Child Support Garnishment Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned an order for mandatory wage garnishment to enforce child support payments previously set by court decisions, where the appellant sought to reject the garnishment request. The court determined that the appellant's subsequent declaration to withdraw the appeal constituted a withdrawal from the proceedings (desistenza) under procedural law, which is treated as a tacit admission of the lower court's ruling's basis; consequently, the court acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to bear the appeal procedure costs, as the opposing party was not required to submit counter-arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Child Support Garnishment Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The court determined that the appellant's subsequent declaration to withdraw the appeal constituted a withdrawal from the proceedings (desistenza) under procedural law, which is treated as a tacit admission of the lower court's ruling's basis; consequently, the court acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to bear the appeal procedure costs, as the opposing party was not required to submit counter-arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to classify the withdrawal of the appeal as a desistment.
Used to order the case to be struck from the roll following the desistment.
Cited as the legal basis for imposing court costs on the appellant following desistment (social consequence of withdrawal).
Used to limit the scope of costs assessed for the appeal procedure.
Testo completo
Incarto n. 11.2022.161 · Lugano 11 gennaio 2023/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della giudice: · Giamboni, giudice delegata
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2022.191 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 10 febbraio 2022 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 27 ottobre 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 13 ottobre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 25 maggio 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1
(1976) e AO 1 (1978), omologando una convenzione in virtù della quale l'autorità parentale sul figlio R__________ (nato il 17 luglio 2008) rimaneva congiuntamente ai genitori, mentre la custodia era attribuita alla madre, riservato il diritto di visita del padre. AP 1 si impegnava inoltre a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 1350.– mensili fino ai 13 anni, di fr. 1550.– dai 13 ai 16 anni e di fr. 1500.- fino alla maggiore età, ‟indennità di famiglia (di attuali fr. 250.-) compresiˮ e assegni familiari non compresi (inc. DM.2011.40). Il 7 novembre 2011 l'allora Commissione tutoria regionale 15 ha omologato un accordo dei genitori in virtù del quale il contributo alimentare per R__________ è stato ridotto a fr. 1100.– mensili fino ai 13 anni, a fr. 1300.– mensili fino ai 16 anni e a fr. 1250.– fino alla maggiore età, esclusi gli assegni familiari.
B. Adito il 10 febbraio 2022 da AO 1, con decisione del 13 ottobre 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato alla __________, __________, di trattenere dallo stipendio percepito da AP 1 l'importo di fr. 1300.– mensili, riversandolo a AO 1 per il figlio R__________. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 500.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera Contro con un appello del 27 ottobre 2022 per ottenere, in riforma del giudizio impugnato, il rigetto dell'istanza di trattenuta. Una richiesta di effetto sospensivo all'appello è stata dichiarata senza oggetto dal vicepresidente di questa Camera con decreto del 3 novembre 2022. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
D. Il 3 gennaio 2023 AP
1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, in particolare quale gesto di buona volontà nei confronti della ex moglie.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. In concreto l'appellante va così tenuto a farsi carico dei costi dovuti alla procedura di appello, limitata all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari, alla decisione sull'effetto sospensivo e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– ;
– Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice delegata La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).