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11.2022.121 • TRAC TI 11.2022.121 Generato dall'IA

Mootness of Denial of Justice Complaint Due to Imminent Judicial Action

Numero d'incarto 11.2022.121
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed a complaint alleging denial of justice against the lower court judge for the undue delay in resolving a divorce action initiated in 2018, which also involved associated custody and temporary measures concerning the children's identification documents. The appellate court found that while the divorce proceedings had been unusually protracted, the lower court judge had recently called the parties for a hearing to decide on outstanding evidence and the next steps in the procedure, suggesting imminent action. Consequently, the appellate court determined that the complaint for delayed justice was moot as there was no longer evidence of the need to compel the lower court to act swiftly, and thus declared the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. c CPC, Art. 321 cpv. 4 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Mootness of Denial of Justice Complaint Due to Imminent Judicial Action: The appellate court found that while the divorce proceedings had been unusually protracted, the lower court judge had recently called the parties for a hearing to decide on outstanding evidence and the next steps in the procedure, suggesting imminent action. Consequently, the appellate court determined that the complaint for delayed justice was moot as there was no longer evidence of the need to compel the lower court to act swiftly, and thus declared the appeal inadmissible.

Parole chiave

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procedura di divorzio audizione delle parti diritto processuale e-justice motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedimento pregiudiziale d'urgenza Reclamo per denegata giustizia

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 706
1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48*b*lett. a n. 2 LOG

The appeal was declared inadmissible by this provision because it was already moot when filed.

art. 319 lett. c CPC

Cited in the reasoning as the basis for filing a complaint regarding delayed justice.

art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG

Cited in the reasoning to establish the competence of the First Civil Chamber to rule on complaints of delayed justice in family law matters.

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Testo completo

Incarto n. 11.2022.121 11.2022.122 · Lugano 20 settembre 2022/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2018.21 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con petizione del 21 aprile 2018 da

RE 1 (con recapito presso ) contro

CO 1 (patrocinato dall'avv. ),

giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 17 agosto 2022 presentato da RE 1 nei confronti del

Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

Ritenuto

in fatto: che con petizione del 21 aprile 2018, motivata il 16 agosto successivo, RE 1 (1974) ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città lo scioglimento del matrimonio contratto a __________ il 15 ottobre 2015 con CO 1

(1962) e dal quale sono nati i figli M__________ (10 dicembre 2005), L__________ (6 apri­le 2007) ed E__________ (21 novembre 2008), postulando la regolamentazione degli effetti del divorzio;

che nella sua risposta del

6 settembre 2018 CO 1 non si è opposto al divorzio ma ha proposto una diversa disciplina delle sue conseguenze;

che, nel frattempo, con istanza 18 giugno 2018 CO 1 ha chiesto in via cautelare di regolamentare le relazioni personali con i figli e di ordinare a RE 1 di depositare i documenti d'identità dei figli, domanda quest'ultima accolta in via supercautelare con decisione 27 giugno 2018 (inc. CA.2018.11);

che alle prime arringhe dell'azione di divorzio del 7 dicembre 2018 le parti hanno confermato le loro domande e offerto prove sulle quali il Pretore ha statuito con disposizione ordinatoria del 3 gennaio 2019;

che all'udienza del 21 marzo 2019 il Pretore, dopo l'audizione di tre testi, ha indicato che sulla richiesta del marito di esperire una perizia sulle capacità genitoriali di RE 1 avrebbe deciso “nei prossimi giorni”;

che il 12 dicembre 2019 e il 20 giugno 2020 RE 1 ha chiesto al Pretore di indire le arringhe finali;

che l'8, 10 e 11 giugno 2021 l'attrice ha postulato l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ammessi dal Pretore con disposizione ordinatoria del 18 maggio 2022;

che, nel frattempo, il 16 maggio 2022, il Pretore “visto il lungo tempo trascorso”, ha citato le parti a un'udienza “per incombenti” del 22 giugno 2022 poi prorogata al 25 agosto successivo;

che il 17 agosto 2022 RE 1 si è rivolta al Tribunale d'appello chiedendo, tra l'altro, di ordinare “all'istanza inferiore di provvedere alla definizione giudiziale (sentenza) dei due gravami di cui ai considerandi entro 10 giorni per l'incarto che pertocca il sequestro dei passaporti /carte d'identità dei minori CA.2018.11 nonché entro 15 giorni per la procedura che concerne l'incarto divorzile DM.2018.21”, instando per il beneficio del gratuito patrocinio;

che non sono state chieste osservazioni;

che all'udienza del 25 agosto 2022, tenutasi alla presenza del solo convenuto, l'attrice essendo rimasta assente ingiustificatamente, il Pretore ha comunicato che “deciderà prossimamente sugli ulteriori mezzi di prova da esperire nonché sul seguito da dare alla procedura”;

e considerando

in diritto: che nel memoriale del 17 agosto 2022 RE 1 lamenta, sostanzialmente, un diniego di giustizia, il Pretore non avendo ancora statuito sull'istanza cautelare del marito e sulla sua azione di divorzio quantunque l'istruttoria sia finita da tempo;

che se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto recla­mo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC);

che l'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022 consid. 1 con rinvii);

che il reclamo per ritardata giustizia è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, competente per trattare reclami del genere in una procedura di diritto di famiglia (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG);

che, nella fattispecie, è possibile che la procedura di divorzio, pendente dal 2018, si stia protraendo in modo inabituale, quantunque l'attrice non sia estranea alle lungaggini procedurali;

che, nondimeno, allo stato attuale delle cose, il Pretore ha citato le parti a un'udienza “per incombenti” poi tenutasi il 25 agosto 2022, senz'altro giustificata visto il lungo tempo trascorso dall'ultimo atto istruttorio, e ha comunicato alle parti un'imminente decisione sulle prove ancora da assumere così come sul proseguo della procedura;

che, visto quanto precede, nulla induce a ritenere che il giudice non procederà celermente nella trattazione dell'azione di divorzio promossa dalla moglie così come in quella cautelare introdotta dal marito;

che, in tali circostanze, non si riscontrano motivi per invitare il Pretore a emanare senza indugio un giudizio che metta finalmente termine alle controversie;

che di conseguenza il reclamo appariva già privo d'oggetto ancor prima di essere inoltrato e va quindi dichiarato irricevibile da questa Camera nella composizione monocratica (art. 48*b*lett. a n. 2 LOG);

che le particolarità del caso inducono a rinunciare alla riscossione di spese processuali;

che ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all'avv. .

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).