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11.2021.70 • TRAC TI 11.2021.70 Generato dall'IA

Passport Dispute After Marital Protection Order

Numero d'incarto 11.2021.70
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An initial ruling ordered the return of minor children's passports to one parent following a marital protection order, but the other parent appealed this decision, seeking the passports for themselves. Subsequently, the appealing parent withdrew the appeal, which the appellate court treated as a unilateral renunciation, equivalent to defeat, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and impose a reduced appeal cost fee on the appellant, with no award of costs to the non-responding party.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, Art. 241 cpv. 3 CPC; Passport Dispute After Marital Protection Order: Subsequently, the appealing parent withdrew the appeal, which the appellate court treated as a unilateral renunciation, equivalent to defeat, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and impose a reduced appeal cost fee on the appellant, with no award of costs to the non-responding party.

Parole chiave

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passaporto procedura a tutela dell'unione coniugale figli minorenni conflitto genitoriale divorzio su azione di un coniuge misura di allontanamento nel diritto degli stranieri Stralcio di un appello per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for recognizing the withdrawal of the appeal as a desistment.

Art. 241 cpv. 3 CPC

Cited as the rule governing the judge's action (striking the case from the roll) following the desistment.

Art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

Cited as the basis for charging the appellant with the judicial costs due to the withdrawal (desistment).

Art. 21 LTG

Cited for the discretionary reduction of the court fee because the procedure ended without a decision on the merits.

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Testo completo

Incarto n. 11.2021.70 · Lugano, 8 giugno 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2021.1260 (protezione dell'unione coniugale: decisione complementare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 marzo 2021 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 19 maggio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 maggio 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Il 9 marzo 2021 AO 1 (1981), cittadina brasilia­na, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 6, di restituirle i passaporti delle figlie E__________ (nata il

12 giugno 2007) e A__________ (nata il 19 maggio 2011), rimasti depositati in tribunale dopo la notificazione di una sentenza a tutela

dell'unione coniuga­le emanata nella causa che la opponeva al marito AP 1 (1976). Statuendo l'11 maggio 2021, il Pretore ha accolto la richiesta e ha ordinato la consegna dei due passaporti all'istan­te. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di fr. 840.– per ripetibili (inc. SO.2019.650).

B. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 maggio 2021 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata disponendo la consegna dei due passaporti a lui anziché alla moglie, subordinatamente perché la sentenza in questione sia annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. La richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata respinta dal presidente di questa Came­ra con decreto del 27 maggio 2021, il Pretore avendo deciso il 20 maggio 2021, mediante decreto cautelare emesso nell'ambito di una causa di divorzio promossa nel frattempo da AP 1, di tenere i due passaporti in deposito. Il 2 giugno 2021 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. Nella fattispecie l'appellante dev'essere tenuto così a farsi carico dei costi dovuti alla procedura di appello, fermo restando che la tassa di giustizia va notevolmente ridotta, la procedura terminando senza decisio­ne (art. 21 LTG). Non si pone inoltre di problema di ripetibili, AO

1 non essen­do stata chiamata a formulare osservazioni nemmano sulla richiesta di effetto sospensivo.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali, ridotte a fr. 150.–, sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).