Association Name and Logo Dispute Settlement and Appeal Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a lower court's decision which had denied an interim injunction sought to prohibit opposing parties from using an association's name, logo, email, and social media access, but subsequently communicated to the appellate court that the parties had reached an out-of-court settlement, leading the court to acknowledge the withdrawal of the appeal as a desistment under the relevant procedural code, which equates to losing the appeal and generally requires bearing the costs, though costs were exceptionally waived due to the mutual concessions and the philanthropic purpose of the association involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292 CP, Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Association Name and Logo Dispute Settlement and Appeal Withdrawal: Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for recognizing the withdrawal of the appeal as a desistment.
Cited as the procedural basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Cited as the exceptional basis for waiving the collection of court costs.
Testo completo
Incarto n. 11.2022.62 · Lugano 14 settembre 2022/bs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta della giudice: · Giamboni, giudice presidente
vicecancelliera: · Gaggini
sedente per statuire nella causa CA.2021.421/422 (provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 29 dicembre 2021 dall'
AP 1 (rappresentata dall' PA 1 contro
AO 1 AO 2 e AO 3
giudicando sull'appello presentato il 1° aprile 2022 dall'AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il
23 marzo 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del 23 marzo 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto un'istanza cautelare presentata dall'AP 1 che chiedeva di vietare a AO 1, AO 2 e AO 3 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di usare il nome, il logo, l'indirizzo email e l'accesso ai social dell'associazione.
B. Contro il decreto cautelare appeno citato l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° aprile 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza. Nelle loro osservazioni del 3 maggio 2022 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno sostanzialmente proposto di respingere l'appello.
C. Il 5 settembre 2022 l'AP
1 ha comunicato a questa Camera che le parti avevano raggiunto un accordo stragiudiziale in virtù del quale l'associazione dichiarava di “rinunciare all'appello”.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1 seconda frase CPC). Le circostanze del caso specifico, in particolare lo sforzo profuso dalle parti, con reciproche concessioni, per mettere fine al litigio e lo scopo filantropico dell'associazione inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità per inconvenienza, neppure richiesta.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
– , ; – , ; – , ; – , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).