Failure to Post Security for Costs Renders Appeal Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, challenging a prior divorce judgment that ordered the division of marital property through public auction, determined child custody, set child support, and divided procedural costs, filed an appeal but failed to deposit the required security for anticipated court costs despite being granted multiple deadlines, including a final, non-extendable one. The court ruled that because the appellant did not provide the required advance payment even after final notice, pursuant to procedural code, the court could not enter into the merits of the appeal, rendering the appeal inadmissible; however, due to the particular circumstances of the case, the court waived the assessment of procedural costs against the appellant, and no costs for reimbursement were assessed since the opposing party was not summoned for observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 cpv. 1 CPC, Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Failure to Post Security for Costs Renders Appeal Inadmissible: The court ruled that because the appellant did not provide the required advance payment even after final notice, pursuant to procedural code, the court could not enter into the merits of the appeal, rendering the appeal inadmissible; however, due to the particular circumstances of the case, the court waived the assessment of procedural costs against the appellant, and no costs for reimbursement were assessed since the opposing party was not summoned for observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance costs.
Cited as the basis for dispensing with the charging of court costs to the appellant, given the particularity of the case.
Testo completo
Incarto n. 11.2022.23 · Lugano 17 ottobre 2022/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della giudice: · Giamboni, giudice presidente,
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2019.197 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 18 luglio 2019 da
AP 1 (ora rappresentata dalla curatrice RA 1 ) contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
giudicando sull'appello del 7 febbraio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
4 gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 4 gennaio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra PI 2 (1966), cittadino italiano, e RE 1 (1965), ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 568, 570 e 744 RFD di __________ (intestate ai coniugi in ragione di metà ciascuno), mediante vendita ai pubblici incanti (con una base d'asta di fr. 477 048.–) e suddivisione a metà del ricavo netto, ha obbligato la moglie a corrispondere al marito fr. 1065.85 in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire al conto di previdenza della moglie fr. 31 000.– oltre alla metà di “eventuali rimborsi dei prelievi anticipati dal marito” fino a concorrenza di fr. 84 235.–;
che, contestualmente, il Pretore ha revocato inoltre il collocamento del figlio D__________ (nato il 20 settembre 2004) presso il centro educativo per minorenni __________ di __________ affidandolo alla madre e regolando il diritto di visita paterno, ha confermato l'autorità parentale congiunta e una curatela educativa in favore del figlio e ha revocato un incarico all'Ufficio dell'aiuto e della protezione;
che il Pretore ha condannato PI 2 a versare un contributo alimentare per D__________ di fr. 1100.– mensili (oltre all'assegno familiare) fino alla maggiore età o fino al termine di un'adeguata formazione professionale, ha respinto ogni altra pretesa alimentare e ha confermato la revoca di ogni trattenuta di stipendio;
che le spese processuali di fr. 9000.– (di cui fr. 2560.– per la rappresentanza del figlio) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che una richiesta di gratuito patrocinio presentata da PI 2 è stata stralciata dal ruolo per desistenza mentre quella analoga presentata da RE 1 è stata invece respinta;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7 febbraio 2022 nel quale postula previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato, nel senso di obbligare il marito a versarle in liquidazione del regime dei beni (fr. 35 000.–, per il rimborso per l'acquisto dell'abitazione coniugale) e fr. 63 708.90 (quale rimborso delle imposte e di altre spese correnti della famiglia);
che con decisione del 4 marzo 2022 questa Camera ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di appello;
che il 27 luglio 2022 AP 1 è stata invitata a depositare entro il 16 agosto 2022 la somma di fr. 3000.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;
che entro la scadenza non essendo intervenuto alcun pagamento, all'appellante è stato impartito il 23 agosto 2022 un ultimo termine improrogabile fino al 30 settembre 2022 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la Camera non sarebbe entrata nel merito del rimedio giuridico;
che il 20 settembre 2022 il presidente di questa Camera ha respinto un'istanza di rateazione presentata da AP 1 il 7 settembre precedente, fissandole un ultimo breve termine fino al 5 ottobre 2022 per provvedere al deposito dell'anticipo, con la medesima avvertenza di non entrata nel merito in caso di decorrenza infruttuosa del termine;
che entro il citato termine non è giunto versamento alcuno;
e considerando
in diritto: che il giudice impartisce un termine per la prestazione dell'anticipo delle spese presunte (art. 101 cpv. 1 CPC);
che se l'anticipo non è prestato nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell'azione o dell'istanza (art. 101 cpv. 3 CPC);
che nella fattispecie nemmeno entro l'ultimo termine scadente il 5 ottobre 2022 l'appellante non ha versato l'anticipo spese richiesto
che in siffatte circostanze l'appello sfugge pertanto a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
che vista la particolarità del caso si giustifica di prescindere dall'addebito delle spese processuali all'appellante (art. 107 cpv. c e f CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).