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11.2021.68 • TRAC TI 11.2021.68 Generato dall'IA

Marital Protection and Debtor Withholding Dismissal Appeal

Numero d'incarto 11.2021.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged the lower court's decision to strike two related cases—one concerning marital protection and another a debtor's order for withholding—from the court roll due to the parties' unjustified absence from a scheduled hearing, despite their attorneys being present and stating an agreement had been reached. The appellate court ruled that the initial filing as a "reclamo" (appeal) should be treated as a formal "appello" because the lower court had previously misidentified the proper appeal route, and further held that the lower court erred in striking the cases, as the presence of counsel prevents a finding that the matter is moot, especially concerning child support, compelling the court to annul the dismissals and revoke orders related to the debtor's withholding, remitting the matter for a new hearing and ruling on the request for legal aid.

Regesto Legislator

Ufficiale

Impugnabilità di un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse Mancata comparizione al dibattimento di una parte tenuta a presentarsi personalmente Il Cantone può essere tenuto, pur non essendo parte in causa, alla rifusione di ripetibili?

Parole chiave

Generato dall'IA
mantenimento del figlio protezione dalla disdetta figlio minorenne audizione delle parti gratuito patrocinio messa in pericolo del bene del figlio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the context of the admissibility of the appeal to the Federal Tribunal concerning the matrimonial union protection procedure, though the appeal was treated as such in the operative part.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited when discussing the available legal remedies against the current decision at the Federal Tribunal level.

art. 95 a 98 LTF

Cited when describing the grounds for appeal in civil matters to the Federal Tribunal for non-pecuniary cases.

art. 116 LTF

Cited as the basis for the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal if the appeal in civil matters is inadmissible.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline at the Federal Tribunal during judicial holidays.

art. 106 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning leading to the decision not to impose costs based on mutual success/failure (vicendevole soccombenza).

art. 242 CPC

Cited in the reasoning regarding the nature of the decision to strike a case as having become moot (priva d’oggetto).

art. 308 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning for determining the admissibility of the appeal (reclamo treated as appello) in patrimonial disputes concerning the finality of the decision.

art. 314 cpv. 1 CPC

Cited to determine the timeliness of the appeal filed by the appellant.

art. 271 lett. a CPC

Cited to establish that the procedure for protection of the marital union is summary, affecting the appeal deadline.

art. 177 e 291 CC in relazione con l'art. 302 cpv. 1 lett. c CPC

Cited to establish that the debtor's injunction procedure is summary, affecting the appeal deadline.

art. 142 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning regarding the calculation of the deadline for filing the appeal.

art. 234 cpv. 1 CPC

Cited regarding the general rule for continuation of the hearing when one party is absent.

art. 234 cpv. 2 CPC

Cited regarding the consequence (striking the case and splitting costs) when both parties are unjustifiably absent.

art. 133 lett. f CPC

Cited regarding the judge's obligation to warn the parties in the summons about the consequence of unjustified absence (striking the case).

art. 219 CPC

Cited to confirm the applicability of Art. 234 CPC to summary proceedings.

art. 68 cpv. 4 CPC

Cited when discussing the general rule on personal appearance (or lack thereof) at hearings.

art. 273 cpv. 2 CPC

Cited as the legal basis requiring personal appearance in proceedings for the protection of the marital union.

art. 278 CPC

Cited as an example of a legal basis requiring personal appearance in divorce proceedings.

art. 279 CPC

Cited when discussing the judge's duty to verify the free will of the spouses when approving a divorce settlement.

art. 128 cpv. 3 CPC

Cited as the provision allowing the judge to order personal appearance under sanction in case of disobedience.

art. 296 cpv. 1 e 3 CPC

Cited in connection with the unlimited official inquiry principle applicable to the welfare of a minor child, even if not directly applied in the operative part.

Art. 153 CPC

Cited in the reasoning to discuss the unlimited official inquiry principle, which the court noted was not necessary to examine given the outcome.

Art. 241 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning when distinguishing a strike for lack of object from a strike due to judicial transaction, acquiescence, or withdrawal.

Art. 90 LTF

Cited when discussing the admissibility of appeal to the Federal Tribunal against final decisions.

Art. 93 LTF

Cited when discussing the admissibility of appeal to the Federal Tribunal against interlocutory decisions.

Art. 107 CPC

Cited in the reasoning regarding the refusal to award costs/indemnities against the Canton.

art. 64 LTF

Not explicitly cited in the operative part, which states 'Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili' (No costs or indemnities are awarded).

Art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the operative part concerning costs.

Art. 291 CC

Cited in relation to the summary nature of debtor injunction procedures.

Art. 302 cpv. 1 lett. c CPC

Cited in relation to the summary nature of debtor injunction procedures.

Art. 153 CPC

Cited in the reasoning when discussing the application of the unlimited official inquiry principle.

art. 296 cpv. 1 e 3 CPC

Cited when discussing the unlimited official inquiry principle applicable to the welfare of a minor child, which the court noted was not necessary to examine.

art. 113 LTF

Cited when describing the subsidiary constitutional appeal available if the civil appeal is inadmissible.

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Testo completo

Incarti n. 11.2021.68 11.2021.69 11.2021.73 · Lugano, 25 novembre 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · Gaggini

sedente per statuire nelle cause SO.2019.1562 (protezione dell'unione coniugale) e SO.2021.401 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 29 marzo 2019 e del 17 maggio 2021 da

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando sul reclamo presentato da RE 1 contro i due decreti di stralcio emessi dal Pretore il 6 maggio 2021 (inc. 11.2021.68/73) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2021.69);

Ritenuto

in fatto: A. CO 1 (1975), cittadino italiano, e RE 1 (1972), cittadina giapponese, si sono sposati a __________ il 28 giugno 2004. Dal matrimonio è nato K__________, il 30 novembre 2011. Nel­l'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale avviata il 29 marzo 2019 dalla moglie dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, al dibattimento del 21 maggio 2019 i coniugi si sono accordati sulla vita separata, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale all'istante e sull'affidamento di K__________ a quest'ultima per la cura e l'educazione, riservato il diritto di visita paterno. CO 1 si è impegnato da parte sua a versare dal 16 maggio 2019 un contributo alimentare per K__________ di fr. 866.– mensili (assegni familiari non compresi) e un contributo alimentare per la moglie di fr. 3213.– mensili finché questa non avesse locato un appartamento, di fr. 2563.– mensili oltre la metà della differenza tra fr. 1300.– (futura pigione stimata) e il costo della pigione effettiva dal momento in cui questa avesse locato un alloggio proprio, rispettivamente di fr. 1806.– mensili oltre la metà della differenza tra fr. 1300.– (futura pigione stimata) e il costo della pigione effettiva a valere dal 1° settembre 2019. Il Pretore ha avvertito le parti inoltre che, prima di omologare la convenzione, occorreva sentire il figlio K__________. A titolo cautelare egli ha decretato quanto le parti avevano stipulato nella convenzione (inc. SO.2019.1562).

B. Il 24 gennaio 2021 RE 1 ha adito il Pretore con un'istan­za di diffida ai debitori perché ordinasse alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione di trattenere dall'indennità spettante ad CO 1 complessivi fr. 2872.– mensili (assegni familiari compresi) a titolo di contributi alimentari per sé e il figlio, riversando la somma direttamente a lei (inc. SO.2021.401). Con ordinanza del 27 gennaio 2021 il Pretore ha convocato le parti a un'udienza dell'11 marzo 2021 per discutere tale richiesta e continuare il dibattimento sull'istanza a protezione dell'unio­ne coniugale, precisando:

3. Le parti sono citate a comparire con obbligo di comparsa personale (…)

*Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto salvo l'articolo 153 CPC, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa.*

*Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti.*

C. CO 1 ha postulato il 4 febbraio 2021 un rinvio dell'udienza, che il Pretore ha accolto l'indomani, spostando il dibattimento delle due procedure al 6 maggio 2021. Preso atto del rinvio, il 9 marzo 2021 RE 1 ha sollecitato il Pretore a statuire in via cautelare sull'istanza di diffida ai debitori. Con decreto cautelare del­l'11 marzo 2021, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato la trattenuta immediata di fr. 2672.– mensili più assegni familiari dalle indennità di disoccupazione spettanti ad CO 1 (inc. SO.2021.401).

D. In una lettera del 5 maggio 2021, spedita al Pretore per fax e per posta ordinaria, RE 1 ha chiesto, d'intesa con CO 1, di annullare l'udienza indetta per il giorno successivo,

dichiarando di avere raggiunto un accordo con il marito nel senso che “l'assetto di cui al verbale 21 maggio 2019 venga confermato anche nel

merito” e che sia “confermata nel merito” la diffida ai debitori ordinata con decreto “supercautelare” dell'11 mar­zo 2021. Riguardo alle spese, essa ha soggiunto che le parti avevano convenuto di suddividerle “al 50%” e di compensare le ripetibili. RE 1 ha instato infine per il beneficio del gratuito patrocinio. Il Pretore non ha reagito.

E. L'indomani,

6 maggio 2021, si è aperta l'udienza che RE 1 aveva chiesto di annullare, destinata al seguito del dibattimento sull'istanza a protezione dell'unione coniugale e alla discussione sulla diffida ai debitori. Constatata la presenza delle sole legali, il Pretore ha domandato perché i coniugi non fossero in aula. Le avvocate hanno risposto che, essendo stato raggiun­to un accordo completo, la presenza delle parti non era necessaria. Il Pretore ha fatto notare di avere ordinato esplicitamente la comparizione personale dei coniugi nella convocazione del 27 gennaio 2021, comminando lo stralcio delle procedure dal ruolo nel caso in cui costoro fossero rimasti assenti ingiustificati. Le patrocinatrici hanno insistito perché si tenesse ugualmente l'udienza. Il Pretore ha rifiutato, rilevando che il metodo per il calcolo dei contributi alimentari gli risultava mutato nel frattempo e che il reddito del marito sembrava essere lievitato grazie alle indennità di disoccupazione, di modo che l'accordo del 21 maggio 2019 non appariva più omologabile.

F. Nonostante le rimostranze delle legali, il Pretore ha stralciato perciò le cause dal ruolo “in quanto prive di oggetto”. La diffida ai debitori decretata cautelarmente l'11 marzo 2021 è stata revocata. Le spese della procedura a tutela dell'unione coniugale (fr. 500.–) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Le spese della procedura di diffida ai debitori (fr. 150.–) hanno seguito identica sorte, così come le ripetibili.

G. Contro i due decreti di stralcio appena citati RE 1 è insorta il 17 maggio 2021 a questa Camera con un reclamo unico per ottenere l'annullamento dei decreti medesimi, l'omologazione dell'accordo da lei stipulato con il marito all'udienza del 21 maggio 2019 a protezio­ne dell'unione coniugale, la conferma del decreto “supercautela­re” dell'11 marzo 2021 riguardante la diffida ai debitori e l'addebito delle spese processuali alle parti in ragione di metà ciascu­no, compensate le ripetibili. Essa postula inoltre il beneficio del gratui­to patrocinio “nell'ambito delle procedure SO.2019.1562 e SO.2021.401”. Propone infine che le spese del reclamo siano poste a carico dello Stato, “protestate le ripetibili”. Nelle sue osservazioni del 7 giugno 2021 CO 1 dichiara di rimettersi al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui un giudice stralcia una procedura dal ruolo “in quanto priva d'oggetto” (art. 242 CPC) è una decisione appellabile, sempre che, ove sia in discussione una mera controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secon­do l'ultima conclusione

riconosciuta” nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC; I CCA, sentenza 11.2021.78 del 7 luglio 2021 consid. 1,

inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020 consid. 1, inc. 11.2016.46 dell'8 agosto 2016 consid. 1 con riferimen­to a DTF 139 III 478 consid. 7.2 non pubblicato). Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse si distingue così da un decreto di stralcio per transazio­ne giudiziale, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC), che può esse­re oggetto unicamente di revisione (DTF 139 III 133).

Quanto al­la tempestività del rimedio giuridico, in concreto l'appello era proponibile nei 10 giorni successivi alla notifica dei decreti di stralcio (art. 314 cpv. 1 CPC), giacché il rito è sommario sia nelle protezioni dell'unione coniugale (art. 271 lett. a CPC) sia nelle procedure di diffida ai debitori (art. 177 e 291 CC in relazione con l'art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). La notifica dei decreti è avvenuta nel caso specifico all'udienza del 6 maggio 2021. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto perciò la domenica 16 maggio 2021, salvo protrarsi al

lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il

17 maggio 2021, ultimo giorno utile (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), sotto questo profilo il ricorso in esame è ricevibile.

2. Ciò premesso, il primo decreto di stralcio riguar­da nella fattispecie una procedura a tutela dell'unione coniugale che verteva sull'intero assetto del­la vita separata (e non solo su questioni patrimoniali). La causa era dunque appellabile senza riguardo a questioni di valore. Il secondo decreto di stralcio concerne una diffida ai debitori senza limiti di tempo, il cui valore litigioso raggiungeva agevolmente fr. 10 000.–. Anche tale causa era dunque appellabile. Contro i decreti di stralcio nondimeno RE 1 ha presentato recla­mo, non appello. Ora, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione del­l'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fos­se facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un determinato mezzo d'impugnazione quan­do avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).

a) Nel caso precipuo l'introduzione del reclamo non può dirsi dovu­ta a svista o inavvertenza manifesta. Non soltanto il memoriale è intestato come reclamo, ma il termine “reclamo” si ripete nella motivazione e nella richiesta di giudizio (pag. 1 in fondo, pag. 4 in basso, pag. 5 in alto), mentre il termine “appello” è del tutto assente. L'istante ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione di reclamare, non di appellare.

Più delicata è sapere se la scelta del rimedio giuridico fosse facilmente riconoscibile. Il Pretore ha indicato il reclamo come unica via di ricorso esperibile contro entram­bi i decreti di stralcio. È l'opinione sostenuta da taluni autori, i quali reputano, fondandosi sulla sentenza del Tribunale federale 4A_131/2013 del

3 settembre 2013 (consid. 2.2.2.2), che un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'ogget­to o d'interesse configuri una disposizione ordinatoria processuale *sui generis*, impugnabile con reclamo (per esempio Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 242). Un'altra corrente di pensiero, ispirata alla sentenza del Tribunale federale 4A_137/2013 del 7 novembre 2013 (consid. 7.2, non pubblicato in DTF 139 III 478), ritiene invece che un decreto siffatto sia una decisione finale, suscettibile di appello o recla­mo secondo il valore litigioso (per esempio Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 242 con richia­mi). Nella sentenza 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 il Tribunale federale ha seguito quest'ultimo indirizzo, cui anche questa Camera si è attenuta nelle decisioni più recenti (citate al consid. 1).

b) Nelle circostanze descritte è lecito partire così dall'idea che la mandataria professionale di RE 1 non potesse riconoscere facilmente l'indicazione ormai superata del Pretore circa la ricevibilità di un reclamo contro i due decreti di stralcio. E la sola consultazione del Codice di procedura civile, che non regola la questione dell'impugnabilità, non per-metteva di individuare il problema (cfr. DTF 141 III 273 consid. 3.3). Nell'ultimo caso analogo all'attuale giudicato da questa Camera, in cui un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto emanato dal medesimo Pretore nemmeno recava l'indicazio­ne dei rimedi giuridici (se non in materia di spese), il reclamo è stato perciò convertito in appello (sentenza inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020 consid. 3). Non v'è ragione di scostarsi da tale orientamento nell'odierna fattispecie, sostanzialmente assimilabile a quel precedente. Basti considerare che neppure nel presente caso la patrocinatrice poteva verificare senza difficoltà e senza cimentarsi in particolari ricerche di giurisprudenza o di dottrina l'indicazio­ne del Pretore circa le vie di ricorso, non più aggiornata rispetto alla giurisprudenza di questa Camera. Ne segue che, pur presentato come reclamo, nella fattispecie il ricorso può essere trattato come appello.

3. L'art. 234 cpv. 1 CPC dispone che qualora una parte ingiustificatamente non compaia a un dibattimento, l'udienza si tiene ugualmente alla sola presenza della parte comparsa. L'art. 234 cpv. 2 CPC soggiunge che qualora al

dibattimento non compaia ingiustificatamente nemmeno l'altra parte, “la causa è stralciata dal ruolo in quan­to priva

d'oggetto” e “le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti”. Di ciò il giudice deve avvertire nella convocazione all'udienza (art. 133 lett. f CPC). La norma si applica alle cause ordinarie, ma vale anche per le procedure sommarie (art. 219 CPC; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 41 ad art. 234; Pahud in: Brunner/ Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 234; Killias in: Berner Kommentar, ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 4 ad art. 234; Heinzmann/Pasquier in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 3 ad art. 234).

a) Di regola una parte non è tenuta a presentarsi personalmen­te in udienza, a meno che la comparizione personale sia ordinata dal giudice (art. 68 cpv. 4 CPC) o sia prevista dalla legge, come nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (art.

273 cpv. 2 CPC) o nelle cause di divorzio (art. 278 CPC). Se una parte obbligata a costituirsi personalmente al dibattimento rimane assente ingiustificata, ma in aula si presenta il suo avvocato, v'è chi considera quella parte come non comparsa (Heinzmann/Pasquier, op. cit., n.10 ad art. 234 CPC; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 234 CPC). La maggioranza degli autori ritiene invece che, ove l'avvoca­to si presenti in aula, la parte rimasta assente ingiustificata non vada reputata non comparsa (Pahud, op. cit., n. 2 ad art. 234 CPC; Killias, op. cit., n. 12 ad art. 234 CPC; Naegeli/Richters in: Ober­hammer/Domej/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizio­ne, n. 11 ad art. 234; Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 234 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilpro­zess­recht, 3ª edizione, n. 8 in fine al § 21; v. anche Willisegger, op. cit., n. 10 ad art. 234 CPC, il quale nella prima edizione del commentario qualificava ancora come non comparsa una parte che, tenuta a presentar­si personalmente in aula per legge, fosse rimasta assente ingiustificata: Frei/Willisegger, 1ª edizione, n. 9 ad art. 234 CPC).

b) Sta di fatto che, pur considerando “non comparsa” una parte obbligata a presentarsi in persona al dibattimento e che invii in aula il solo avvocato, anche Heinzmann/Pasquier definiscono inadeguato lo stralcio della causa dal ruolo a norma dell'art. 234 cpv. 2 in una situazione del gene­re, e ciò perché – essi sottolineano – la presenza dei legali impedisce di

considerare la procedura senza interesse (op. cit., n. 10 ad art. 243 CPC). Alla luce di tutte le opinioni dottrinali che precedono risulta in definitiva che, compaiano pure in aula i soli patrocinatori delle parti tenute a costituirsi personalmente in giudizio, l'udien­za deve avere luogo ugualmente. Rimasti assenti ingiustificati, i coniugi sopporteranno in tale ipotesi gli svantaggi processuali che da ciò deriveranno loro, come pure gli inconvenienti in materia di apprezzamento delle pro­ve e a livello di spese (Willisegger, op. cit., n. 20 ad art. 234 CPC).

Certo, il giudice chiamato a omologare una convenzione sugli effetti del divorzio (art. 279 CPC) deve appurare che l'accordo sia stato concluso dai coniugi di loro libera volontà, dopo matura riflessio­ne; deve verificare inoltre che l'intesa sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata (da ultimo: I CCA, senten­za inc. 11.2020.110 del 6 novembre 2020 consid. 3). Identici principi valgono per l'omologazione di una convenzione a tutela dell'unione coniugale (DTF 142 III 519 consid. 2.5). Quel giudice si trova pertanto nella necessità di sentire i coniugi personalmente. E ciò può rivelarsi necessario anche per una diffida ai debitori. Nulla osta a che egli indica allora una nuova udienza, ordinando alle parti di comparire in persona, eventualmente sotto comminatoria di una sanzione disciplinare in caso di disobbedienza (art. 128 cpv. 3 CPC). Egli non può invece – come si è visto – stralciare la procedura dal ruolo in presenza di un avvocato né, tanto meno, di due avvocati.

4. L'istante propone che questa Camera omologhi essa medesi­ma l'accordo da lei stipulato con il marito all'udienza del 21 maggio 2019 dinanzi al Pretore a protezio­ne dell'unione coniugale e di confermare il decreto “supercautelare” dell'11 marzo 2021 con cui il Pretore ha ordinato la diffida ai debitori. La richiesta non può entrare in linea di conto, già per il fatto che un'omologazione non si esaurisce – come crede l'istante – in una verifica puramente documentale dell'accordo, il che vale anche per una

diffida ai debitori. Oltre a ciò, stando al Pretore, nel caso specifico il metodo per il calcolo dei contributi alimentari adottato

dai coniugi nella convenzione del 21 maggio 2019 risulta esse­re mutato nel frattempo e il reddito del marito sembra essere lievitato grazie alle indennità di disoccupazione, di modo che quell'accordo non appare più omologabile. E a tale riguardo l'interessata non obietta alcunché. Su questo punto non giova dunque attardarsi.

5. Infine l'istante rimprovera al Pretore un eccesso di formalismo, poiché quel 6 maggio 2021 le legali delle parti erano presenti in aula, sicché il Pretore non poteva stralciare le procedure dal ruolo. Dopo quanto si è spiegato, l'argomento è ormai superato. Dato l'esito del­l'impugnazione, non è necessario vagliare neppure un ulteriore rilievo della dottrina, secondo cui l'art. 234 cpv. 1 CPC riserva esplicitamente l'art. 153 CPC (ovve­ro l'applicazione del principio inquisitorio illimitato) anche per l'art. 234 cpv.

2 CPC (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 234 CPC). In altri termini, nel diritto di famiglia non è lecito togliere una causa dal ruolo se lo stralcio non è conforme al bene di un figlio minorenne, al cui proposito si applica il principio inquisitorio illimitato, di modo che il giudice deve esaminare i fatti d'ufficio senza vincolo alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC). E nella fattispecie le due procedure stralciate riguardano anche i contributi alimentari per il figlio minorenne K__________.

6. Se ne conclude che in concreto, trattato come appello, il reclamo merita parziale accoglimento, nel senso che i due decreti di stralcio impugnati devono essere annullati, così come dev'essere annullata la revoca della diffida ai debitori diretta alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. Gli atti vanno rinviati al Pretore perché riconvochi le parti, tenga il dibattimento e statuisca sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata

dall'istan­te. Il reclamo non può essere accol­to invece nella misura in cui tende a far sì che questa Came­ra omologhi essa medesi­ma

l'accordo stipulato dai coniugi il 21 maggio 2019 a protezio­ne del-l'unione coniugale e confermi il decreto “supercautelare” del­l'11 marzo 2021 con cui il Pretore ha ordinato la diffida ai debitori.

7. Le spese della presente decisione seguirebbero la vicendevole soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ma nelle sue osservazioni del 7 giugno 2021 CO

1 si rimette al giudizio della Came­ra e non può ritenersi soccombente, non avendo egli chiesto di stralciare le procedure dal ruolo. Conviene quindi rinunciare al prelie­vo di spese processuali. Per quel che è delle ripetibili, RE

1 propone di addebitarle allo Stato. In linea di principio tuttavia un Cantone, non essendo parte in causa, non può essere condannato a rifondere ripetibili (Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., vol. I, 2ª edizione, n. 13 ad art. 107; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC), se non nelle ipotesi di ritardata giustizia (DTF 139 III 471), di conflitti negativi di competenza (DTF 140 III 501), di vittoria contro un diniego del gratuito patrocinio (DTF 140 III 507 consid. 4) o in materia di volontaria giurisdizione (DTF 142 III 110). Il caso in esame non rientra in nessuna di tali categorie. Il Cantone Ticino non può quindi essere tenuto al pagamento di ripetibili.

8. La richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo riguarda il beneficio dell'assistenza giudiziaria “nell'ambito delle procedure SO.2019.1562 e SO.2021.401” (memoriale, pag. 5 in alto), non la procedura davanti a questa Camera. Sull'istanza statuirà pertanto il Pretore.

9. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato nella procedura a tutela dell'unione coniugale senza riguar­do a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; sopra, consid. 2). In tema di diffida ai debitori il valore litigioso raggiungeva agevolmente inoltre la soglia di fr. 30 000.–, l'ordine di trattenuta non essendo vincolato a limiti di tempo.

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come appello, il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che i decreti di stralcio emessi dal Pretore nelle cause SO.2019.1562 e SO.2021.401 sono annullati, così com'è annullata la revoca della diffida ai debitori decisa dal Pretore il 6 maggio 2021 in quest'ultima procedura. Per il resto il reclamo è respinto.

2. Gli atti sono rinviati al Pretore perché riconvochi le parti, tenga il dibattimento e statuisca sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante il 5 maggio 2021.

3. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione:

– Cassa cantonale contro la disoccupazione, Bellinzona;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).