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11.2022.111 • TRAC TI 11.2022.111 Generato dall'IA

Divorce Appeal Inadmissible Due to Failure to Specify Relief and Prior Acceptance of Modified Agreement

Numero d'incarto 11.2022.111
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant in a divorce case with a total agreement, where paternity for two children had been previously disavowed and the biological father recognized them, appealed the lower court's decision which granted the divorce and approved the modified agreement but excluded a clause regarding the liquidation of the matrimonial property regime, specifically concerning a property the appellant argued was not the ex-husband's separate asset. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify clear requests for judgment detailing how the prior decision should be reformed, and moreover, the appellant had explicitly accepted the modified agreement before the lower court after being informed that the excluded clause related to succession and was thus unsuitable for divorce proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 308 cpv. 2 CPC, Art. 289 CPC, Art. 317 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Divorce Appeal Inadmissible Due to Failure to Specify Relief and Prior Acceptance of Modified Agreement: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify clear requests for judgment detailing how the prior decision should be reformed, and moreover, the appellant had explicitly accepted the modified agreement before the lower court after being informed that the excluded clause related to succession and was thus unsuitable for divorce proceedings.

Parole chiave

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procedura di divorzio convenzione matrimoniale casi di esclusione bene riservato modifica del mantenimento del figlio procedure connesse Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
Oltre alla motivazione, un appello deve contenere chiare richieste di giudizio, nel senso che il ricorrente deve indicare con un minimo di concretezza in che modo propone di riformare la sentenza impugnata (DTF 142 III 417 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the dispositive context (Order 2) as the basis for exceptionally waiving the imposition of costs on the appellant.

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

Cited as the general rule for determining who bears the procedural costs (loser pays), which the court ultimately waived application of.

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Testo completo

Incarto n. 11.2022.111 · Lugano 10 febbraio 2023/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera: · Gaggini

sedente per statuire nella causa DM.2022.114 (divorzio su istanza comune con intesa totale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 maggio 2022 da

AP 1 e

AO 1 ora in (già patrocinati dall'avv. , ),

giudicando sull'appello del 19 luglio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23 giugno 2022;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1969) e AP 1 (1975) si sono sposati a __________ il 16 giugno 1995. Dal matrimonio sono nati F__________

(1995) e M__________ (1997), ora maggiorenni e indipendenti. I coniugi vivono separati dal 9 maggio 2010. In

costanza di matrimonio AP 1 ha avuto dal suo nuovo compagno S__________ __________ una figlia, A__________ (nata il 22 maggio 2015), e un figlio, N__________

(nato il 18 novembre 2016). Il marito è dipendente della __________ a __________. La moglie lavora come funzionaria a metà tempo per il __________.

B. Con

sentenza del 15 novembre 2021 emanata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è stata disconosciuta la paternità di AO 1 su A__________ e su N__________ (inc. SE.2021.271). In seguito S__________ __________ ha riconosciuto entrambi i minori.

C. Il

4 maggio 2022 AO 1 e AP 1 hanno sottoposto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istan­za comune di divorzio con intesa totale, chiedendo di sciogliere il matrimonio, di omologare una convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta il 25 aprile 2022 e di ordinare ai rispettivi istituti di previdenza professionale di dividere le prestazioni di libero passaggio secondo “quanto richiesto”. Nella convenzione i coniugi si davano atto di avere liquidato il regime dei beni, di occuparsi come prima dei figli comuni maggiorenni e di rinunciare vicendevolmente a contributi alimentari, il nuovo nucleo familiare della moglie essendo economicamente indipendente. Inoltre essi postulavano il riparto della previdenza professionale “ai sensi delle norme di legge”. Sempre nella convenzione il marito ha dichiarato che “a tempo debito, come già da sua volontà, donerà l'abitazione di __________ (suo bene proprio) ai figli riservandosi il diritto d'usufrutto gratuito vita natural durante”.

D. Con ordinanza del 6 maggio 2022 il Pretore ha assunto agli atti i documenti allegati all'istanza, ha rifiutato all'avv. __________ la facoltà di patrocinare i coniugi nella procedura “per evidenti conflitti d'interesse”, ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per produrre la documentazione mancante e le ha citate a comparire personalmente all'audizione congiunta e separata. Il 9 maggio 2022 l'avv. __________ ha chiesto al Pretore di emanare una decisione formale sul divieto di patrocinio da parte sua. Mediante ordinanza del 12 maggio 2022 il Pretore ha confermato il divieto.

E. All'udienza del 23 giugno 2022, indetta per l'audizione, le parti sono state sentite dapprima congiuntamente e in tale ambito esse hanno confermato la volontà di divorziare, così come il contenuto della convenzione sugli effetti del divorzio. Il Pretore ha modificato taluni punti della convenzio­ne, mentre ha rilevato che la citata clausola sulla liquidazione del regime dei beni (punto 4 della convenzione) “non è omologabile in quanto trattasi di un accordo con carattere successorio che esula dalla procedura di divorzio”. I coniugi hanno demandato al giudice, da parte loro, “la decisione sulle conseguenze accessorie che non dovessero essere ritenute omologabili”. Sentiti separatamente, entrambi hanno ribadito “la propria volontà di divorziare, presa per libera scelta e dopo matura riflessione, come pure il contenuto della convenzione modificata in data odierna”.

F. Con sentenza di quello stesso 23 giugno 2022 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio modificata, senzala menzionata clausola sulla liquidazione del regime dei beni. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascu­no, compensate le indennità d'inconvenienza.

G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 luglio 2022 per ottenere “la corretta liquidazione del regime matrimoniale dei beni durante il matrimonio”, mancando a suo avviso “dei punti importanti e rilevanti” nella decisione impugnata. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora tuttavia l'appello verta su un punto regolato consensualmen­te in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.123 del 21 maggio 2021 consid. 1 con rimando). Nella fattispecie AP 1 chiede “la corretta liquidazione del regime matrimoniale dei beni durante il matrimonio”, nel senso di considerare anche l'abitazione di __________ (particella n. 974, proprietà di AO 1), che non costituisce a mente sua un bene proprio del marito. E tale bene ha, da sé solo, un valore di stima di fr. 142 482.–. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta a AP 1 il 24 giugno 2022. Introdotto il 19 luglio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello è stato presentato così in tempo utile.

2. Al memoriale AP 1 acclude svariati documenti che figurano già nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa Camera. La loro produzione si rivela dunque superflua.

3. L'appellante chiede “la corretta liquidazione del regime matrimoniale dei beni durante il matrimonio”, giacché non sarebbero stati trattati “dei punti importanti e rilevanti”. A mente sua, l'abitazione di __________ non è un bene proprio dell'ex marito, al momento del matrimonio non essendo stata pattuita la separazione dei beni. Si tratta ‒ essa adduce ‒ di una stalla a __________ (__________) acquistata da AO 1 e dalla sua precedente compagna, che egli avrebbe poi “liquidato con una compravendita”. L'appellante sostiene di poter dimostrare, mediante un referto medico, che nel 1994 essa si è recata al pronto soccorso dell'Ospedale di __________ per avere schiacciato tre vertebre, alzando un sacco di cemento mentre lavorava sul cantiere di quella casa.

4. Oltre alla motivazione, un appello deve contenere chiare richieste di giudizio, nel senso che il ricorrente deve indicare con un minimo di concretezza in che modo propone di riformare la sentenza impugnata (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Anche perché l'appellato deve poter capire in modo sufficientemente affidabile da quali argomentazioni egli sia chiamato a difendersi. Nel caso specifico il memoriale di AP 1 non contiene alcuna conclusione, tranne la richiesta generale di una “corretta liquidazione del regime matrimoniale dei beni durante il matrimonio”. Simile domanda è troppo vaga per essere ricevibile. Si voles­se nondimeno presumere che l'interessata intenda chiedere a questa Camera di inserire nella convenzione sugli effetti del divorzio una clausola che regoli il destino della casa ad __________, nulla muterebbe ai fini del giudizio per le considerazioni che seguono.

5. È vero che la disciplina degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può essere impugnata da un coniuge anche se questi ha firmato l'accordo senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa tuttavia, contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, che la giurisdizione d'appel­lo riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento – o, come in concreto, la modifica con l'aggiunta di un punto – di dispositivi sull'omologazione di effetti accesso­ri del divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.123 del 21 maggio 2021 consid. 3 con riferimento).

6. Nella fattispecie l'appellante non lamenta vizi della volontà né censura una violazione del diritto imperativo né denuncia una manifesta inadeguatezza della convenzione. Tanto meno essa fa valere – per ipotesi

– fatti nuovi che non le sarebbe stato possibile addurre dinanzi al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC). A ciò si aggiunga che AP 1, informata dal Pretore circa l'impossibilità di omologare il noto paragrafo della convenzione, trattandosi “di un accordo con carattere successorio che esulta dalla procedura di divorzio”, ha dichiarato il 23 giugno 2022 di accettare il contenuto della convenzione modificata. Se ne conclude che, non fosse dichiarato irricevibile per carenza di richieste di giudizio, l'appello andrebbe respinto nel merito. La sorte del ricorso si rivela dunque segnata.

7. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessata essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece proble­ma di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

8. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.‒ per un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).