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11.2022.54 • TRAC TI 11.2022.54 Generato dall'IA

Divorce Decree Appeal Settlement and Homologation

Numero d'incarto 11.2022.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court addressed an appeal challenging a divorce decree that awarded the non-petitioning spouse spousal support and a division of pension/savings assets, where the parties subsequently reached a settlement agreement concerning the support obligation due to the petitioning spouse's improved financial situation. The court reasoned that the settlement, which terminated future spousal support as of the start of the year following the initial ruling because the recipient spouse could now cover their minimum maintenance needs with their income, was validly concluded by free will after mature reflection and did not exhibit a manifest inadequacy requiring rejection, thus leading to the homologation of the agreement, the withdrawal of the appeal, and the rejection of the petitioning spouse's subsequent request for free legal aid based on their retained financial capacity.

Regesto Legislator

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Art. 279 cpv. 2 CPC, Art. 279 cpv. 1 CC, Art. 277 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTF, Art. 117 lett. a CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Divorce Decree Appeal Settlement and Homologation: The court reasoned that the settlement, which terminated future spousal support as of the start of the year following the initial ruling because the recipient spouse could now cover their minimum maintenance needs with their income, was validly concluded by free will after mature reflection and did not exhibit a manifest inadequacy requiring rejection, thus leading to the homologation of the agreement, the withdrawal of the appeal, and the rejection of the petitioning spouse's subsequent request for free legal aid based on their retained financial capacity.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentenza di divorzio fine del processo obbligo di mantenimento coniugale coniuge ritiro dell'istanza giudiziaria gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 141 III 371
DTF 138 III 673
L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid.
DTF 148 III 23
anche DTF 148 III 23 consid.
DTF 143 III 624
Parentage Acknowledgment Challenge Over Residency Fraud
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 279 cpv. 2 CPC

Cited as the basis for the requirement to homologate the agreement on divorce consequences in the operative part.

art. 21 LTF

Cited in the operative part for moderating the court fee because the case ended without a judgment.

art. 117 e 119 CPC

Cited in the agreement (point 3 of the homologated part) regarding the application for free legal aid by AO 1.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning section concerning the appealability of the decision on free legal aid to the Federal Tribunal.

art. 51 cpv. 1 lett. c LTF

Cited in the reasoning section regarding the appealability of incidental decisions on free legal aid.

art. 74 cpv. 1 LTF

Cited in the reasoning section to establish the threshold for the value in dispute for appeal.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the remedies section listing grounds for appeal to the Federal Tribunal for final decisions.

art. 74 LTF

Cited again in the remedies section regarding the admissibility of the civil appeal when the value in dispute is below the threshold.

art. 116 LTF

Cited in the remedies section concerning the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the remedies section regarding the subsidiary constitutional appeal when a civil appeal is inadmissible.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the remedies section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (I to VI).

Art. 64 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (I to VI).

Art. 93 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (I to VI), only mentioned in the remedies section (art. 90 a 93 LTF).

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (I to VI).

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Testo completo

Incarto n. 11.2022.54 11.2022.90 · Lugano 28 giugno 2022/bs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, vicepresidente, Giamboni e Grisanti

vicecancelliera: · Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2020.39 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 16 giugno 2020 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ) contro

AO 1 (ora patrocinata dall PA 3 ),

giudicando sull'appello del 24 marzo 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 24 febbraio 2022 (inc. 11.2022.54) e sulla richiesta di gratuito patrocinio del 23 maggio 2022 presentata AO 1 contestualmente alle osservazioni all'appello (inc. 11.2022.90);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 24 febbraio 2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio fra AP 1 (19__________) e AO 1 nata __________ (19__________), ha ordinato all'istituto previdenziale del marito (Cassa pensioni __________, Z__________) di versare a quello della moglie (Istituto di previdenza __________) la somma di fr. 68 440.50, ha riconosciuto alla medesima un conguaglio di fr. 22 280.35 in liquidazione del regime dei beni ordinando alla __________ Assicurazioni __________, __________, di versare tale importo dal conto di previdenza individuale vincolata (terzo pilastro 3A) di cui alla polizza n. __________ del marito, su

un conto della moglie presso l’Istituto di previdenza __________. Egli ha obbligato inoltre AP 1 a versare dal mese di

luglio 2021, un contributo alimentare di fr. 515.– mensili fino al di lui pensionamento ordinario. Le spese processuali di complessivi fr. 3500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 marzo 2022 per ottenere la soppressione del contributo alimentare per la moglie e l'addebito delle spese processuali interamente a carico della convenuta. Nelle sue osservazioni del 23 maggio 2022 AP 1 propone di confermare il contributo alimentare di fr. 515.– mensili fino al 31 dicembre 2021 e di sospenderlo in seguito nella misura di fr. 363.– mensili “fino a quando proseguirà con il recente contratto di lavoro” con obbligo per il marito di versarle fr. 154.– mensili o quanto meno, in via subordinata, di ridurre dal 1° gennaio 2022 il contributo alimentare a fr. 154.– mensili, opponendosi per il resto a una diversa ripartizione degli oneri processuali. Contestualmente essa ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio.

C. Il

17 giugno 2022 AP 1 ha trasmesso alla Camera una convenzione del giorno stesso in cui le parti si sono accordate sulla questione rimasta litigiosa e chiedono l'omologazione del­l'accordo, come pure lo stralcio dell'appello dal ruolo.

Considerando

in diritto: 1. Una convenzione sulle conseguenze del divorzio è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice e deve figurare nel dispositivo della decisione (art. 279 cpv. 2 CPC). L'art. 279 cpv. 1 CC stabilisce che il giudice omologa una convenzione sugli effetti del divorzio solo dopo essersi convinto “che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione”. Prima di approvare l'accordo egli si sincera dunque che le parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione, com­piacenza o sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Che in concreto le parti abbiano concluso l'accordo “di loro libera volontà e dopo matura riflessione” non fa dubbio, tanto più che erano assistite dai rispettivi legali. La convenzione inoltre risulta chiara e completa per quel che riguarda il punto rimasto controverso in appello (contribuito alimentare e modalità di pagamento).

2. Quanto

all'adeguatezza, il giudice accerta che la convenzione non si scosti in misura ragguardevole da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo,

dovendosi tutelare la parte economicamente più debole da atti di leggerezza, inesperienza o condiscendenza. Di regola, ad ogni modo, il giudice rifiuta l'omologazione solo in caso di sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alle previsioni di legge, che si tratti di mantenimento dopo il divorzio o di scioglimento del regime dei beni (RtiD I-2022 pag. 569 n. 5c; v. anche II-2014 pag.

876 consid. 6a con rinvii). Non tocca al giudice per contro indagare su questioni di mera adeguatezza (anziché di *manifesta* inadeguatezza), tranne nelle questioni cui si applichi il principio inquisitorio illimitato ossia in materia di filiazione e di previdenza professionale (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 7a con rinvii). Anche per quel che attiene alla situazione della moglie, al cui riguardo vige il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), il giudice verifica nondimeno l'ammontare del contributo con pieno potere di cognizione ove il fabbisogno minimo di lei rimanga – in tutto o in parte – scoperto, sussistendo il rischio che in simile eventualità le casse pubbliche siano chiamate poi a colmare l'ammanco (RtiD II-2006 pag. 685 consid. 2).

3. In concreto, in merito alla soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2022, l'accordo non si scosta in maniera evidente e immediatamente riconoscibile dalle previsioni di legge ove appena si pensi che con un reddito dal 1° gennaio 2022 di fr. 3200.– mensili l'interessata è in grado di far fronte al proprio debito mantenimento di fr. 2863.– mensili. La convenzione non appare pertanto “manifesta­mente inadeguata” e il rischio che le casse pubbliche debbano farsi carico dell'interessata appare remoto. Nulla osta, in tali circostanze, all'omologabilità dell'accordo. Questo può essere altresì approvato anche per quanto riguarda gli oneri processuali (a carico dell'appellante) e

le ripetibili (compensate) in appello, fermo restando che la tassa di giustizia va moderata, giacché la causa termina senza sentenza (art. 21 LTF).

4. Relativamente all'istanza di gratuito patrocinio avanzata da AP 1 per la procedura di appello, alla luce della nuova situazione finanziaria l'interessata non può dirsi “sprovvista dei mezzi necessari” per stare in lite (e quindi avere diritto al gratuito patrocinio giusta l'art. 117 lett. a CPC). Con un margine di fr. 337.– mensili sul proprio fabbisogno essa può in effetti far fronte alle spese di patrocinio di secondo grado nell'arco di un anno (cfr. DTF 141 III 371

consid. 4.1 con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 3.2; analogamente:

I CCA sentenza inc. 11.2022.25 del 4 marzo 2022 consid. 4).

Per di più, le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; v. anche DTF 148 III 23 consid. 3.1 con rinvii). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione *ad litem*). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (DTF 143 III 624 consid, 7; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.26 del 4 marzo 2022 consid. 1). Nel caso concreto, visto il margine disponibile di AP 1 di fr. 2300.– mensili (reddito netto fr. 5660.–, meno fabbisogno minimo fr. 3360.–: senten­za impugnata, pag. 11 e 12), non si può dire di primo acchito che una richiesta di provvigione *ad litem* apparisse destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non avrebbe avuto modo di anticipare alla richiedente una congrua somma. Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio, la quale presuppone – appunto – l'impossibilità di ottenere un adeguato sussidio da parte dell'altro coniuge (I CCA, loc. cit. consid. 2).

5. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di giudizi sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 LTF.

Per questi motivi,

decide: I. È omologata la seguente convenzione parziale sulle conseguen­ze del divorzio stipulata dalle parti:

ACCORDO

Perfezionato da

AP 1, __________

(patrocinata dall'avv. PA 1, __________)

e

AO 1, __________

(patrocinata dall'avv. PA 3, __________)

premesso che:

con sentenza 24.02.2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio dei coniugi __________ (annessa al presente accordo quale inserto A);

Più precisamente, il punto 4 della succitata sentenza di divorzio prevede che il signor AP 1, a partire dal mese di luglio 2021, è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo di mantenimento di fr. 515.–. Il contributo è dovuto fino all'età legale del pensionamento del signor AP 1.

in data 24.03.2022 il signor AP

1 ha presentato appello alla succitata decisione ritenendo di non dover versare alcun contributo di mantenimento alla signora AO 1 (appello 14.03.2022 annesso al presente accordo quale inserto B);

a partire dal mese di gennaio 2022 la situazione lavorativa della signora AO 1 è cambiata e, ad oggi, può mantenersi da sola visto che il suo salario mensile netto ammonta a fr. 3200.– (contratti di lavoro annessi al presente accodo quale inserto C);

Tutto ciò premesso,

le parti convengono quanto segue:

1. Il punto 4 della sentenza di divorzio 24.02.2022 viene modificato come segue: il signor AP 1 verserà alla signora AO 1 unicamente i contributi di mantenimento arretrati per i mesi da luglio 2021 a dicembre 2021 considerato che a partire dal 1.01.2022 il signor AP 1 non è più tenuto a versare alcun tipo di contributo di mantenimento alla signora AO 1. Si tratta complessivamente di fr. 3090.– (franchi svizzeri tremilanovanta) a liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa.

2. La somma verrà versata in 6 rate mensili di fr. 515.– l'una, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di luglio 2022, tramite versamento bancario sul conto __________, IBAN __________, intestato alla signora AO 1, __________.

3. A seguito della sottoscrizione dell'accordo, le parti chiederanno, per il tramite dei loro avvocati, l'omologazione del presente accordo alla prima Camera civile del Tribunale d'appello di Lugano, ove attualmente è pendente l'incarto n. 11.2022.54. La signora AO 1 chiederà l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia, proporzionalmente ridotta, rimane a carico del signor AP 1 e le ripetibili sono compensate. È riservata la concessione per la signora AO 1 all'ammissione del gratuito patrocinio e assistenza giudiziaria che la signora domanda indicando quale patrocinatrice l'avv. PA 3 ex art. 117 e 119 CPC.

4. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente accordo sarà quello di __________.

5. Le parti si impegnano ad agire secondo buona fede, tanto nell'esercizio dei diritti, quanto nell'adempimento degli obblighi derivanti da questo accordo.

6. Questo accordo viene redatto in quattro esemplari originali, una per ciascuna parte e due per la prima Camera civile del Tribunale d'appello di Lugano.

__________ il 17.06.2022 (*firmato*) (*firmato*)

AO

__________ il 17.06.2022 (*firmato*)

AP

II. Il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è sostituito dall'accordo che precede. Tutti gli altri dispositivi rimangono invariati.

III. L'appello è stralciato dai ruoli.

IV. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– sono poste a carico di AP 1, compensate le ripetibili.

V. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta.

VI. Notificazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).