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11.2022.191 • TRAC TI 11.2022.191 Generato dall'IA

Ticino Court Refusal to Recognize Italian Adult Protection Enforcement Order

Numero d'incarto 11.2022.191
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Parties sought recognition and enforcement (*exequatur*) in the Canton of Ticino of an Italian court decree authorizing an administrator to execute a property sale contract on behalf of an incapacitated adult residing in Italy, but the court determined that under current Cantonal procedural law, the application for formal recognition of a foreign decision concerning adult protection matters is not within its jurisdiction, as the competent authority for such *exequatur* requests is the local Magistrate (Pretore), not the Appellate Court, despite previous legal provisions vesting that power in the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 29 cpv. 3 LDIP, Art. 85 cpv. 2 LDIP, Art. 85 cpv. 4 LDIP, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Ticino Court Refusal to Recognize Italian Adult Protection Enforcement Order: Il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisio­ne straniera (*exequatur*) dev'essere chiesta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione (art. 29 cpv. 1 LDIP). La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita e può produrre prove (art. 29 cpv. 2 LDIP). Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP).

Parole chiave

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riconoscimento e esecuzione protezione degli adulti diritto estero decisioni incidentali compravendita titolo esecutivo europeo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 cpv. 3 LDIP

This provision was discussed extensively to determine the competent authority for the exequatur procedure, which ultimately led to the finding that the current court (Tribunale d'appello) was not competent and the appeal should be declared inadmissible.

art. 37 cpv. 3 LOG

This provision was cited in the reasoning explaining the change in competence, although the final order only explicitly cites the consequence of this (inadmissibility).

art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the decision on court costs, although in this specific case costs were exceptionally waived in order no. 2.

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Testo completo

Incarto n. 11.2022.191 · Lugano, 27 dicembre 2022/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire sull'istanza di delibazione del 19 dicembre 2022 presentata da

IS 1 e IS 2 (I) (patrocinati dall'avv. PA 1 )

per ottenere che sia riconosciuto e dichiarato esecutivo un decreto del 21 luglio 2022 (rettificato il 2 settembre 2022) con cui il Tribunale di Milano ha autorizzato IS 1 a sottoscrivere in nome e nell'interesse di IS 2 un contratto di compravendita riguardante la particella n. 51 RFD di __________;

Ritenuto

in fatto: A. Il 27 giugno 2022 IS 1

(1989) si è rivolta al Giudice tutelare del Tribunale di Milano per essere autorizzata, come amministratrice di sostegno del fratello IS 2 (1992), cittadino italiano residente a __________, a sottoscrivere in nome e nell'interesse di lui un contratto riguardante la vendita della particella n.

51 RFD di __________ per fr. 340 000.‒. Con decreto del 21 luglio 2022, rettificato il 2 settembre successivo, il Tribunale di Milano, sezione VII (Ufficio tutele), ha rilascia­to l'autorizzazione, dichiarandola “immediatamente efficace”.

B. IS 1 e IS 2 hanno presentato il 19 dicembre 2022 al Tribunale d'appello un'istanza di delibazione perché il decreto in questione sia riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera. Il caso è stato iscritto ai ruoli dalla prima Camera civile.

Considerando

in diritto: 1. Il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisio­ne straniera (*exequatur*) dev'essere chiesta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione (art. 29 cpv. 1 LDIP). La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita e può produrre prove (art. 29 cpv. 2 LDIP). Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP).

2. In materia di protezione degli adulti l'art. 85 cpv. 2 LDIP dispone che la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 2000sulla protezione internazionale degli adulti (RS 0.211.232.1). I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte a tale Convenzione sono riconosciuti se sono stati adottati o sono riconosciuti nello Stato di dimora abituale dell'adulto (art. 85 cpv. 4 LDIP).

3. L'Italia ha firmato il 31 ottobre 2008 la citata Convenzione del­l'Aia, ma non l'ha ratificata. Gli art. 22 segg. di quella convenzio­ne sul riconoscimento e l'esecuzione di “misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente” non sono quindi applicabili al caso in esame. Ne segue che il decreto emesso il 21 luglio 2022 (e rettificato il 2 settembre successivo) con cui il Tribunale di Milano ha autorizzato IS 1 a sottoscrivere in nome e nell'interesse del fratello il contratto di compravendita va riconosciuto se adempie i requisiti dell'art. 85 cpv. 4 LDIP, ciò che nella fattispecie è manifestamente il caso, IS 2 essendo residente in Italia. La questione è di sapere chi sia competente per pronunciare l'*exequatur*.

4. In concreto gli istanti hanno introdotto l'istanza di delibazione, dando per scontato che sussista il principio sancito a suo tempo dall'art. 511 cpv. 1 del vecchio CPC ticinese, secondo cui il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni este­re incombevano al Tribunale d'appello come giurisdizione unica. Se non che, quella disciplina è venuta a cadere il 1° gennaio 2011 con l'entrata in vigore del nuo­vo art. 37 cpv. 3 LOG in concomitanza con la promulgazione del Codice di diritto processuale civi­le svizzero. Secondo

quest'ultima norma i Pretori fungono ora “da giudice del-l'esecuzione delle decisioni ai sensi degli art. 335 segg. nCPC,

compre­se le decisioni straniere ai sensi della LDIP e della CLug”. In tema di *exequatur* il Tribunale di appello è unicamente un'autorità di secondo grado. La soluzione ticinese è analoga, del resto, a quella adottata da altri Cantoni (per esempio Ginevra: cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_712/2018 del 20 novembre 2018: il *Tribunal de première instance*).

5. Ne segue che l'esame dell'istanza presentata da IS 1 e IS 2 va sindacata dal Pretore. In realtà v'è da domandarsi se nel caso specifico un *exequatur* autonomo sia davvero necessario. L'art. 29 cpv. 3 LDIP stabilisce in effetti che ‒ come detto ‒ se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, “l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione”. È quanto avviene di regola davanti al giudice del rigetto definitivo del­l’op­posi­zione secondo la LEF, il quale procede egli stesso a un *exequatur* di carattere pregiudiziale allorché si tratti di esegui­re decisioni straniere che condannino a pagamenti in denaro o a prestazioni di garanzie. Analogamente, in materia di polizia degli stranieri, un'autorità amministrativa chiamata ad autorizzare un ricongiungimento familiare in base a un'adozione pronunciata al­l'estero decide essa medesima in via pregiudiziale giusta l'art. 29 cpv. 3 LDIP sul riconoscimento dell'adozione, senza che a tal fine occorra un forma­le *exequatur* (sentenza del Tribunale federale 2A.655/2004 del­l'11 aprile 2005 consid. 2.3.1).

Posto ciò, non è dato a divedere perché un ufficiale del registro fondiario non dovrebbe statuire egli stesso, in via pregiudiziale giusta l'art. 29 cpv. 3 LDIP, sul riconoscimento di un'autorizzazione a firmare un contratto di compravendita rilasciata al rappresentante di un cittadino straniero dall'autorità tutelare estera alla residenza abituale del tutelato. Sia come sia, nella prospettiva del pronunciato odierno non giova approfondire la questione. L'attuale giudizio ha per oggetto invero una richiesta di forma­le delibazione (di per sé proponibile), non l'eventuale rifiuto opposto dall'ufficia­le del registro fondiario di procedere a un *exequatur* incidentale per iscrivere il trasferimento di proprietà. Non soccorre pertanto attardarsi al proposito.

6. Se ne conclude che, di competenza del Pretore, l'istanza in esa­me va dichiarata inammissibile. Data la particolarità della fattispecie, si rinuncia ‒ eccezionalmente ‒ al prelievo di oneri processuali.

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione all'avv. .

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).