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11.2021.8 • TRAC TI 11.2021.8 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal in Divorce Pension Transfer Case

Numero d'incarto 11.2021.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a divorce case where the lower court had approved an agreement concerning the transfer of a specific sum from one spouse's occupational pension to the other's, the appealing spouse subsequently withdrew their appeal, which sought a larger pension transfer amount, leading the appellate court to take note of the withdrawal, strike the case from the record due to desistance, and rule that the appellant must bear the reduced court costs because withdrawal is equivalent to conceding the appeal, while no counter-claims for reimbursement of expenses were adjudicated as the other party remained silent.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Withdrawal of Appeal in Divorce Pension Transfer Case: Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv.

Parole chiave

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ritiro dell'azione di divorzio coniuge trasferimento di diritti a pensione rendita per vedova estinzione della rendita d'invalidità divorzio internazionale Stralcio di una causa per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

The court took note of the withdrawal of the appeal, which constitutes withdrawal according to this article.

art. 241 cpv. 3 CPC

The court noted the withdrawal and struck the case from the roll based on this article.

art. 106 cpv. 1 CPC

The appellant was ordered to bear the court costs due to the withdrawal of the appeal.

art. 21 LTG

The court significantly reduced the judicial fee because the procedure ended without a decision.

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Testo completo

Incarto n. 11.2021.8 · Lugano, 26 marzo 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2018.122 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con petizione del 4 maggio 2018 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 26 gennaio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

10 dicembre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 10 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1956) e AP 1 (1971). In tale ambito i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo, omologato dal Pretore:

*Previdenza professionale*

È fatto ordine all'Istituto di previdenza del __________ di trasferire l'importo di fr. 113

619.80 dall'avere previdenziale di AO 1 (…) al con­to previdenziale intestato a AP 1 presso Cassa pensioni __________, __________.

B. Contro la sentenza di divorzio AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 26 gennaio 2021 nel quale ha chiesto di fissare in fr. 219 538.50 la somma da trasferire al suo conto previdenziale presso la Cassa pensioni __________, riformando di conseguenza la decisione del Pretore. AO 1 è stato invitato il 15 febbraio 2021 a esprimersi sull'appello entro 30 giorni, con l'avvertenza che memoriali tardivi non sarebbero stati presi in considerazione. Egli è rimasto silente. il 25 marzo 2021 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv.

1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1 CPC). In concreto l'appellante va tenuta così a farsi carico degli oneri processuali correlati alla procedura di appello, fermo restando che la tassa di giustizia va notevolmente ridotta, la procedura terminando senza decisione (art. 21 LTG). Non si pone inoltre di problema di ripetibili, AO 1 non avendo formulato osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali, ridotte a fr. 150.–, sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).