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11.2021.46 • TRAC TI 11.2021.46 Generato dall'IA

Child Support Provisional Order Appeal Regarding Urgency

Numero d'incarto 11.2021.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought a provisional order compelling the opposing party to pay extraordinary child support expenses, which the lower court summarily dismissed, holding that the relevant procedural statute did not permit provisional orders for extraordinary maintenance costs. The appellate court found that the lower court erred in its interpretation, as legal doctrine supports the application of provisional measures for special needs expenses under the relevant Civil Code provisions, rendering the initial dismissal inadmissible. However, the appeal was ultimately rejected because the appellant failed to demonstrate the requisite urgency or likelihood of serious harm necessitating immediate relief before the main proceedings could conclude, as the claimed expenses were either incurred previously or lacked immediate threat of consequence.

Regesto Legislator

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Art. 253 CPC, Art. 308 cpv. 2 CPC, Art. 303 cpv. 1 CPC, Art. 281 cpv. 2 CC, Art. 286 cpv. 3 CC, Art. 281 vCC; Child Support Provisional Order Appeal Regarding Urgency: The appellate court found that the lower court erred in its interpretation, as legal doctrine supports the application of provisional measures for special needs expenses under the relevant Civil Code provisions, rendering the initial dismissal inadmissible. However, the appeal was ultimately rejected because the appellant failed to demonstrate the requisite urgency or likelihood of serious harm necessitating immediate relief before the main proceedings could conclude, as the claimed expenses were either incurred previously or lacked immediate threat of consequence.

Parole chiave

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contributo di mantenimento cautelare precetto esecutivo carenza di urgenza provvedimenti provvisori licenziamento in tronco procedimento pregiudiziale d'urgenza Provvedimenti cautelari: pagamento di spese straordinarie per il figlio

Disposizioni normative citate

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Art. 253 CPC
Il Pretore ha respinto immediatamente l'istanza cautelare senza sentire la controparte, in applicazione dell'art. 253 CPC, ritenen­do la richiesta manifestamente inammissibile.
Art. 308 cpv. 2 CPC
10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Art. 303 cpv. 1 CPC
A maggior ragione ove si pensi che l'adozione in forza del­l'art. 303 cpv. 1 CPC di una misura provvisionale in caso di contributo speciale sulla base dell'art.
Art. 281 cpv. 2 CC
Come rileva il Pretore, tale norma corrisponde pressoché testualmente al vecchio art. 281 cpv. 2 CC (messaggio del 28 giugno 2006 in: FF 2006 pag.
Art. 286 cpv. 3 CC
L'appellante riassume la propria versione dei fatti e contesta l'inammissibilità dell'istanza cautelare, sostenendo, sulla scorta di due opinioni dottrinali, che una richiesta di contributo speciale nel senso dell'art. 286 cpv. 3 CC può essere fatta valere, quanto meno per analogia, anche in via cautelare.
Art. 281 vCC
3 CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2000, tant'è che la dottrina successiva ammetteva l'applicazione dell'art. 281 vCC anche ai bisogni specia­li, quantunque con riserbo (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I,
Art. 303 CPC
La possibilità poi di adottare misure provvisionali in virtù del­l'art. 303 CPC ove si tratti di una fattispecie retta dall'art.
Art. 286 CC
L'appellante riassume la propria versione dei fatti e contesta l'inammissibilità dell'istanza cautelare, sostenendo, sulla scorta di due opinioni dottrinali, che una richiesta di contributo speciale nel senso dell'art. 286 cpv.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 98 LTF

Cited as the applicable rule for recourse to the Federal Supreme Court regarding a decision on an appeal concerning an interlocutory measure (decreto cautelare).

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Mentioned in the context of determining the threshold for an appeal in civil matters before the Federal Supreme Court, although ultimately determined not to be met for a standard civil appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article, concerning the allocation of procedural costs, is referenced in the reasoning section, but since the operative part only waives costs (Order 2), the waiver itself, not the general rule of allocation, is what matters. However, looking strictly at the dispositive, no article is cited there for costs, except for the waiver itself which refers to the expectation based on this article. Since the instruction demands provisions *actually used in its final orders*, and Order 2 simply states 'Non si riscuotono spese' (No costs are collected), which is an exception to Art. 106, I will check the cost/legal aid section explicitly cited in the reasoning leading to the order.

art. 66 cpv. 1 LTF

While Art. 66 LTF governs costs at the Federal Supreme Court level, it is not cited in the operative section 1-3. However, the text refers to Art. 106 CPC for the Cantonal appeal costs, and then Order 2 waives them based on the appellant's financial situation. I will rely only on explicit citations in the operative orders (1, 2, 3). Since Order 2 contains no citation, I must rely on explicit citations found in the surrounding text if they were part of the ruling structure. As no article is cited in Orders 1, 2, or 3, I must re-evaluate. The reasoning (Point 5) mentions 'art. 106 cpv. 1 CPC' regarding costs, but this is not in the dispositive. Point 6 cites art. 98 LTF and art. 74 LTF regarding federal remedies. These are cited in the context of future steps, not the decision itself. Since the dispositive (Orders 1, 2, 3) contains no explicit legal citation, I must conclude based *only* on the dispositive: []

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Testo completo

Incarto n. 11.2021.46 · Lugano 12 luglio 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · Borella

sedente per statuire nella causa CA.2021.29 (spese straordinarie per il figlio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istan­za del 30 marzo 2021 da

AP 1 (2006), (rappresentato dalla madre RA 1 ) contro

AO 1 (Sondrio) (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 9 aprile 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 31 marzo 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Il 24 febbraio 2006 RA 1 (1979), cittadina italiana, ha dato alla luce a __________ un figlio, AP 1che è stato riconosciuto da AO 1 (1967), cittadino italiano. In esito a un tentativo di conciliazione tenutosi il 16 maggio 2007 davanti al presidente del Tribunale ordinario di Sondrio, AO 1 si è impegnato a versare un contributo alimentare per il figlio di € 1000.00 mensili, ridotti a € 800.00 mensili dal mese successivo all'inizio della scuola elementare. Con decisione del 25 novembre 2010 il Tribunale per i minorenni di Milano ha poi affidato in via esclusiva AP

1 alla madre e ha condannato AO 1 a versare per il figlio un contributo alimentare di € 1035.00 mensili, “somma comprensiva delle spese straordinarie fino al compimento della scuola primaria”; “dopo la conclusione della scuo­la primaria il padre sarà tenuto a rimborsare alla madre, oltre alla somma mensile sopra indicata, anche il 50% delle sole spese scolastiche, previo invio dei giustificativi di spesa”.

B. Il 30 marzo 2021 AP 1, trasferitosi nel frattempo in Svizzera con la madre, si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse a AO 1 di versargli, già in via cautelare, un contributo di fr. 11 169.08 quale partecipazione alle spese straordinarie sostenute dalla madre. Con decisione dell'indomani il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, ponendo le spe­se processuali di fr. 80.– a carico dell'istante. La procedura di merito è attualmente allo stadio dello scambio degli allegati preliminari (inc. SO.2021.272).

C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 aprile 2021 per ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché istruisca l'istanza cautelare. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore ha respinto immediatamente l'istanza cautelare senza sentire la controparte, in applicazione dell'art. 253 CPC, ritenen­do la richiesta manifestamente inammissibile. Tale decreto è

finale e, di conseguen­za, impu­gnabile (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Emesso con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), il decreto in questione era appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è dato, davanti al Pretore l'istante avendo postulato il

versamento di fr. 11 169.08.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta

all'istan­te il 7 aprile 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 9 aprile successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che un provvedimento cautelare di condanna al pagamento di una somma in denaro è ammissibile solo nei casi determinati dalla legge, possibilità che, trattandosi di contributi alimentari, è data dall'art.

303 cpv. 1 CPC. A suo parere, nondimeno, quest'ultima disposizione (che corrisponde all'abrogato art. 281 cpv. 2 CC) “non pare aver esteso il campo di applicabilità rispetto alla vecchia [norma] contemplata nel Codice civile”, la quale “già solo per la sistematica si riferiva unicamente al contributo di mantenimento ordinario”. Onde l'inammissibilità della richiesta di condanna in via cautelare al pagamento di spese straordinarie.

3. L'appellante riassume la propria versione dei fatti e contesta l'inammissibilità dell'istanza cautelare, sostenendo, sulla scorta di due opinioni dottrinali, che una richiesta di contributo speciale nel senso dell'art. 286 cpv. 3 CC può essere fatta valere, quanto meno per analogia, anche in via cautelare. Egli chiede così di annullare il decreto impugnato e di ritornare gli atti al primo giudice perché proceda alla trattazione dell'istanza.

a) L'art.

303 cpv. 1 CPC prevede che qualora un rapporto di filiazione sia accertato il convenuto può essere obbligato a pagare provvisoriamente adeguati contributi di mantenimento per il figlio. Come rileva il Pretore, tale norma corrisponde pressoché testualmente al vecchio art. 281 cpv. 2 CC (messaggio del 28 giugno 2006 in: FF 2006 pag. 6740). E stando all'opinione del Pretore, che cita Hegnauer (in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 9 ad art. 281–284 vCC), quest'ultima norma “già solo per la sistematica” si riferiva soltanto al contributo di mantenimento ordinario e non a quello straordinario dell'art. 286 cpv. 3 CC.

b) L'opinione del primo giudice si fonda sul testo di legge precedente l'introduzione dell'art.

286 cpv. 3 CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2000, tant'è che la dottrina successiva ammetteva l'applicazione dell'art. 281 vCC anche ai bisogni specia­li, quantunque con riserbo (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I,

3ª edizione, n. 6 ad 281 vCC). Con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio

2011, la medesima opinione è poi stata ripresa da Spycher (in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 18 ad art.

303) e da Schweighauser (in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 21 ad art. 303). La possibilità poi di adottare misure provvisionali in virtù del­l'art. 303 CPC ove si tratti di una fattispecie retta dall'art. 286 cpv. 3 CC è ammessa altresì da Fountoulakis/Breitschmid (in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 7b ad art. 286) e da Aeschlimann (in: FamKommentar, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 19 e 26 ad art. 286 CC).

c) Certo, ci si può interrogare sull'utilità di una decisione cautelare nel quadro di una procedura autonoma volta a ottenere il versamento di un contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisti del figlio, l'art. 302 cpv. 1 lett. b CPC prevedendo in tal caso l'applicazione della procedura sommaria, la quale esige per sua natura una decisione celere (Jametti in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilpro­zess­ordnung, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 171 ad art. 302). A maggior ragione ove si pensi che l'adozione in forza del­l'art. 303 cpv. 1 CPC di una misura provvisionale in caso di contributo speciale sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC si giustifica qualora la richiesta sia formulata nel quadro di un'azione disciplinata dalla procedura ordinaria o semplifica­ta (Moret/ Steck

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 302; Spycher, op. cit., n. 8 ad art. 302 CPC). Resta il fatto che, di per

sé, nulla osta a che in caso di urgenza o qualora sussistano circostanze particolari un giudice adotti provvedimenti cautelari. Ne segue che a torto il Pretore ha dichiarato d'acchito irricevibile l'istanza cautelare per il motivo da lui addotto.

4. L'appellante motiva l'urgenza cautelare con la necessità di saldare fatture per continuare cure dentarie, seguire attività sporti­ve, far fronte a spese mediche non coperte dall'assicurazione malattia e a spese di formazione. A prescindere dal fatto che praticamente tutti i costi esposti si riferiscono a spese già affrontate nel 2020 (e anche prima), l'appellante non spiega tuttavia perché dopo la reiezione, il 5 maggio 2020, di una prima istanza cautelare volta in sostanza al pagamento delle medesime fattu­re, inopinatamente, a quasi un anno di distanza, il contributo straordinario richiesto sarebbe diventato urgente. Egli sostiene che senza il pagamento delle spese in questione egli “non riusci­rà a concludere le indifferibili e urgenti cure odontoiatriche e portare a compimento la naturalizzazione in corso”. Dagli atti risulta nondimeno che il trattamento dentario, iniziato nel 2018 e interrotto nel 2019 anche per questioni finanziarie (doc. G), è stato completato nel luglio del 2020 da un altro odontoiatra (doc. H). È possibile che l'onorario di quest'ultimo non sia ancora stato pagato, ma nulla rende verosimile – né l'appellante pretende – che quel professionista intenda incassare con urgenza le proprie spettanze. Quanto alla procedura di naturalizzazione, la tassa di concessio­ne percepita dal Comune di __________ consta essere stata pagata nel marzo del 2020 (doc. N, 3° foglio). Il rischio che la domanda non segua il suo corso, creando problemi al rinnovo del permes­so C, non appare quindi verosimi­le. Né risulta che a causa del mancato pagamento di quote associative l'appellante non possa più seguire l'attività calcistica. In circostanze del genere non si può concludere pertanto che per la durata del processo l'interessato corra il rischio di gravi inconvenienti, tali da necessitare un intervento immediato.

Non si disconosce che la situazione finanziaria di RA 1, madre dell'istante, può essere precaria. Dagli atti non si desume tuttavia, per lo meno a livello di verosimiglianza, che essa si trovi in uno stato di necessità tale da esigere il pagamen­to immediato del contributo straordinario. Salvo l'esecuzione promossa da AO 1 per l'incasso di spese processuali e ripetibili di un procedimento pregresso, non risulta che l'interessata sia a rischio di esecuzioni per spese sostenute in favore del figlio. In circostanze del genere non si intravedono ragioni perché l'appellante non possa ragionevolmente attendere l'esito del­ procedimento sommario. Ne segue che, in definitiva, l'istante non ha reso verosimile l'impellente necessità di ottenere un contributo straordinario. Nelle condizioni descritte appare vano indagare sulle possibilità di AO 1 di far fronte al versamento di un tale contributo.

5. Le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante si

tiene conto, rinuncian­do – in via eccezionale – al prelievo di oneri. Non si pone proble­ma di ripetibili, AO 1

non essendo stato chiamato a formulare osservazioni all'appello.

6. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, poi, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

– dott. iur. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).