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11.2023.151 • TRAC TI 11.2023.151 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security

Numero d'incarto 11.2023.151
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought the reform of a lower court decision that had dismissed their request for the appointment of an estate administrator and ordered them to pay procedural costs and reimbursement fees to the opposing parties (who were recognized as sole heirs in a prior certification). The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security for anticipated procedural costs, even after being granted an extension, leading to the application of the rule that mandates the court not to examine the merits of the appeal when the advance payment is not made.

Regesto Legislator

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Art. 101 cpv. 1 CPC, Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security for anticipated procedural costs, even after being granted an extension, leading to the application of the rule that mandates the court not to examine the merits of the appeal when the advance payment is not made.

Parole chiave

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versamento dell'anticipo delle spese anticipo delle spese decisioni incidentali amministratore dell'eredità legittimazione a ricorrere istituzione d'erede Amministrazione di eredità: mancato anticipo delle spese presumibili di appello

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 101 cpv. 3 CPC

This article is cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not made.

art. 107 cpv. c e f CPC

This article is cited in the reasoning to justify the decision in the final order to waive the charging of procedural costs to the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 11.2023.151 · Lugano 21 dicembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta della giudice: · Giamboni, giudice presidente

vicecancelliera: · Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2021.3659 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 18 agosto 2021 da

RE 1 PI 1, , PI 2, e PI 3, (tutti patrocinati dall'avv. PA 1, )

per ottenere l'amministrazione dell'eredità fu __________ (1966-2020), già in , provvedimento cui si sono opposte PI 4, e PI 5, (entrambe patrocinate dall'avv. PA 2, )

giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 ottobre 2023;

Ritenuto

in fatto: che il 27 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rilasciato un certificato ereditario in cui ha indicato quali uniche eredi fu __________ (1966), cittadino tedesco già domiciliato a __________ e ivi deceduto il 6 ottobre 2020, la figlia PI 5 (2003) e PI 4 (1978);

che il 13 ottobre 2023 il medesimo Pretore, ha stralciato dai ruoli per desistenza la causa promossa il

18 agosto 2021 da RE 1 (1968), PI 1 (1990), PI 2 (1997) e PI 3 (1998) tendente alla nomina di un amministratore alla successione;

che le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico delle parti istanti, tenute a rifondere a PI 4 e a PI 5 fr. 2800.– a titolo di ripetibili;

che contro la sentenza appena citata RE 1, senza il patrocinio del legale, è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2023 nel quale postula la riforma del giudizio impugnato, nel senso di esonerarla dal pagamento delle ripetibili;

che il 7 novembre 2023 RE 1 è stata invitata a depositare entro il 23 novembre 2023 la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

che entro la scadenza non essendo intervenuto alcun pagamento, alla reclamante è stato impartito il 29 novembre 2023 un ultimo termine improrogabile fino al 15 dicembre 2023 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la Camera non sarebbe entrata nel merito del rimedio giuridico;

che entro il citato termine non è giunto versamento alcuno;

e considerando

in diritto: che il giudice impartisce un termine per la prestazione dell'anticipo delle spese presunte (art. 101 cpv. 1 CPC);

che se l'anticipo non è prestato nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell'azione o dell'istanza (art. 101 cpv. 3 CPC);

che nella fattispecie nemmeno entro l'ultimo termine scadente il 15 dicembre 2023 la reclamante non ha versato l'anticipo spese richiesto;

che in siffatte circostanze il reclamo sfugge pertanto a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

che vista la particolarità del caso si giustifica di prescindere dall'addebito delle spese processuali alla reclamante (art. 107 cpv. c e f CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a PI 4 e a PI 5 per osservazioni;

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione:

– ; – ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

La giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).