).

3. Nella fattispecie il Pretore ha respinto le richieste cautelari di AP 1 sostanzialmente per le stesse ragioni in virtù delle quali il presidente di questa Camera aveva dichiarato sen­za oggetto, nel decreto del 1° marzo 2023, l'istanza di esecutività anticipata concernente il supporto psicologico specialistico e ave­­va respinto la designazione di un curatore. Per quanto attie­ne alla prima richiesta, il presidente della Camera aveva rileva­to che il dispositivo con cui il Pretore ha istituito il supporto psicologico specialistico è già esecutivo, non essendo stato impugna­to da AO 1. Riguardo ai costi, egli aveva fatto notare che quel dispositivo era sì appellato da AO 1, ma che AP 1 avrebbe potuto postularne l'esecutività anticipata. Per quel che si riferiva invece alla nomina di un curatore, il presidente della Camera aveva spiegato – in sintesi – che non vi è alcuna urgenza di istituire simile provvedimento, destinato alla vigilanza sull'esercizio del diritto di visita, senza che la psicologa avesse avuto modo di riavvicinare previamente padre e figlio, le cui relazioni personali sono interrotte dal 2008. Onde, nelle circostanze descritte, l'infondatezza della domanda intesa alla desi-gnazione di un patrocinatore d'ufficio in regime di assistenza giu-diziaria a RA 1, le due richieste essen­do destinate al­l'insuccesso.

4. L'appellante non contesta che la dott. S__________ M__________ sia pronta ad assolvere il mandato assegnatole dal Pretore. Sottolinea però ch'essa pretende di vedere assicurato il pagamento delle proprie note d'onorario e chiede così che lo Stato ne garantisca il versamento, “riservato il recupero di queste spese nei confronti della parte che con giudizio definitivo sarà chiamata ad assumerle”. La pretesa è priva di base legale. Il supporto psicologico specialistico disposto dal Pretore nella fattispecie è una misura a protezione del figlio nel senso dell'art. 307 CC. E le misure a protezio­ne del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori a norma dell'art. 276 cpv. 1 CC (Meier in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 44 all'introduzione degli art. 307 a 315*b* CC). Talune misure sono assunte dalle assicurazioni sociali, come l'assicurazione invalidità o le casse malati. Lo Stato ad ogni modo non garantisce l'incasso di contributi di mantenimento, nemmeno nella misura in cui siano destinati a finanziare misure di protezione del figlio. Tutt'al più un ufficio specializzato del

diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e gratuitamente il figlio (o il genitore che ne faccia richiesta) a ottenere l'esecuzione della pretesa di mantenimento (art. 290 cpv. 1 CC; ordinanza federale sull'aiuto all'incas­so: RS 211.214.32).

Si aggiunga che nel Cantone Ticino lo Stato anticipa anche al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni, quando l’obbligato non provveda al regolare versamen­to, sino a fr. 700.– mensili per ogni figlio sull'arco di

60 mesi cumulativi (art. 27 della legge sull'assistenza sociale, RL 871.100; art. 4 e 10 del regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni, RL 874.350). Entro tali limiti l'appellante può chiedere così all'Ufficio rette, anticipi e incassi del Cantone Ticino se una garanzia dello Stato potrebbe entrare in considerazione per il versamento dei contributi alimentari. Nemmeno nel Cantone Ticino, in ogni modo, lo Stato garantisce l'esito di una riscossione. Nella misura in cui chiede che il Cantone garantisca il pagamento del­l'onorario spettante alla dott. S__________ M__________ senza limiti di valore, l'appello di AP

1 si rivela così senza probabilità di successo.

5. Relativamente alla postulata curatela educativa, è vero ch'essa può comprendere consigli, raccomandazioni e istruzioni, come pure diritti di controllo e di informazione. Nel caso specifico, nondimeno, il provvedimento è inteso pacificamente a governare l'esercizio del diritto di visita paterno. Ciò presuppone che la psi-cologa abbia modo di riavvicinare padre e figlio, le cui relazioni personali sono interrotte – come si è visto – dal 2008. Al momento in cui costoro saranno pronti per incontri periodici, potrà entrare eventualmente in linea di conto la figura di un curatore preposto alla vigilanza delle visite. Non avrebbe senso invece chiamare oggi un terzo “a intervenire” – come chiede l'appellante – accanto alla psicologa, giacché perita e curatore hanno funzioni e mansioni diverse. L'uno non deve interferire perciò nelle attribuzioni dell'altro. Anche su questo punto l'appello denota, per finire, scarsa parvenza di buon diritto.

6. La designazione di un patrocinatore d'ufficio alla madre dell'appellante in regime di assistenza giudiziaria potrebbe entrare in linea di conto ove l'appello risultasse provvisto di possibilità di successo. Non è il caso in concreto, per tacere del fatto che

RA 1 è laureata in giurisprudenza e che nel procedimento cautelare odierno non occorre più alcun atto processuale da parte dell'appellante.

7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di giudizi sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale se il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– (art.

74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che spetterà all'appellante rendere verosimile. Lo stesso rimedio è dato in tal caso contro la decisione odierna, fermo restando che, trattandosi di un decreto cautelare, davanti al Tribunale federale il ricorrente potrà far valere solo la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

2. AP 1 sarà invitato a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili correlate all'introduzione del suo appello.

3. Notificazione alla .

Comunicazione:

– ; – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).