Appellant v. Canton: Denial of Legal Aid Based on Assumed Withdrawal of Prior Request
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court's decision that denied her request for free legal aid based on the reasoning that she had withdrawn her prior request for attorney's fees (*provisio ad litem*), despite her maintaining that free aid is subsidiary to such fees and that the opposing spouse had sufficient means. The appellate court found the lower court's assumption of withdrawal to be hasty given the ambiguous conduct of the appellant in failing to reiterate the *provisio ad litem* request in her final written submissions, and ruled that the lower court should have clarified the situation with an inquiry; consequently, the appeal was granted, the decision denying free aid was overturned, and the case was remanded for the lower court to rule on both the *provisio ad litem* and the free legal aid requests, while awarding the appellant an indemnity against the Canton for the costs of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 121 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 51 cpv. 1 lett. c LTF, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appellant v. Canton: Denial of Legal Aid Based on Assumed Withdrawal of Prior Request: The appellate court found the lower court's assumption of withdrawal to be hasty given the ambiguous conduct of the appellant in failing to reiterate the *provisio ad litem* request in her final written submissions, and ruled that the lower court should have clarified the situation with an inquiry; consequently, the appeal was granted, the decision denying free aid was overturned, and the case was remanded for the lower court to rule on both the *provisio ad litem* and the free legal aid requests, while awarding the appellant an indemnity against the Canton for the costs of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to establish the federal appealability of the incidental judgment.
The request for legal aid in the appeal was rendered moot by the granting of an indemnity payable by the Canton.
This article governs the imposition of costs, which were ultimately not levied for the appeal, though an indemnity was ordered against the Canton.
Testo completo
Incarto n. 11.2022.190 · Lugano 3 gennaio 2023/lk · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera: · Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2020.5 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 6 febbraio 2020 da
CO 1 contro
RE 1 (patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando sul reclamo in materia di gratuito patrocinio del 12 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 30 novembre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 novembre 2022 il Pretore del Distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (19__________) e RE 1 nata __________ (19__________), ha riconosciuto alla moglie metà del provento netto della vendita di un immobile situato a M__________ (provincia di __________), ha ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire su un conto di previdenza della moglie fr. 96 000.– e alla __________ SA di versare a RE 1 la metà del valore di riscatto di una polizza intestata a CO 1. Inoltre egli ha obbligato il marito a
versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 585.– mensili fino al 30 aprile 2025. Le spese processuali di fr.
1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Quello stesso giorno il Pretore ha emanato un decreto cautelare in cui ha modificato il contributo alimentare provvisionale per la moglie, fissandolo nello stesso importo stabilito per il merito. Entrambe le decisioni sono state appellate da RE 1 (inc. 11.2022.179 e 11.2022.186).
B. Nella causa di divorzio RE 1 ha formulato una richiesta di gratuito patrocinio che il Pretore ha respinto con decisione separata del 30 novembre 2022 per avere, l'interessata, desistito dal postulare una provvigione *ad litem* nei confronti del marito. Contro tale decisione RE 1 è insorta alla terza Camera civile del Tribunale d'appello con un reclamo del 12 dicembre 2022 per ottenere l'annullamento della decisione medesima e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione che rifiuti o revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito patrocinio è impugnabile, a titolo indipendente, soltanto mediante reclamo (art. 121 CPC). La trattazione di un simile reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il rimedio giuridico è correlato tuttavia alla sentenza di divorzio impugnata con appello, di modo che per unità della materia ed economia di giudizio, oltre che per attrazione di competenza, la prima Camera civile esamina anche la controversia sul gratuito patrocinio. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 1° dicembre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 11 dicembre 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 12 dicembre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che “per finire” la richiedente aveva “desistito dalla (…) richiesta di provvigione *ad litem*” formulata nello scambio degli allegati preliminari. Premesso ciò, e ricordato che il beneficio del gratuito patrocinio è sussidiario rispetto a una provvigione *ad litem*, egli ha ritenuto che con la rinuncia a una tale prestazione, della quale non poteva essere escluso il buon fondamento (visto che il marito disponeva di una sostanza fiscalmente accertata di fr. 100 000.–), alla convenuta non poteva essere riconosciuto il beneficio in questione.
3. La reclamante oppone di non avere desistito dalla richiesta di provvigione *ad litem*, non avendo mai dichiarato di ritirare simile istanza. Essa riconosce di non avere riproposto la domanda con il memoriale conclusivo nella causa di merito, ma reputa che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto dei precedenti allegati e decidere al proposito, tanto più che disponeva da tempo di tutti gli elementi per statuire sulla medesima. L'interessata rimprovera pertanto al Pretore “non solo di non avere deciso sulla provvigione in via cautelare, ma di avere optato per ritenere che vi fosse desistenza”, ciò che le ha precluso la possibilità di una provvigione *ad litem*. Ribadito di non avere rinunciato a quest'ultima richiesta, essa chiede in definitiva di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché emani una nuova decisione.
4. Nella causa di divorzio RE 1 ha formulato la richiesta di provvigione *ad litem* e, subordinatamente, di gratuito patrocinio con il memoriale di risposta del 14 settembre 2020, rivendicando a titolo di provvigione *ad litem* l'importo di fr. 2500.–. Identica domanda essa ha ribadito nella duplica del 4 febbraio 2021. Chiusa l'istruttoria, i coniugi hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. E nel suo memoriale conclusivo del 25 maggio 2022 la convenuta ha reiterato le proprie domande di merito, rivendicando spese e ripetibili, ma non ha più accennato né alla provvigione *ad litem* né al gratuito patrocinio, tant'è che le due questioni sono state ignorate dal Pretore nella sentenza di divorzio. Sollecitato il 24 novembre 2022 da RE 1 a statuire in proposito, con la decisione impugnata il primo giudice ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio, argomentando che “per finire” la convenuta aveva desistito dalla richiesta di provvigione *ad litem*, la quale di per sé non era senza probabilità di successo, CO 1 possedendo – da parte sua – una sostanza fiscalmente accertata di fr. 100 000.–.
5. Che il conferimento del gratuito patrocinio in una causa di stato sia condizionato all'impossibilità di riscuotere dal coniuge un'adeguata provvigione *ad litem* è fuori discussione (DTF 143 III 624 consid. 7 con richiamo). Ora, nella fattispecie la reclamante non contesta che CO 1 avesse mezzi sufficienti per elargire la provvigione *ad litem* di fr. 2500.–. L'interrogativo è sapere pertanto se essa abbia davvero desistito dalla richiesta, come ritiene il Pretore nella decisione impugnata con cui ha respinto il beneficio del gratuito patrocinio. Si conviene che nel caso specifico la situazione non era chiara. Formulate nella risposta e nella duplica, le istanze di provvigione *ad litem* e di gratuito patrocinio non figuravano più nel memoriale conclusivo di RE 1. D'altro lato è vero che una parte non può presumersi recedere da una richiesta di giudizio solo perché rinuncia a esprimersi al dibattimento finale. E in circostanze poco chiare rimane pur sempre al giudice la possibilità di un interpello (art. 56 CPC). È quanto avrebbe dovuto fare il Pretore nel caso specifico.
6. Dopo l'emanazione della sentenza di divorzio la situazione si è nel frattempo chiarita, giacché la convenuta ha sollecitato il Pretore a statuire sulla provvigione *ad litem* e il gratuito patrocinio. Rimane così da decidere su tali richieste, ciò che rientra nelle attribuzioni del primo giudice. Dovesse considerare fondata l'istanza di provvigione *ad litem*, questi statuirà anche sul problema di sapere se tale provvigione andrà poi rimborsata a CO 1. Dovesse respingere l'istanza, egli deciderà se l'interessata ha diritto al beneficio del gratuito patrocinio.
7. Vista la particolarità della fattispecie, in concreto non si prelevano spese. Quanto alle ripetibili, non bisogna trascurare che, omettendo per inavvertenza nel memoriale conclusivo ogni indicazione sulla provvigione *ad litem* e sul beneficio del gratuito patrocinio, la reclamante ha contribuito essa medesima a creare una situazione poco chiara. Non si deve dimenticare nemmeno però che in definitiva il Pretore ha emanato una decisione erronea sul conferimento del gratuito patrocinio, avendo ravvisato affrettatamente una desistenza dalla provvigione *ad litem* in una situazione ambigua. Tutto ponderato, si giustifica perciò di concedere alla reclamante un'equa indennità, che va addebitata al Cantone, non a CO 1 (neppure chiamato a presentare osservazioni), una lite sul conferimento del gratuito patrocinio opponendo il patrocinatore della parte richiedente allo Stato (DTF 141 I 75 in alto), non le parti fra di loro. Sotto questo profilo l'indennità di fr. 600.– postulata dal legale appare in effetti adeguata. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata da RE 1 in sede di reclamo.
8. L'impugnabilità del presente giudizio – di natura incidentale, ancorché successivo alla decisione di merito – segue sul piano federale quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF;
sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 2.1).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché statuisca sulla richiesta di provvigione *ad litem* e di gratuito patrocinioformulata da RE 1 negli allegati preliminari.
2. Non si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla legale della reclamante un'indennità di fr. 600.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
– ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona.
Comunicazione:
– ;
– Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).