Estate Liquidation Closure Appeal Moot After Appellant Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn heir appealed a decision that closed the official liquidation of an estate, following the heir's renunciation of the inheritance, and authorized the surplus funds to be paid to the Canton; however, the Appellate Court struck the appeal as moot because the appellant subsequently requested the case be removed from the roll, rendering the protective interest absent, and consequently waived the collection of judicial costs given the particularity of the case, while noting that the appellant no longer claimed reimbursement of legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 242 con, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Estate Liquidation Closure Appeal Moot After Appellant Withdrawal: An heir appealed a decision that closed the official liquidation of an estate, following the heir's renunciation of the inheritance, and authorized the surplus funds to be paid to the Canton; however, the Appellate Court struck the appeal as moot because the appellant subsequently requested the case be removed from the roll, rendering the protective interest absent, and consequently waived the collection of judicial costs given the particularity of the case, while noting that the appellant no longer claimed reimbursement of legal fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared without interest and struck from the roll because the subject of the dispute ceased to exist during the appeal proceedings.
This provision regulated the determination of court costs because the case was struck from the roll due to lack of interest.
This provision justified the waiver of court costs in light of the particularity of the case.
Testo completo
Incarto n. 11.2023.166 · Lugano 20 febbraio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, vicepresidente
cancelliera: · F. Bernasconi
visto l'appello presentato il 21 dicembre 2023 da
AP 1, (patrocinata dall'avv. PA 1, )
contro la decisione emessa l'11 dicembre 2023 (inc. SO.2023.199) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha dichiarato chiusa la liquidazione d'ufficio dell'eredità fu
M (1946-2021), già in ,
Ritenuto
in fatto: cheM__________ (1946), vedovo con ultimo domicilio ad Agno, è deceduto a Lugano il __________ dicembre 2021, lasciando quale unica erede la figlia AP 1 (1976);
che il 21 gennaio 2022 AP 1 ha comunicato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di rinunciare alla successione paterna;
che il 26 gennaio 2022 il Pretore ha ordinato la liquidazione d'ufficio dell'eredità affidandone l'amministrazione all'Ufficio dei fallimenti di Lugano;
che il 13 gennaio 2023 l'Ufficio dei fallimenti ha presentato la propria relazione finale;
che con decisione dell'11 dicembre 2023 il Pretore ha dichiarato chiusa la liquidazione e ha autorizzato l'Ufficio dei fallimenti a versare l'eccedenza di liquidazione in favore dello Stato del Cantone Ticino;
che contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 dicembre 2023 in cui chiede di versare a lei l'eccedenza di liquidazione;
che il 1° febbraio 2024 AP 1 ha chiesto a questa Camera di stralciare la causa dal ruolo, l'appello essendo diventato privo d'oggetto;
e considerando
in diritto: che se l'interesse degno di protezione viene meno dopo la litispendenza, cioè in corso di procedura, la causa diviene caduca e va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che l'interesse degno di protezione può decadere anche in sede di appello o di reclamo (Heinzmann/ Braidi in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 3 ad art. 242 con rimandi);
che se la causa diventa senza oggetto ed è stralciata dal ruolo, come in concreto, le spese giudiziarie vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che vista la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare alla riscossione di spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, l'appellante non avendole più rivendicate.
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non si riscuotono spese processuali
3. Notificazione all' .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il vicepresidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).