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11.2021.87 • TRAC TI 11.2021.87 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Upon Withdrawal Following Settlement in Banking Document Secrecy Dispute

Numero d'incarto 11.2021.87
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal by legal representatives against a lower court's decision to deny their request to suspend the provisional taking of evidence, which concerned banking documents related to their deceased client, based on professional secrecy concerns; however, before a substantive ruling on the appeal could be made, the appealing parties communicated a settlement with the opposing party and withdrew their appeal, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal as a desistment, dismiss the case, and order the appellants to jointly pay a reduced court fee, while compensating the other party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Appeal Dismissed Upon Withdrawal Following Settlement in Banking Document Secrecy Dispute: Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione documenti bancari assunzione delle prove precetto esecutivo abbandono del procedimento per truffa revoca dell'opposizione Stralcio dell'appello per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

The court noted that the withdrawal of the appeal constitutes a desistment according to this article.

art. 241 cpv. 3 CPC

The court followed the procedure to take note of the withdrawal and strike the case from the roll based on this article.

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

This article established the principle that the party withdrawing the appeal must bear the judicial costs.

art. 21 LTG

This article was cited as the basis for imposing a reduced judicial fee related to the decision on the request for suspensive effect.

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Testo completo

Incarto n. 11.2021.87 · Lugano 4 agosto 2022/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2020.281 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 18 settembre 2020 da

AO 1 (Novara) AO 2 (Varese) e AO 3 (Varese) (patrocinate dagli avv. PA 1 ) contro

PI 1 (patrocinata dall'avv. AP 2 ),

PI 1

giudicando sull'appello del 24 giugno 2021 presentato dagli

avvocati AP 3, AP 1 e AP 2

contro la decisione del 10 giugno 2021 con cui il Pretore ha respinto una richiesta di sospendere l'assunzione della prova a titolo cautelare da loro introdotta l'8 aprile 2021;

Ritenuto

in fatto: A. L__________ __________ (1940), coniugato, cittadino italiano è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il 25 dicembre 2019, lasciando la seconda moglie PI 1 (1974) e tre figlie nate dal primo

matrimonio: AO 2 (1965), AO 1 (1967) e AO 3 (1970). In un testamento pubblico del 23 maggio 2012, rogato dal notaio AP 3, pubblicato il 17 gennaio 2020 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 4, L__________ __________ aveva, in sintesi, diseredato le figlie nominando sua erede universale PI 1 (inc. SO.2020.48). Il 18 dicembre 2020 AO 2, AO 1 e AO 3 hanno introdotto un'istanza di conciliazione per essere autorizzate a promuovere azione di riduzione nei confronti di PI 1.

B. Nel frattempo, il 18 settembre 2020, AO 2, AO 1 e AO

3 si sono rivolte al Pretore chiedendo l'edizione in via cautelare dalla __________, __________ di una serie di documenti su relazioni bancarie intrattenute dal genitore con l'istituto di

credito fra il 12 maggio 2011 e il 25 dicembre 2019. Con decisione del 10 marzo 2021 il Pretore ha ordinato alla __________,

di produrre entro 20 giorni, tra l'altro quanto segue:

tutta la documentazione relativa al destino dell'importo di EUR 5 000 000.00 depositati fiduciariamente sulla relazione bancaria presso l'allora __________ intestata all'avv. AP 1 (…), di cui L__________ __________ era beneficiario economico (…).

Tale decisione è passata in giudicato (inc. CA.2020.281).

C. L'8 aprile 2021 gli avvocati AP 1, AP 2 e AP 3 hanno chiesto al Pretore di sospendere l'assunzione della prova a titolo cautelare, invocando il loro segreto professionale con l'argomento che i documenti in questione si riferiscono anche a conti bancari loro intestati fiduciariamente. Il Pretore ha deciso il 14 aprile 2021 che la documentazione prodotta nel frattempo dalla __________ rimanesse in tribuna­le “fino ad evasione delle istanze/richieste promosse dagli avvocati AP 1”. Invitate a esprimersi sulla richiesta degli avvocati AP 1, AO 1, AO 2 e AO 3 hanno proposto di respingere l'istanza, mentre PI 1 di accoglierla. Statuendo il 10 giugno 2021, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 600.– a carico degli avvocati AP 1 in soli­do, tenuti a rifondere a AO 1, AO 2 e AO 3 fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

D. Contro la decisione appena citata gli avvocati AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello del 24 giugno 2021 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere accolta l'istanza. Nelle loro osservazioni del 14 luglio 2021 AO 2, AO 1 e AO 3 propongono di respingere l'appello. PI 1 non è stata chiamata a presentare osservazioni. Il presidente della Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo il 15 giugno 2021.

E. Il

21 luglio 2022 gli avvocati AP 1, AP 2 e AP 3 hanno comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con la controparte e di ritirare l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1 seconda frase CPC). È quanto gli appellanti si sono, per altro, impegnati a fare in concreto. Quanto alle ripetibili, non v'è ragione di scostarsi dalla compensazione pattuita dalle parti. Nelle circostanze descritte rimane così da prelevare unicamente una tassa di giustizia ridotta correlata al giudizio sulla richiesta di effetto sospensivo (art. 21 LTG).

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste, in solido, a carico degli appellanti. Le ripetibili sono compensate.

3. Notificazione a:

– avvocati e ; – avv. e .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).