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11.2022.22 • TRAC TI 11.2022.22 Generato dall'IA

Pension Division Settlement Appeal Withdrawal and Cost Waiver

Numero d'incarto 11.2022.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a divorce proceeding where the lower court approved a settlement dividing pension assets equally and ordered a transfer of funds, one spouse appealed seeking a reduction in the amount to be transferred, but subsequently withdrew the appeal because the lower court had already rectified its original decision to the appellant's satisfaction. The appellate court acknowledged the withdrawal as a voluntary renunciation (desistenza) of the appeal, which typically results in the appellant bearing costs, but exceptionally waived costs given the circumstances, specifically the lack of notification to the opposing party regarding the appeal remedy.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 241 cpv. 3 CPC; Pension Division Settlement Appeal Withdrawal and Cost Waiver: The appellate court acknowledged the withdrawal as a voluntary renunciation (desistenza) of the appeal, which typically results in the appellant bearing costs, but exceptionally waived costs given the circumstances, specifically the lack of notification to the opposing party regarding the appeal remedy.

Parole chiave

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riduzione della rendita trasferimento di patrimonio notificazione della decisione desistenza riduzione delle spese giudiziarie ritiro dell'azione di divorzio Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

The withdrawal of the appeal is classified as a desistment according to this article, which is the main ground for the ruling.

art. 241 cpv. 3 CPC

This article is cited as the basis for the court taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

This article establishes the general principle for court costs applicable upon desistment, although it was not applied to impose costs in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 11.2022.22 · Lugano 9 febbraio 2022/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2019.245 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 9 settembre 2019 da

AO 1 (Varese) (patrocinata dall'avv. PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 17 novembre 2021 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 21 dicembre 2021 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 21 dicembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP

1 (1974) e AO 1 (1974), omologando una convenzione in virtù della quale, in particolare, i coniugi hanno pattuito di suddividere gli averi previdenziali da loro maturati in costanza di matrimonio in ragione di metà per parte. Il Pretore ha così ha ordinato alla __________ SA, __________, di trasferire la somma di fr. 76 969.15 dal conto intestato al marito al conto intestato alla moglie presso la __________ AG, __________. Le spese processuali di complessivi fr. 3800.– sono state per fr. 2050.– a carico della moglie e per fr. 1750.– a carico del marito, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1330.– per ripetibili ridotte.

B. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 gennaio 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre la somma da trasferire dal proprio istituto previdenziale a quello della moglie a fr. 50 321.50. L'appello non è stato oggetto di notificazione a AO 1.

C. Il 4 febbraio 2022 AP

1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, il Pretore avendo nel frattempo rettificato la sentenza impugnata nel senso da lui voluto.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1 seconda frase CPC). Le circostanze del caso specifico (nessuna comunicazione del rimedio giuridico) inducono

– eccezionalmente – a ogni prelievo. Quanto a eventuali ripetibili, AO 1 non è stata chiamata dalla Camera a formulare osservazioni.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).