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11.2022.62 • TRAC TI 11.2022.62 Generato dall'IA

Association Name and Logo Dispute Settlement and Appeal Withdrawal

Numero d'incarto 11.2022.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision which had denied an interim injunction sought to prohibit opposing parties from using an association's name, logo, email, and social media access, but subsequently communicated to the appellate court that the parties had reached an out-of-court settlement, leading the court to acknowledge the withdrawal of the appeal as a desistment under the relevant procedural code, which equates to losing the appeal and generally requires bearing the costs, though costs were exceptionally waived due to the mutual concessions and the philanthropic purpose of the association involved.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Association Name and Logo Dispute Settlement and Appeal Withdrawal: Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

Parole chiave

Generato dall'IA
fine del processo associazione opposizione al marchio concessione spese di procedura ritiro dell'istanza giudiziaria Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for recognizing the withdrawal of the appeal as a desistment.

Art. 241 cpv. 3 CPC

Cited as the procedural basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.

Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the exceptional basis for waiving the collection of court costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.2022.62 · Lugano 14 settembre 2022/bs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta della giudice: · Giamboni, giudice presidente

vicecancelliera: · Gaggini

sedente per statuire nella causa CA.2021.421/422 (provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 29 dicembre 2021 dall'

AP 1 (rappresentata dall' PA 1 contro

AO 1 AO 2 e AO 3

giudicando sull'appello presentato il 1° aprile 2022 dall'AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il

23 marzo 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto cautelare del 23 marzo 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto un'istanza cautelare presentata dall'AP 1 che chiedeva di vietare a AO 1, AO 2 e AO 3 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di usare il nome, il logo, l'indirizzo email e l'accesso ai social dell'associazione.

B. Contro il decreto cautelare appeno citato l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° aprile 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza. Nelle loro osservazioni del 3 maggio 2022 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno sostanzialmente proposto di respingere l'appello.

C. Il 5 settembre 2022 l'AP

1 ha comunicato a questa Camera che le parti avevano raggiunto un accordo stragiudiziale in virtù del quale l'associazione dichiarava di “rinunciare all'appello”.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1 seconda frase CPC). Le circostanze del caso specifico, in particolare lo sforzo profuso dalle parti, con reciproche concessioni, per mettere fine al litigio e lo scopo filantropico dell'associazione inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità per inconvenienza, neppure richiesta.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

– , ; – , ; – , ; – , .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

La giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).