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11.2023.69 • TRAC TI 11.2023.69 Generato dall'IA

Appeal of Supplemental Divorce Decree Regarding Real Estate Division

Numero d'incarto 11.2023.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed an objection to a lower court's decision which had supplemented a previous divorce decree to include the transfer of the ex-husband's 1/4 ownership share in a specific real estate unit, deeming the original decree incomplete as this property formed a functional unit with another property already assigned to the ex-wife. The appellate court found the objection inadmissible because the objector merely sought to relitigate the final divorce judgment, which was already res judicata, instead of providing reasoned arguments demonstrating that the subsequent decision constituted a prohibited substantive modification or that the lower court erred in finding the decree incomplete based on the parties' intent regarding property division.

Regesto Legislator

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Art. 334 CPC, Art. 334 cpv. 3 CPC, Art. 334 cpv. 4 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Appeal of Supplemental Divorce Decree Regarding Real Estate Division: The appellate court found the objection inadmissible because the objector merely sought to relitigate the final divorce judgment, which was already res judicata, instead of providing reasoned arguments demonstrating that the subsequent decision constituted a prohibited substantive modification or that the lower court erred in finding the decree incomplete based on the parties' intent regarding property division.

Parole chiave

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modifica della sentenza di divorzio sostanza immobiliare forza di cosa giudicata materiale divisione ereditaria trapasso di proprietà acquisti Appello irricevibile per assenza di motivazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 143 III 522
Se tali condizioni sussistono, è necessario, in una seconda fase, formulare un nuovo dispositivo (DTF 143 III 522 consid.
DTF 143 III 524
Se non che, così argomentando, AP 1 tenta di ridiscutere, per altro senza particolare motivazione, la decisione di divorzio, passata in giudicato, ciò non è ammissibile in una procedura di interpretazione (DTF 143 III 524 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG

Used by the Chamber to decide the appeal in a monocratic composition due to the lack of adequate justification in the 'Obiezione'.

Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the decision regarding the remedies available at the federal level against the judgment.

Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the decision regarding the threshold for appeal value concerning federal remedies.

Art. 113 LTF

Cited in the decision regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal if the civil appeal is inadmissible.

Art. 95 a 98 LTF

Cited in the legal remedies section concerning the grounds for appeal to the Federal Tribunal in non-pecuniary matters.

Art. 90 a 93 LTF

Cited in the legal remedies section concerning the types of decisions appealable to the Federal Tribunal.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the principle governing the allocation of procedural costs, although exception was made in the ruling.

Art. 334 CPC

The original decision being reviewed was made based on the procedure provided in this article (interpretation or rectification of a decision).

Art. 334 cpv. 4 CPC

Cited in the reasoning section regarding the procedure for issuing a new decision on the merits when rectifying/interpreting.

Art. 334 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning section regarding the appeal available against the rejection or inadmissibility of a request for interpretation or rectification.

Art. 64 LTF

Impliedly referenced for legal aid considerations, but not explicitly cited in the final dispositive orders (only cost waiver is mentioned).

Art. 66 LTF

Impliedly referenced for cost considerations, but not explicitly cited in the final dispositive orders (only cost waiver is mentioned).

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Testo completo

Incarto n. 11.2023.69 · Lugano 6 luglio 2023/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · Chietti Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2023.6 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con

istanza del 14 marzo 2023 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro

AP 1 ,

giudicando sull'“obiezione” del 17 giugno 2023 presentata da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 giugno 2023;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 22 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Leventina ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 6 ottobre 2007 da AP 1 (1980) e AO 1 (1979) omologando parzialmente una convenzione sugli effetti del divorzio raggiunta dai coniugi, i quali avevano previsto, in liquidazione del regime dei beni, quanto segue:

– la quota di 1/2 della moglie del fondo di cui al mapp. n. 4003 Lauterbrunnen viene ceduta al marito, previa autorizzazione della banca all'assunzione di quest'ultimo del debito ipotecario, che il marito si impegna ad ottenere;

– le quote di 1/2 del marito del Foglio PPP n. 692 quota di comproprietà di 42/100 del fondo base part. n. 469 con diritto esclusivo sulla cantina al PT e sull'abitazione al 1° piano,

469.1 + sporgenza 510.1, delle part. n. 492 e 493 RFD di __________ viene ceduta alla moglie, la quale si assumerà il relativo debito ipotecario;

– il marito verserà alla moglie l'importo di fr. 49 000.–, oltre all'importo di fr. 23 000.– a titolo di contributi alimentari arretrati [l'importo di fr. 49 000.– è stato calcolato nel seguente modo: (fr. 420 000.– ./. fr. 49 000.– ./.

fr. 346 400.–) = fr. 24 600.– : 2 = 12 300.–; la moglie avrebbe diritto all'importo di fr. 61 300.– (fr. 12 300.– + fr. 49 000.–), dal

quale vengono dedotti fr. 13 000.–, corrispondente al valore della quota parte del marito relativa all'appartamento di __________]. Il versamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020.

Tale decisione è stata confermata da questa Camera su appello di AP 1 con sentenza del 21 giugno 2021 (inc. 11.2021.6), ed è passata in giudicato.

B. Il

14 marzo 2023 AO 1 si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere la completazione della sentenza di divorzio nel senso di integrare nella liquidazione del regime dei beni anche la cessione in suo favore della quota di comproprietà di 1/4 della proprietà per piani n. 693 pari a 10/100 della particella n. 469 RFD __________ intestata a AP 1. Invitato a presentare osservazioni scritte in italiano, il convenuto ha trasmesso il 18 maggio 2023 uno scritto in tedesco che il Pretore ha ritenuto inammissibile.

C. Statuendo con decisione del 12 giugno 2023 il Pretore ha accolto l'istanza, integrando la sentenza di divorzio del 22 dicembre 2020 nel senso richiesto da AO 1. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 300.– per ripetibili.

D. Il

17 giugno 2023 AP 1 ha inoltrato a questa Camera una lettera (“Obiezione/*Einsprache*) in cui dichiara sostanzialmente di opporsi alla decisio­ne di divorzio del 22 dicembre 2020. L'atto non è stata intimato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore ha completato un dispositivo della sentenza di divorzio del 22 dicembre 2020 in applicazione dell'art. 334 CPC (da lui esplicitamente richiamato), ravvisandone l'incompletezza. Accertato che per inavvertenza nel dispositivo di tale decisione non era stata indicata la cessione alla moglie di una quota di una comproprietà della proprietà per piani n. 693 di cui al fondo di base n. 469 RFD di __________ tuttora intestata al convenuto, egli ha rilevato che tale immobile costituisce un'unità funzionale con la proprietà per piani n. 692 del medesimo fondo di base già appartenente ai coniugi in ragione di un mezzo ciascuno e poi assegnata alla sola AO 1 in esito alla liquidazione del regime dei beni. A suo parere, visto altresì che al marito era stato espressamente ordinato di non trasferirsi in Ticino, “intenzione delle parti e del Pretore è stata inequivocabilmente quella di assegnare la proprietà immobiliare dei coniugi in Ticino alla moglie e quella di __________ al marito”. Onde, come detto, l'integrazione del dispositivo.

2. La procedura di interpretazione o di rettifica prevista dall'art. 334 CPC si articola in due fasi. Nella prima occorre determinare se sono date le condizioni per l'interpretazione o la rettifica della sentenza. Se tali condizioni sussistono, è necessario, in una seconda fase, formulare un nuovo dispositivo (DTF 143 III 522 consid. 6.1 con rinvii). Qualora l'autorità di primo grado respinga o dichiari inammissibile una domanda di interpretazione o di rettifica, la relativa decisione è soggetta a reclamo in virtù dell'art. 334 cpv. 3 CPC. Per contro, ove accolga la domanda di interpretazione o di rettifica, il primo giudice emette una nuova decisione nel merito (art. 334 cpv. 4 CPC). A quel momento comincia a decorrere un ulteriore termine di ricorso. Nella nuova decisione il giudice si pronuncia dapprima sull'esistenza di un motivo di interpretazione e in seguito rettifica oppure interpreta la decisione iniziale. I rimedi di diritto contro simile decisione sono quelli previsti per il merito (appello o recla­mo) e non il reclamo dell'art. 334 cpv.

3 CPC. La parte ricorrente può quindi, da un lato, sostenere che la decisione corretta costituisce una modifica sostanziale – vietata – della decisione iniziale e, dall'altro, sollevare tutte le obiezioni ammissibili contro i punti corretti della decisione nel merito, secondo il rimedio giuridico esperibile (I CCA, sentenza inc. 11.2020.138 del 27 ottobre 2020 consid. 2 con rinvii).

3. Nel caso in esame, la lettera del 17 giugno 2023, come si è visto, si compendia in quanto segue:

*“Mi oppongo al divorzio da 22 dicembre 2020 (DM2019.4) –˃ non ha firmato;*

*- importo degli alimenti a 23 000.– !!!*

*- il divieto di visita i miei bimbi !!! –˃ (presunzione d'innocenza)*

*Sostegno finanziario, sono dal 14. März 2020 fino ad oggi, 200.– franchi al giorno, danni da distanza tra padre e figlio !!!.*.

Se non che, così argomentando, AP 1 tenta di ridiscutere, per altro senza particolare motivazione, la decisione di divorzio, passata in giudicato, ciò non è ammissibile in una procedura di interpretazione (DTF 143 III 524 consid. 6.3). Egli, per contro, avrebbe dovuto spiegare come mai la decisione impugnata sarebbe erronea. Ma in concreto difetta qualsiasi confronto con la motivazione del Pretore. Detto altrimenti, l'interessato neppure accenna ai motivi per cui – a suo parere – il primo giudice sarebbe incorso in accertamenti di fatti erronei o in applicazioni erronee del diritto nell'accertare che la decisione di divorzio era incompleta, o che la quota di comproprietà della proprietà per piani n. 693 di cui al fondo di base n.

469 RFD di __________ ancora intestata al convenuto costituisce un'unità funzionale con la proprietà per piani n.

692 del medesimo fondo di base ceduta da AP 1 a AO 1 in esito alla liquidazione del regime dei beni oppure che la volontà delle parti e del Pretore che aveva omologato la convenzione fosse quella di assegnare tutte le proprietà immobiliare dei coniugi in Ticino alla moglie.

4. Se ne conclude che, privo di adeguata motivazione, l'“obiezione” vede la sua sorte segnata e può essere decisa da questa Camera in composizione monocratica (art. 48*b* cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Le spese processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv.

1 CPC), ma eccezionalmente si rinuncia a riscuotere oneri. Non si pone problema di ripetibili, AO 1non essendo stata invitata a formulare osservazioni in appello.

5. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.

1 lett. d LTF), incomberà all'appellante, nel caso in cui decidesse di introdurre ricorso in materia civile, dimostrare che il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge in concreto la soglia di fr. 30 000.–.

Per questi motivi,

decide: 1. L'“obiezione” è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).