Divorce Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed an appeal against a divorce judgment that determined parental authority, the division of marital assets including pension funds, and spousal and child support obligations; however, the appellant subsequently informed the appellate court that they were withdrawing the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal (desistence) and dismiss the case, ruling that the withdrawing party is generally liable for the procedural costs associated with the appeal, which were set at a nominal amount, with no reciprocal claims for compensation since the opposing party was not required to submit a response.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Divorce Appeal Withdrawal and Cost Allocation: Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court explicitly noted that the withdrawal of the appeal constitutes a desistment according to this article.
The court based the order to strike the case from the roll on this procedural provision concerning desistment.
This article is cited as the principle justifying the appellant's obligation to bear the judicial costs following the withdrawal.
This provision was cited to limit the scope of recoverable costs related to the appeal procedure.
This is the specific amount of judicial costs imposed on the appellant in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 11.2022.5 · Lugano 25 febbraio 2022/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, vicepresidente
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2020.49 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 24 febbraio 2020 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ) contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 18 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
2 dicembre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 2 dicembre 2021 Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1972) e AO 1 (1978), affidando le figlie E__________ (nata il 28 settembre 2008) e S__________ (nata il 10 ottobre 2012) alla madre (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio congiunto dell'autorità parentale. Egli ha riconosciuto alla moglie fr. 24 869.95 in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla __________ SA di trasferire dal valore di una polizza previdenziale intestata al marito fr. 17 671.95 su un conto previdenziale indicato dalla moglie. Gli averi previdenziali accumulati dal marito durante il matrimonio sono stati ripartiti a metà, e alla
cassa pensione di lui è stato ordinato di trasferire fr. 114 436.85 su un conto di libero passaggio intestato alla moglie, mentre il marito è
stato tenuto a versare alla moglie un'indennità adeguata di fr. 41 331.30 dovuti per la suddivisione degli averi previdenziali da lui maturati negli Stati Uniti. AP 1 è stato infine obbligato a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 866.– mensili fino ad ottobre del 2028 e uno scalare per le figlie con adeguamento secondo il grado d'occupazione della madre fino alla conclusione della loro formazione. Le spese processuali di fr. 6000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 18 gennaio 2022 in cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, di ridurre a fr. 16 799.22 la somma da trasferire dal suo terzo pilastro, di dedurre dall'indennità adeguata di fr. 41 331.30 “la metà delle imposte pagate in Svizzera e negli Stati Uniti in relazione al trasferimento in Svizzera di quanto depositato sul conto previdenziale”, e di ridurre sensibilmente i contributi scalari in favore delle figlie. L'appello non è stato ancora oggetto di notificazione.
C. Il 14 febbraio 2022 AP
1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello chiedendo di contenere al minimo le spese processuali.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. Nella fattispecie l'appellante va tenuto così a farsi carico dei costi dovuti alla procedura di appello, limitata all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG). Quanto a eventuali ripetibili, AO 1 non è stata chiamata dalla Camera a formulare osservazioni.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. ; – avv. . .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).