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11.2022.26 • TRAC TI 11.2022.26 Generato dall'IA

Denial of Legal Aid in Divorce Appeal Due to Availability of Spousal Contribution

Numero d'incarto 11.2022.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The appellant requested legal aid for an appeal following a divorce judgment that ordered property liquidation, financial equalization payments, and custody arrangements for their child, arguing financial hardship. The court rejected the request, reasoning that state legal aid is subsidiary in marital disputes and requires demonstrating the impossibility of obtaining adequate financial support from the other spouse, especially since the appellant did not assert or document that seeking an *ad litem* contribution from the husband, who appeared to have a discernible surplus income, would be futile.

Regesto Legislator

Ufficiale

Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem Richiesta di gratuito patrocinio sussidiaria rispetto a una provvigione ad litem

Parole chiave

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gratuito patrocinio sostegno finanziario mantenimento del figlio aumento dell'unione coniugale soglia del valore litigioso valore litigioso

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 673
L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid.
DTF 146 III 212
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Mentioned in the reasoning regarding the appealability of the decision regarding legal aid to the Federal Tribunal.

art. 51 cpv. 1 lett. c LTF

Mentioned in the reasoning regarding the appealability of the decision regarding legal aid to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Mentioned in the reasoning as the provision determining the admissibility threshold for appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

art. 95 a 98 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the grounds for appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Mentioned in the reasoning as the provision determining the admissibility threshold for appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

art. 116 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 2 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 11.2022.26 · Lugano 4 marzo 2022/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · Gaggini

sedente per statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata il 7 febbraio 2022 da

IS 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

relativamente all'appello da lei introdotto contro la sentenza emessa il 4 gennaio 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa DM.2019.197 (divorzio su azione di un coniuge) da lei promossa con petizione del 18 luglio 2019 nei confronti di

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 4 gennaio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1966), cittadino italiano, e IS 1 (1965), ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 568, 570 e 744 RFD di __________ (intestati ai coniugi in ragione di metà ciascuno) mediante vendita ai pubblici incanti (con una base d'asta di fr. 477 048.–) e suddivisione a metà del ricavo netto, ha obbligato la moglie a corrispondere al marito fr. 1065.85 in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire al conto di previdenza della moglie fr.

31 000.– oltre alla metà di “eventuali rimborsi dei prelievi anticipati dal marito” fino a concorrenza di fr. 84 235.–. Il Pretore ha revocato inoltre il collocamento del figlio D__________ (nato il 20 settembre 2004) presso il centro educativo per minorenni __________ di __________, affidandolo alla madre e regolando il diritto di visita paterno, ha confermato l'autorità parentale congiunta e una curatela educativa in favore del figlio e ha revocato un incarico all'Ufficio dell'aiuto e della protezione.

Infine il Pretore ha condannato CO 1 a versare un contributo alimentare per D__________ di fr. 1100.– mensili (oltre all'assegno familiare) fino alla maggiore età o fine al termine di un'adeguata formazione professionale, ha respinto ogni altra pretesa alimentare e ha confermato la revoca di ogni trattenuta di stipendio. Le spese processuali di fr. 9000.– (di cui fr. 2560.– per la rappresentanza del figlio) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Una richiesta di gratuito patrocinio presentata da CO 1 è stata stralciata dal ruolo per desistenza. Un'analoga istanza di gratuito patrocinio presentata da IS 1 è stata invece respinta.

B. Contro la sentenza appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 17 e 24 gennaio 2022 (inc. 11.2022.24/25) per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio in primo grado (in favore delle due patrocinatrici succedutesi in quella sede) e con un appello del 7 febbraio 2022 nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, la corresponsione di fr.

35 000.– (rimborso per l'acquisto dell'abitazione coniugale di __________) e di fr. 63 708.90 (rimborso delle imposte e di altre spe­se correnti della famiglia) in liquidazione del regime dei beni (inc. 11.2022.23). Contestualmente all'appello essa sollecita il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello (inc. 11.2022.26). Su quest'ultima richiesta giova statuire senza indugio.

Considerando

in diritto: 1. Le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_568/2020 del 13 settembre 2021 consid. 3.1). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione *ad litem*). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (in tal senso, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.134 del 20 ottobre 2021 consid. 1).

2. Nella fattispecie IS

1 fa valere di trovarsi in ristrettezze tali che non le consentono di far fronte alle spese della procedura d'appello e all'onorario della sua patrocinatrice (art. 117 lett. a CPC). A sostegno della sua richiesta essa rinvia a quanto da lei addotto nel reclamo diretto contro il rifiuto del gratuito patrocinio in prima sede (inc. 11.2022.24). A prescindere dalla dubbia ricevibilità di un simile rinvio e dall'effettiva situazione finanziaria dell'interessata ch'essa non quantifica né documenta nemmeno per ordine di grandezza, l'appellante non pretende tuttavia che sarebbe infruttuoso chiedere al marito una provvigione *ad litem* per la procedura di appello, né asserisce che il marito non abbia mezzi sufficienti per concederle un sussidio, tanto meno già a un sommario esame.

Del resto l'appellante non discute il margine disponibile di CO 1 che il Pretore ha accertato in fr. 2545.– mensili (reddito netto fr. 7217.–, meno fabbisogno minimo fr. 3572.60, meno contributo alimentare per il figlio D__________ fr. 1100.–: senten­za impugnata, pag. 12 segg.). Non può dirsi, dunque, di primo acchito, che in concreto una richiesta di provvigione *ad litem* appaia destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non abbia modo di anticipare alla richiedente una congrua somma, la quale sarà destinata a essere rimborsata in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computata sulla liquidazione del regi­me matrimoniale, sempre che ciò non appaia iniquo (DTF

146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882 consid. 19 con richiamo). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio, la quale presuppone – appunto – l'impossibilità di ottenere un adeguato sussidio da parte dell'altro coniuge (ancora recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.134 del 20 ottobre 2021, consid. 2).

3. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di giudizi sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso raggiungendo la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art.74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato quindi contro la decisione odierna.

Per questi motivi,

decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

2. IS 1 sarà invitata a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili correlate all'introduzione del suo appello.

3. Notificazione all'avv. , .

Comunicazione a:

– avv. ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).