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11.2022.150 • TRAC TI 11.2022.150 Generato dall'IA

Appeal Against Spousal Support Maintenance Withdrawn Due to Settlement

Numero d'incarto 11.2022.150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a prior ruling that authorized spousal separation and ordered the payment of CHF 600 monthly in spousal support, seeking suppression of the maintenance obligation or a remand for further evidence; however, the appellant subsequently withdrew the appeal after reaching an agreement during a separate divorce hearing, which the appellate court treated as a unilateral withdrawal constituting desistance, leading the court to strike the case from the roll and impose court costs of CHF 200 on the appellant, as desistance generally implies liability for costs, while refraining from ruling on procedural reimbursements since the respondent had waived any claim to them.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 241 cpv. 3 CPC; Appeal Against Spousal Support Maintenance Withdrawn Due to Settlement: 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

Parole chiave

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obbligo di mantenimento coniugale convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio revoca del gratuito patrocinio rimborso delle spese caso di rigore coniugale divorzio su azione di un coniuge Stralcio dell'appello per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

This provision defines the withdrawal of the appeal as a desistance.

art. 241 cpv. 3 CPC

This provision mandates the appellate court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

This provision establishes the obligation of the appellant who withdraws the appeal to bear the judicial costs.

art. 21 LTG

This provision regulates the setting of the judicial fee in proportion to the actions performed.

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Testo completo

Incarto n. 11.2022.150 · Lugano, 18 febbraio 2023/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera: · Ghirardelli

sedente per statuire nella causa SO.2022.3467 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 ottobre 2020 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 14 ottobre 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata il 30 settembre 2022 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 30 settembre 2022, emessa a protezione del­l'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1948) e AO 1 (1953) a vivere separati, condannando il primo a versare alla seconda un contributo alimentare di fr. 600.– mensili dal 29 ottobre 2019. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Il marito è stato tenu­to inoltre a rifondere alla moglie fr. 1253.– per ripetibili ridotte.

B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 ottobre 2022 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di sopprimere il contributo di mantenimento in favore della moglie, subordinatamen­te di annullare tale sentenza e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa assunzione di determinate prove documentali. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2022 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Mediante decreto del 3 novembre 2022 il vicepresidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari a carico di AP 1 dal 29 ottobre 2019 fino al 30 settembre 2022, non per quanto riguarda i contributi alimentari da lui dovuti in segui­to.

C. Il 16 febbraio 2023 AP

1 ha comunicato alla Came­ra di ritirare l'appello, essendosi impegnato al proposito il 19 dicembre 2022 nel corso di un'udien­za indetta dal Pretore nella cau­­sa di divorzio da lui promossa nel frattempo (inc. DM.2022.271). Dal verbale di quell'udienza risulta che AO 1 ha dichiarato da parte sua, contestualmente, di rinunciare a ripetibili per la procedura di appello.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a

norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche se il ritiro avviene in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale

4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. La tassa di giustizia, in particolare, va fissata in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG). Nella fattispecie la prima Camera civile ha costituito l'incarto e il 21 ottobre 2022 ha chiesto a AP 1 un anticipo in garanzia delle spese processuali presunte, fissan­do a AO 1 un termine per formulare eventuali osservazioni. Il vicepresidente ha poi deciso con decreto del 3 novembre 2022 sulla richiesta di effetto sospensivo contenuta nel ricor­so. In condizioni del genere le spese processuali possono essere stabilite in fr. 200.–, mentre non occorre statuire in materia di ri-petibili, AO 1 avendo ‒ come detto ‒ rinunciato a indennità.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

‒ avv. ; ‒ avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).