Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2022.14 • TRAC TI 11.2022.14 Generato dall'IA

Spousal Support Appeal and Cost Dispute Withdrawn Upon Settlement

Numero d'incarto 11.2022.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Following a lower court's order regarding spousal support payments, one party appealed seeking the complete cessation of payments, while the other filed a complaint regarding the apportionment of court costs; however, both procedures were ultimately withdrawn because the spouses reached a final agreement regarding the consequences of their divorce, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal (desistenza), and consequently, to dismiss the appeal and complaint without awarding costs or considering the accompanying request for legal aid due to the cessation of the parties' legal standing in those specific proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 117 lett. a CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Spousal Support Appeal and Cost Dispute Withdrawn Upon Settlement: Il ritiro di un appello, o di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di divorzio revoca del gratuito patrocinio fine del processo legittimazione a ricorrere ordine di pagamento durata del mantenimento post-matrimoniale Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 241 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for recognizing the withdrawal (desistenza) of the appeal.

art. 241 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning section to justify stricking the case from the roll due to withdrawal.

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

Cited in the reasoning section to establish the principle that the withdrawing party must generally bear the judicial costs.

art. 117 lett. a CPC

Cited in the reasoning section regarding the conditions for granting legal aid (even though the request was declared without interest).

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section on legal remedies to list the types of appealable decisions (not used in the dispositive orders themselves).

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section on legal remedies to list the grounds for an appeal in matters of civil law (not used in the dispositive orders themselves).

art. 74 LTF

Cited in the section on legal remedies to determine the admissibility threshold based on the value in dispute (not used in the dispositive orders themselves).

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal (not used in the dispositive orders themselves).

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the suspension of appeal deadlines during judicial recesses (not used in the dispositive orders themselves).

art. 64 LTF

Not explicitly cited in the final orders, but it is the general provision for legal aid which is related to the issue addressed in order 3.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2022.8 11.2022.14 11.2022.15 · Lugano 21 marzo 2023/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · Ghirardelli

sedente

per statuire nella causa SO.2016.4314 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 13 settembre 2016 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 31 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

14 gennaio 2022 (inc. 11.2022.14) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2022.15);

così come sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 25 gennaio 2022 presentato da AO 1 contro la medesima decisione (11.2022.8);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 14 gennaio 2022, emessa a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato AP 1 (1968) a versare alla moglie AO 1 (1960) un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili da aprile a maggio 2016, di fr. 1800.– mensili da giugno a settembre 2016, di fr. 1350.– mensili da ottobre 2016 a novembre 2016, di fr. 950.– mensili da dicembre 2016 a gennaio 2018, di fr. 1125.– mensili da febbraio 2018 a luglio 2020 e di fr. 1580.– mensili da agosto 2020 in poi, con facoltà per il marito di detrarre/compensare il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili stabilito con la transazione 21 dicembre 2016, oltre a un ulteriore importo di fr. 1300.–. Le spese processuali di fr. 4000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascu­no, compensate le ripetibili.

B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 gennaio 2022 nel quale chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di riformare la decisione impugnata nel senso di sopprimere ogni contributo alimentare per la moglie. Nel frattempo AO 1 è insorta il

25 gennaio 2022 a questa Came­ra con un reclamo in cui chiede una diversa ripartizione delle spese giudiziarie e la condanna del marito a versarle fr. 4000.– per ripetibili. Entrambi i memoriali non sono stati oggetto di notificazione.

C. Il 12 aprile 2022 AP

1 ha annunciato alla Camera che le parti avevano raggiunto un accordo sulle conseguenze del divorzio e che in tale ambito esse avevano concordato il ritiro, al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, di tutte le procedure tra loro pendenti. Il 13 marzo 2023 AP 1 ha comunicato che la sentenza di divorzio è definitiva.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, o di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. Nella fattispecie ogni contendente andrebbe pertanto tenuto

così a farsi carico dei costi dovuti alle rispettive procedure di appello. Viste le condizioni economiche difficili

in cui l'appellante versa si rinuncia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Tenuto conto altresì dello sforzo profuso dalle parti per mettere fine al litigio si giustifica altresì di rinunciare a ogni riscossione anche per la procedura di reclamo. Non si pone problema di ripetibili, le parti non essen­do state chiamate a formulare osservazioni ai rimedi giuridici avversari.

3. Rimane la questione legata al gratuito patrocinio da AP 1 davanti a questa Camera. A supporre che tale richiesta non sia stata ritirata insieme con l'appello e che l'interessato versi in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), la domanda si rivela tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del

23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 5A_205/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 3.2 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). In concreto AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello egli non fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo interesse a ottenere una decisione in proposito.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dei ricorsi. Le cause sono stralciate dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.

4. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).