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11.2023.123 • TRAC TI 11.2023.123 Generato dall'IA

Appellant Denied State Aid for Divorce Appeal Due to Failure to Exhaust Spousal Advance Remedies

Numero d'incarto 11.2023.123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The appellant, challenging a divorce decree based on a settlement agreement they felt was disadvantageous due to their lack of counsel at the hearing, requested state-funded legal aid, asserting financial hardship and a likely success on appeal. The appellate court denied the request for state aid because the appellant failed to demonstrate that obtaining an advance payment (*provisio ad litem*) from the other spouse was impossible, as the rules for divorce expenses prioritize support between spouses before resorting to state subsidy, and there was no immediate evidence that the other party lacked the means to provide such an advance.

Regesto Legislator

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Art. 117 lett. a CPC, Art. 117 lett. b CPC, Art. 119 cpv. 3 prima, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 51 cpv. 1 lett. c LTF, Art. 74 LTF; Appellant Denied State Aid for Divorce Appeal Due to Failure to Exhaust Spousal Advance Remedies: The appellate court denied the request for state aid because the appellant failed to demonstrate that obtaining an advance payment (*provisio ad litem*) from the other spouse was impossible, as the rules for divorce expenses prioritize support between spouses before resorting to state subsidy, and there was no immediate evidence that the other party lacked the means to provide such an advance.

Parole chiave

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sentenza di divorzio gratuito patrocinio ristrettezza finanziaria fine del processo mancanza di prova aiuti concessi dagli Stati

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 117 lett. a CPC

Cited in the reasoning to establish the grounds for granting legal aid (inability to meet costs), although the request was ultimately rejected.

Art. 117 lett. b CPC

Cited in the reasoning to establish the grounds for granting legal aid (non-frivolous appeal), although the request was ultimately rejected.

Art. 119 cpv. 3 prima frase CPC

Cited in the reasoning regarding the summary examination procedure applicable to legal aid requests.

art. 51 cpv. 1 lett. c LTF

Cited in the reasoning to determine the admissibility of an appeal against the decision on legal aid, referencing the appealability of the main action.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning regarding the minimum value in dispute required for an appeal to the Federal Tribunal in civil matters.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning regarding the remedies applicable against the decision on legal aid at the federal level.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the grounds for appeal to the Federal Tribunal in non-pecuniary cases.

art. 74 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the standard for admissibility of appeal when the value in dispute is below 30,000 francs.

art. 116 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the grounds for the subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the types of decisions appealable to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal.

art. 64 LTF

This provision is related to legal aid but is not explicitly cited in the dispositive orders (orders 1, 2, 3).

Art. 66 LTF

This provision is related to costs but is not explicitly cited in the dispositive orders (orders 1, 2, 3).

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Testo completo

Incarto n. 11.2023.123 · Lugano, 13 ottobre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera: · Gaggini

sedente per statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello presentato il 22 settembre 2023 da

IS 1, , (ora patrocinata dall'avv. PA 1, )

contro la sentenza emessa il 22 agosto 2023 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa DM.2018.146 (divorzio su richiesta di un coniuge) promossa con petizione del 1° giugno 2018 dalla richiedente nei confronti di

CO 1,

(patrocinato dall'avv. PA 2PA 2 ),

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 22 agosto 2023 il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1958), cittadino britannico, e IS 1 (1964), cittadi­na italiana, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio stipulata dai coniugi in udienza il 21 agosto 2023. Le spese processuali di fr. 30 000.– sono state poste a carico delle parti, compensate le ripetibili.

B. Contro la sentenza appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 settembre 2023 in cui rim-provera al Pretore di avere omologato una convenzione sugli effetti del divorzio a lei manifestamente sfavorevole quantunque essa fosse sprovvista di un avvocato, se ne fosse lamentata esplicitamente ancora in udienza e non fosse in grado di difendere in modo adeguato da sé sola i propri interessi. Essa chiede perciò che, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, la sentenza sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore perché ripeta l'udienza. Preliminarmente essa postula inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. Su quest'ultima richiesta giova statuire senza indugio.

Considerando

in diritto: 1. Le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 148 III 21 consid. 3.1; 143 III 624 consid. 7). Le parti devo­no quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione *ad litem*). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (in tal senso, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 11).

2. Nella fattispecie l'appellante fa valere di trovarsi in ristrettezze tali da non poter far fronte alle spese di un patrocinatore (art. 117 lett. a CPC). Essa adduce che la sua unica fonte d'entrata consiste in quanto il Pretore le consente di prelevare mensilmente

dagli averi coniugali, ovvero nel minimo di esistenza, viste le procedure esecutive pendenti a suo carico. Se mai – continua la richiedente – lo Stato potrà rivalersi su di lei per quan­to essa riceverà in liquidazione del regime matrimoniale. L'appellante affer­ma altresì che il suo appello non è senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), la mancanza di un patrocinatore all'udien­za del 21 agosto 2023 avendole impedito di formare liberamente la propria volon­tà. Onde – essa sostiene – il suo diritto al beneficio del gratuito patrocinio.

3. Il beneficio del gratuito patrocinio presuppone, come si è spiegato, che il richiedente non abbia la possibilità di ottenere una provvigione *ad litem* dall'altro coniuge (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 11). Incombe al richiedente rendere verosimile tale circostanza. Ora, nell'appello IS 1 nemmeno accenna all'eventualità di una provvigione *ad litem* né pretende, tanto meno, che le sia impossibile ottenerla. Non risulta del resto, almeno a un sommario esa­me come quello che governa la procedura sommaria preposta al conferimento del gratuito patrocinio (art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), che CO 1 sia privo di mezzi o versi in difficoltà finanziarie. Non può dirsi dunque, di primo acchito, che in concreto una richiesta di provvigione *ad litem* appaia destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non abbia modo di anticipare alla richiedente una congrua somma, la quale sarà destinata a essere rimborsa­ta in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computata sulla liquidazione del regi­me matrimoniale, sempre che ciò non appaia iniquo (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882 consid. 19 con richiamo). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio.

4. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di un giudizio sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art.

51 cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso in esa­me la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso raggiungendo agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato quindi contro la decisione odierna.

Per questi motivi,

decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

2. IS

1 sarà invitata a prestare un adeguato anticipo di fr. 15 000.– in garanzia delle spese processuali presumibili correlate all'introduzione del suo appello.

3. Notificazione:

– avv. PA 1, ; – avv. PA 2, .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).