Enforcement of Foreign Pension Division in Switzerland Rejected Due to Exclusive National Jurisdiction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought the enforcement in Switzerland of an Italian divorce decree that awarded the former spouse 50% of the applicant's Swiss occupational pension benefits (second pillar), but the appellate court declared the application inadmissible because, following legislative changes, the decision on the enforcement of foreign judgments concerning the equalization of Swiss occupational pension claims falls under the exclusive and imperative jurisdiction of the local magistrate, and furthermore, current law mandates that Swiss courts have exclusive competence for such equalization matters, requiring a separate action to supplement the foreign divorce judgment, not recognition via *exequatur*.
Regesto Legislator
UfficialeImpossibilità di riconoscere una sentenza di divorzio estera riguardo ai dispositivi sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale verso casse pensioni svizzere
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for excluding Swiss courts from recognizing foreign divorce decrees concerning professional pension provision adjustments.
Cited as the general rule for requesting recognition and enforceability of foreign decisions from the competent cantonal authority.
Cited regarding the right of the opposing party to be heard and to produce evidence in exequatur proceedings.
Cited as the provision allowing the court to rule on the exequatur itself if the foreign decision is invoked prejudicially.
Cited to establish that Pretors, not the Court of Appeal, are now competent for exequatur of foreign decisions in Ticino.
Cited as the rule for determining the competent Swiss judge for supplementary actions regarding professional pension provision adjustments when one party is domiciled in Switzerland.
Cited as a rule for determining the competent Swiss judge for supplementary actions regarding professional pension provision adjustments when parties are not domiciled in Switzerland but one is a Swiss citizen.
Cited as a rule for determining the competent Swiss judge for supplementary actions regarding professional pension provision adjustments when parties are not domiciled in Switzerland and not Swiss citizens, but the marriage was celebrated in Switzerland.
Cited as the basis for Swiss courts applying Swiss law exclusively to professional pension provision adjustments.
Cited as the basis for supplementary actions before the Swiss court of the seat of the pension institution.
Cited in the section on legal remedies, indicating that appeals under this article are admissible against final decisions.
Cited in the section on legal remedies, indicating that appeals under this article are admissible against partial, preliminary, and incidental decisions.
Cited in the section on legal remedies, listing the grounds for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the section on legal remedies, listing the grounds for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the section on legal remedies, setting the threshold for pecuniary appeals in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the section on legal remedies, outlining the grounds for a subsidiary appeal in constitutional matters to the Federal Tribunal.
Cited in the section on legal remedies, stating that a subsidiary appeal in constitutional matters is available when a civil appeal is not admissible.
Cited in the section on legal remedies, explaining the suspension of appeal deadlines during judicial holidays, with exceptions for provisional measures.
Testo completo
Incarto n. 11.2023.26 · Lugano, 2 marzo 2023/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera: · Ghirardelli
sedente per statuire sull'istanza di delibazione del 21 febbraio 2023 presentata da
IS 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 a)
per ottenere che sia riconosciuta e dichiarata esecutiva una sentenza del 28 ottobre 2022 con cui il Tribunale di Varese, sezione I civile, ha pronunciato il divorzio tra lui e
IS
2 ;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 28 ottobre 2022 il Tribunale di Varese, sezione I civile, ha pronunciato il divorzio tra IS
1 (1972) e IS 2 (1975), cittadini italiani, disponendo ‒ tra l'altro ‒ quanto segue:
(…)
11. La signora IS 2 avrà diritto a quanto spettante al coniuge divorziato da lavoratore svizzero ai sensi della Legge federale svizzera sulla previdenza professionale, ossia al 50% di quanto versato nella cassa del secondo pilastro dal signor IS 1, attraverso il datore di lavoro, durante tutto il periodo di vigenza del matrimonio fino al divorzio.
Le parti hanno dichiarato di rinunciare a ricorrere contro la sentenza, come ha accertato il Tribunale di Varese nella sentenza stessa.
B. IS 1 lavora nel Cantone Ticino. IS 2 non ha mai esercitato attività lucrativa in Svizzera. Il
21 febbraio 2023 IS 1 ha presentato al Tribunale d'appello un'istanza di delibazione perché la sentenza in questione sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. Non sono state chieste osservazioni all'istanza.
Considerando
in diritto: 1. Il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera (*exequatur*) dev'essere chiesta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione (art. 29 cpv. 1 LDIP). La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita e può produrre prove (art. 29 cpv. 2 LDIP). Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP).
2. La questione è sapere anzitutto chi sia competente per pronunciare l'*exequatur*. In concreto IS 1 ha introdotto l'“istanza per decisione di esecutività” a questa Camera, dando per scontato che sussista il principio sancito a suo tempo dall'art. 511 cpv. 1 del vecchio CPC ticinese, secondo cui il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni estere incombevano al Tribunale d'appello come
giurisdizione unica. Se non che, quella disciplina è venuta a cadere il 1° gennaio 2011 con l'entrata in vigore del
nuovo art. 37 cpv. 3 LOG in concomitanza con la promulgazione del Codice di diritto processuale civile svizzero. Secondo quest'ultima norma i Pretori fungono ora “da giudice del-l'esecuzione delle decisioni ai sensi degli art. 335 segg. nCPC, comprese le decisioni straniere ai sensi della LDIP e della CLug”. In materia di *exequatur* il Tribunale di appello è unicamente un'autorità di secondo grado. La soluzione ticinese è analoga, del resto, a quella adottata da altri Cantoni (per esempio Ginevra: cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_712/2018 del 20 novembre 2018: il *Tribunal de première instance*).
3. Ne segue che l'esame dell'istanza presentata da IS 2 va sindacata dal Pretore, che spetta all'istante adire. Il presente giudizio potrebbe così concludersi con una dichiarazione di irricevibilità già per tale ragione. All'istante giova nondimeno far notare che nel caso specifico nessun Pretore riconoscerebbe e dichiarerebbe esecutivo in Svizzera il dispositivo n. 11 della sentenza di divorzio in questione sul riparto del “secondo pila-stro”. L'art. 64 cpv. 1bis LDIP, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, stabilisce infatti che:
I tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale. Se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono competenti i tribunali svizzeri della sede dell’istituto di previdenza.
Tale foro non è solo esclusivo, ma anche imperativo (DTF 145 III 108 consid. 4.3 con numerosi riferimenti). E al conguaglio delle pretese di previdenza professionale i tribunali svizzeri applicano esclusivamente il diritto svizzero (art. 64 cpv. 2 LDIP). Dispositivi di sentenze estere che riguardano la suddivisione di averi di libero passaggio maturati dai coniugi presso istituti di previdenza svizzeri non possono più, quindi, essere riconosciuti né dichiarati esecutivi (DTF loc. cit.).
4. Alla luce di quanto precede i coniugi divorziati all'estero devono così, per ottenere il conguaglio di pretese di previdenza professionale nei confronti di casse pensioni svizzere, promuovere un'azione intesa alla completazione della sentenza straniera di divorzio. A tal fine essi devono rivolgersi al giudice del domicilio
svizzero del convenuto o al domicilio svizzero dell’attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero
(art. 59 LDIP). Se nessuno dei due è domiciliato in Svizzera, ma uno di loro è cittadino svizzero, è possibile adire il giudice del luogo di origine, “sempreché
sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art.
60 LDIP). Se i coniugi non sono né domiciliati in Svizzera né sono cittadini svizzeri, è lecito far capo, dal 1° luglio 2022, al giudice del luogo di celebrazione del matrimonio in Svizzera, sempreché – una volta ancora – “sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60*a* LDIP).
In concreto nessuno dei coniugi è cittadino svizzero, nessuno di loro è domiciliato in Svizzera e il matrimonio è stato celebrato il 29 giugno 2002 a __________. Non rimane quindi che promuovere azione di completazione davanti al giudice svizzero della sede dell’istituto di previdenza (art. 64 cpv. 1bis in fine LDIP). E nel caso specifico la sede dell'istituto di previdenza, di cui tutto si ignora, potrebbe anche essere fuori del Cantone Ticino.
5. Se ne conclude che, comunque la si esamini, l'istanza in esame va dichiarata inammissibile. Data la particolarità della fattispecie, si rinuncia ‒ eccezionalmente ‒ al prelievo di oneri processuali.
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione all'avv. .
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).