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11.2022.139 • TRAC TI 11.2022.139 Generato dall'IA

Divorce Appeal Abandonment and Cost Waiver

Numero d'incarto 11.2022.139
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal stemming from a lower court's refusal to rule on a joint divorce petition due to the parties' failure to submit necessary documentation, the appellate court acknowledged the appellant's unilateral withdrawal of the appeal after the parties reconciled, treating this as a voluntary abandonment of the legal action, which typically results in the appellant bearing the costs; however, the court exceptionally waived the collection of appeal costs because the opposing party was never called upon to respond to the appeal, leading to the case being struck from the court roll.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 241 cpv. 3 CPC; Divorce Appeal Abandonment and Cost Waiver: Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

Parole chiave

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divorzio su azione di un coniuge desistenza dall'azione caso di rigore coniugale abbandono definitivo del procedimento opposizione al divorzio rinuncia al dibattimento orale Divorzio: stralcio appello per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for acknowledging the withdrawal of the appeal as a desistment.

art. 241 cpv. 3 CPC

Cited as the procedural basis for striking the case from the roll following the desistment.

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

This rule concerning the general principle of court costs upon desistment was considered, although its application was subsequently waived in the final order regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.2022.139 · Lugano 27 giugno 2023/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta della giudice: · Giamboni

vicecancelliera: · Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2022.79 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del

29 marzo 2022 da

AP 1 ora (già patrocinata dall'avv. __________, e ora patrocinata dall'avv. PA 2 ) e

AO 1,

giudicando sull'appello del 23 settembre 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 15 settembre 2022;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1973) e AP 1 (1976) si sono sposati a __________ il 18 aprile 2009. A quel momento lo sposo era già padre di A__________ (5 agosto 2000) e la sposa era già madre di Ar__________ (10 marzo 2004) avuti da precedenti relazioni. Dal matrimonio non sono nati figli. Il 29 marzo 2022 AP 1 e AO 1 hanno introdotto davanti alla Pretura di Lugano, sezione 6, un'istanza comune di divorzio corredata di un accordo completo del 21 marzo precedente. Statuendo il 15 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha deciso di non entrare nel merito dell'istanza comune di divorzio giacché le parti non avevano prodotto neppure entro il secondo termine suppletorio – assegnato con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso, non si sarebbe entrati nel merito della richiesta – taluna documentazione mancante e necessaria per l'omologazione dei loro accordi. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili e l'indennità di inconvenienza.

B. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 settembre 2022 per ottenerne l'annullamento e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per la continuazione del procedimento. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

C. Il 19 giugno 2023 AP

1 ha comunicato per il tramite dell'avv. PA 2, nel frattempo subentrato nel di lei patrocinio all'avv. __________, di ritirare l'appello, essendosi le parti riconciliate a novembre del 2022.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1 seconda frase CPC). Le circostanze del caso specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, mentre non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essen­do stato chiamato a formulare osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

– avv. ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).