Condominium Lease Dispute Withdrawal and Cost Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to overturn a lower court decision that upheld a condominium association resolution mandating the appellant to terminate a lease agreement or face expulsion proceedings initiated by legal counsel; however, the appellate court simply noted the appellant's unilateral withdrawal of the appeal, which constituted a desistment, resulting in the case being removed from the roll, with the appellant being held responsible for the associated appeal procedure costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 241 cpv. 3 CPC; Condominium Lease Dispute Withdrawal and Cost Assessment: Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed in the operative part to order the case to be struck from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning as the general principle leading to the obligation to bear costs following withdrawal (desistenza).
Cited in the reasoning as the basis for limiting the appellant's liability for costs to those incurred up to the striking of the appeal from the roll.
Testo completo
Incarto n. 11.2023.104 · Lugano 12 ottobre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta della giudice: · Giamboni, giudice delegata
vicecancelliera: · Ghirardelli
sedente per statuire nella causa OR.2022.239 (proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 6 dicembre 2022 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
giudicando sull'appello presentato il 25 agosto 2023 da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il
26 luglio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è titolare di tre unità di proprietà per piani (appartamenti n. 1, 2 e 15) della particella n.
163 RFD di __________ (Condominio __________), sita in __________. Gli appartamenti n. 1 e 2 sono stati locati a __________, a loro volta proprietari di un'unità di proprietà per piani dello stesso condominio (appartamento n. 3).
B. Con petizione del 6 dicembre 2022 AP 1 ha convenuto la Comunione dei comproprietari del __________ dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, postulando l'annullamento della risoluzione assembleare n. 1 del 27 giugno 2022 con la quale la Comunione dei comproprietari ha deciso di “*dare mandato all'avv. PA
2 per procedere con l'espulsione della condomina AP 1 (nel caso questa non cessi il contratto di locazione con i signori __________)*”.
C. Statuendo con
sentenza del 26 luglio 2023 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 1000.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 3080.– a titolo di ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 agosto 2023 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di annullare la risoluzione assembleare n. 1.
E. Il 9 ottobre 2023, giorno della scadenza del termine prorogato per depositare l'anticipo a copertura delle spese processuali presunte, AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1 seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante va dunque tenuta a farsi carico dei costi, comunque contenuti, dovuti alla procedura di appello, limitati all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG), mentre non si pone il problema delle ripetibili, la Comunione deicomproprietari del Condominio __________ non essendo stata chiamata a formulare osservazioni.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– avv. PA 1, Bellinzona – avv. PA 2, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
La giudice delegata La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).