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11.2022.93 • TRAC TI 11.2022.93 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal in Marital Separation Case

Numero d'incarto 11.2022.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a lower court ruling that granted separation, assigned marital residence to the wife, awarded child custody to the mother with paternal visitation rights, ordered spousal support payments from the husband, and imposed a restraining order, the husband appealed, contesting custody, visitation terms, the restraining order, and his ability to pay support. Subsequently, the husband communicated his withdrawal of the appeal, leading the appellate court to formally note the withdrawal, strike the case from the roll due to voluntary cessation, and, exceptionally, waive court costs due to the appellant's lack of legal counsel and pro se actions, without awarding costs to the opposing party who was not asked for observations.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Appeal Withdrawal in Marital Separation Case: Subsequently, the husband communicated his withdrawal of the appeal, leading the appellate court to formally note the withdrawal, strike the case from the roll due to voluntary cessation, and, exceptionally, waive court costs due to the appellant's lack of legal counsel and pro se actions, without awarding costs to the opposing party who was not asked for observations.

Parole chiave

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separazione dei coniugi desistenza dall'azione mantenimento del figlio divorzio su azione di un coniuge caso di rigore coniugale patrocinatore di controparte Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

The court took note of the withdrawal of the appeal, which constitutes desistance according to this article.

art. 241 cpv. 3 CPC

The court struck the case from the roll due to the desistance (withdrawal of the appeal).

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited exceptionally to justify not imposing court costs, given the appellant's lack of legal knowledge and representation.

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Testo completo

Incarto n. 11.2022.93 · Lugano 14 giugno 2022/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · Gaggini

sedente per statuire nella causa SO.2022.780 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 febbraio 2022 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro

AP 1 ,

giudicando sull'appello del 29 maggio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

19 maggio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 19 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1965) cittadino bosniaco, e AO 1 (1967) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato il figlio D__________ (27 settembre 2007) alla madre (riservato il

diritto di vista paterno), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 780.– mensili, oltre l'assegno familiare, fino a settembre 2023 e di fr. 740.–, oltre l'assegno familiare da ottobre 2023 fino alla maggiore età rispettivamente fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale e non ha stabiliti contributi di mantenimento fra i coniugi. Egli ha inoltre vietato al marito di avvicinarsi fino al 30 novembre 2022 ad una distanza inferiore ai 300 metri alla moglie. Le spese processuali di complessivi fr. 3000.– sono poste per un terzo a carico dell'istante per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1770.– per ripetibili ridotte.

B. Il 29 maggio 2022 AP

1 si è rivolto a questa Camera indicando di non essere “d'accordo con la decisione”, di opporsi all'affidamento del figlio alla sola madre, di non accettare il diritto di visita “come deciso dal giudice”, di contestare il divieto di avvicinamento e di non essere in grado di versare il contributo alimentare. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

C. Il 9 giugno 2022 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1 seconda frase CPC). Le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto a eventuali ripetibili, AO 1 non è stata chiamata dalla Camera a formulare osservazioni.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione a:

– ;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).