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11.2021.50 • TRAC TI 11.2021.50 Generato dall'IA

Spouse's Procedural Cost Appeal Withdrawal in Inheritance Certificate Case

Numero d'incarto 11.2021.50
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following the initial issuance of an inheritance certificate naming the petitioner's children as sole heirs to an estate, the surviving spouse appealed the initial court order concerning the procedural costs; however, the heirs subsequently withdrew their appeal after the lower court rectified the certificate, reducing the costs, which the appellate court treated as a unilateral withdrawal constituting desistment, meaning that while the withdrawing party is generally liable for costs, no procedural costs were assessed in this instance because the appeal had not resulted in any further legal action.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Spouse's Procedural Cost Appeal Withdrawal in Inheritance Certificate Case: che in concreto si può nondimeno rinunciare a ogni riscossione il reclamo non avendo comportato atti processuali.

Parole chiave

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certificato ereditario spese di procedura coniuge superstite cessione delle pretese della massa desistenza dall'azione discendente Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

Used to establish that the withdrawal of the appeal constitutes a desistment.

art. 241 cpv. 3 CPC

Used to order that the court takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll.

art. 106 cpv. 1 CPC

Used as the general principle stating that the party withdrawing the appeal must bear the judicial costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.2021.50 · Lugano 11 maggio 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2021.105 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa

con istanza del 25 marzo 2021 da

RE 1 RE 2 e RE 3

per ottenere l'emanazione del certificato ereditario fu G__________ __________ (1949-2021), già in __________,

giudicando sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 1° aprile 2021 presentato da RE 1, RE 2 ed RE 3 contro la decisione emessa dal Pretore supplente il 26 marzo 2021;

Ritenuto

in fatto: che G__________ __________ (1949) è deceduto a __________, suo ultimo domicilio il

23 febbraio 2021, lasciando la moglie RE 1 (1962) con i figli RE 2 (1987) ed RE

3 (1994);

che su istanza di questi ultimi, con decisione del 26 marzo 2021 il Pretore supplente del Distretto di Vallemaggia ha rilasciato un certificato ereditario in cui ha indicato loro medesimi quali unici eredi fu G__________ __________;

che le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state poste a carico della successione;

che contro il dispositivo sulle spese giudiziarie RE 1, RE 2 ed RE 3 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2021 per ottenere la riduzione dell'emolumento;

che il 5 maggio 2021 RE 1, RE 2 ed RE 3 hanno dichiarato di ritirare il reclamo, il Pretore avendo nel frattempo rettificato il certificato ereditario fissando le spese processuali in complessivi fr. 150.–;

e considerando

in diritto: Che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2);

che

nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241

cpv. 3 CPC).

che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC);

che in concreto si può nondimeno rinunciare a ogni riscossione il reclamo non avendo comportato atti processuali.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).