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11.2022.4 • TRAC TI 11.2022.4 Generato dall'IA

Case Withdrawal and Costs Following Jurisdictional Agreement in Divorce Appeal

Numero d'incarto 11.2022.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed an appeal after a lower court declared their divorce petition inadmissible due to *lis pendens* in another jurisdiction, where the spouse had already initiated divorce proceedings; however, during the appeal proceedings, the spouse withdrew their initial action and refiled in a different local jurisdiction, leading the appellant to subsequently withdraw their appeal because the parties agreed on the correct territorial jurisdiction, resulting in the appellate court acknowledging the withdrawal as a desistment, striking the case from the roll, and ordering the appellant to pay the appeal costs while compensating legal fees as agreed by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 63 CPC, Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Case Withdrawal and Costs Following Jurisdictional Agreement in Divorce Appeal: Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

Parole chiave

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ritiro dell'azione di divorzio spese legali competenza territoriale divorzio internazionale coniuge ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for recognizing the appellant's withdrawal as a desistment.

art. 241 cpv. 3 CPC

Cited as the procedural basis for striking the case from the roll following the desistment.

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

Cited as the general principle establishing the obligation to pay judicial costs upon withdrawal/desistment.

art. 21 LTG

Cited to determine the scope of the appeal costs imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 11.2022.4 · Lugano 14 settembre 2022/bs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta della giudice: · Giamboni, giudice presidente

vicecancelliera: · Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2022.1 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 2 gennaio 2022 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ) contro

CO 1 ora in (patrocinata dall PA 2 ),

giudicando sull'appello presentato il 17 gennaio 2022 da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 4 gennaio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1980) e CO 1 (1982) si sono sposati a __________ (I) il 10 maggio 2008. Dal matrimonio sono nati M__________ il 31 ottobre 2008 e G__________ il 1° luglio 2016. I coniugi si sono separati il 1° gennaio 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per sistemarsi altrove. Nell'agosto del 2020 la moglie si è trasferita a __________ con i figli.

B. Il 2 gennaio 2022 AP

1 ha presentato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna una petizione di divorzio non motivata. Con decisione del 4 gennaio 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato l'azione irricevibile “per litispendenza altrove”, avendo la moglie già precedentemente introdotto un'azione di divorzio a __________ dove si era nel frattempo trasferita. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico dell'attore.

C. Contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 gennaio 2022 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di dichiarare ricevibi­le la propria azione di divorzio. Nelle sue osservazioni dell'11 mar­zo 2022 CO 1 ha proposto di respingere l'appello.

D. Nel frattempo, con decisione del 2 giugno 2022 il Tribunale distrettuale di __________ dopo avere constatato che al momento di introdurre l'azio­ne di divorzio nessun coniuge era domiciliato nel Cantone di __________, si è dichiarato incompetente per territorio e non è entrato nel merito di un'istanza cautelare presentata il

13 maggio 2022 da CO 1.

Il 21 giugno 2022 la moglie ha così ritirato l'azione di divorzio e l'ha riproposta, richiamando l'art. 63 CPC, il 5 luglio 2022 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, il quale ha convocato le parti all'udienza di conciliazione del

7 settembre 2022 (inc. DM.2022.43; inc. 11.2022.113).

E. Il 12 settembre 2022 AP

1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo dato atto all'udienza di conciliazione della competenza territoriale della Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1 seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante va dunque tenuto a farsi carico dei costi, comunque contenuti, dovuti alla procedura di appello, limitati all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG), mentre le ripetibili possono considerarsi compensate, come concordato dalle parti stesse.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

3. Notificazione:

– avv. dott. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

La giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).