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11.2021.3 • TRAC TI 11.2021.3 Generato dall'IA

Child Support Revision Denied Due to Known Income Information

Numero d'incarto 11.2021.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party sought revision of a final decision regarding child support based on the claim that the lower court erred by assuming the child, an apprentice chef, was in the first year of training, thus earning a lower salary than the actual third-year salary, which the party argued constituted a technical error warranting recalculation. The court rejected the revision request because the previous ruling was based on the lack of evidence regarding the child's actual earnings in the appellate phase and explicitly stated that any future changes to the support amount due to income should be sought in a separate modification action; furthermore, the court found the income information was already known to the appealing party during the initial proceedings, thus disqualifying the claim as a basis for revision under the relevant procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 277 cpv. 2 CC, Art. 328 cpv. 1 CPC, Art. 329 cpv. 1 CPC, Art. 334 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Child Support Revision Denied Due to Known Income Information: The court rejected the revision request because the previous ruling was based on the lack of evidence regarding the child's actual earnings in the appellate phase and explicitly stated that any future changes to the support amount due to income should be sought in a separate modification action; furthermore, the court found the income information was already known to the appealing party during the initial proceedings, thus disqualifying the claim as a basis for revision under the relevant procedural law.

Parole chiave

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modifica del mantenimento del figlio ricalcolo del reddito procedura di revisione richiesta di informazioni contestazione della presunzione di paternità rivendicazione di terzi Revisione di una sentenza di appello

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 328 cpv. 1 CPC

This provision defines the grounds for revision, although the request was ultimately rejected based on its application.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to impose court costs on the losing party (IS 1).

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited when informing the party about the condition (litigious value) required for the admissibility of a further appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2021.3 · Lugano, 13 agosto 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · Fiscalini

sedente per statuire sulla domanda di revisione del 7 gennaio 2021 presentata da

IS 1 (patrocinato dalla MLaw studio legale dott. PA 1 )

contro la sentenza del 27 ottobre 2020 (inc. 11.2019.108) con cui questa Camera ha statuito nella causa DM.2017.5 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera che ha opposto lo stesso IS 1 a

CO 1 ,

giudicando ora sul contributo di mantenimento in favore del figlio

J__________

(patrocinato dall'avv. PA 2 );

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 19 agosto 2019 il Pretore del Distretto di Rivie­ra ha pronunciato il divorzio tra IS 1

(1966) e AO 1 (1966). IS 1 è stato condannato a versare per il figlio J__________, nato il 22 dicembre 2001, un contributo alimentare di fr. 1588.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) “si­no al compimento del percorso formativo ai sensi dell'art. 277 cpv. 2 CC”.

B. Contro la sentenza appena citata IS 1 ha introdotto il 19 settembre 2019 un appello a questa Camera per ottenere – tra l'altro – l'annullamento del contributo di mantenimento in favore del figlio. Statuen­do il 27 ottobre 2020, la Camera ha respinto la richiesta, ma ha stabilito che dopo la maggiore età il contributo alimentare è da corrispondere direttamente a J__________ e non più alla madre. Tale decisione non è stata impugnata.

C. Il 7 gennaio 2021 IS

1 ha presentato a questa Camera una domanda di revisione in cui fa valere di avere riscontrato un errore nella decisione del 27 ottobre 2020, il figlio J__________ essen­do apprendista cuoco al terzo anno e non solo al primo anno di formazione, di modo che lo stipendio di lui non è di fr. 1020.– mensili, bensì di fr. 1550.– mensili. Prospettando un “errore puramente tecnico e di calcolo”, egli chiede di modificare la sentenza impugnata come segue:

Il signor IS

1 verserà alla signora CO 1, a titolo di contributo alimentare per il figlio J__________, fr. 1028.– (assegni familiari non compresi), anticipatamente entro il 5 di ogni mese, sino al compimento del percorso formativo ai sensi dell'art. 277 cpv. 2 CC.

Nelle sue osservazio­ni del 4 marzo 2021 J__________ __________, rappresentato dalla madre (la quale esibisce una procura), propone di respingere la doman­da di revisione.

Considerando

in diritto: 1. Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione di una decisione passata in giudicato (art. 328 cpv. 1 CPC) se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i

fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione (lett. a), se da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimi­ne o da un delitto (lett. b) o se fa valere che un'acquiescenza, una desistenza o una transazione giudiziaria è inefficace (lett. c). Sul contributo alimentare per J__________ __________ ha “statuito in ultima istanza” questa Camera, la quale ha integrato al riguardo il dispositivo del Preto­re. Presentata entro 90 giorni dalla pretesa scoper­ta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC), la doman­da in esame è di per sé tempestiva.

2. Nella sentenza del 27 ottobre 2020 questa Camera aveva ricordato che, per principio, un figlio (anche minorenne) con attività lucrativa è tenuto a sopperire al proprio mantenimento con l'equivalen­te di un terzo del suo guadagno. J__________ __________ risultan-

­do essere apprendista cuoco nell'Ospedale __________ di __________, i salari minimi per apprendisti fissati dal Dipartimen­to ticinese del­l'educazione, della cultura e dello sport prevedono, per cuochi al primo anno di formazione, uno stipendio di fr. 1020.– mensili. Nel quadro di una futura azione di modifica del contribu­to alimentare – ha soggiunto questa Camera – IS 1 potrà chiede­re perciò che si tenga calcolo del reddito da attività lucrativa conseguito dal figlio (sentenza citata, consid. 10d).

3. In concreto IS 1 non invoca alcun titolo di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 CPC. Lamenta un “errore puramente tecnico e di calcolo” nella sentenza di questa Camera, ciò che potrebbe giustificare – se mai – un'istanza di rettifica (art. 334 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che la Camera non ha commesso erro­re di sorta. Ha constatato semplicemente che J__________ __________ lavora come apprendista cuoco per l'Ospedale __________ di __________. Non ha accertato ch'egli guadagni effettivamente fr. 1020.– mensili (agli atti non figurava alcun certificato di salario). Ha rilevato che un apprendista cuoco è retribuito fr. 1020.– mensili sin dal primo anno e che quindi, nell'ambito di una futura azio­ne di modifica, IS 1 avrebbe potuto pretendere che del reddito conseguito dal figlio

si tenesse calcolo nella determinazione del nuovo contributo. Quel guadagno non poteva entrare in linea di conto invece ai

fini della sentenza emanata dalla Camera. Nel­l'appello IS 1 non pretendeva infatti che il figlio contribuisse al proprio mantenimen­to con una parte del suo stipendio. Si limitava a rifiutare ogni contributo alimentare perché il figlio non intrattiene relazioni personali con lui. Poco importa dunque che un apprendista al terzo anno di formazione guadagni fr. 1550.– mensili e non solo fr. 1020.– mensili.

4. Si aggiunga che l'esito dell'attuale giudizio non muterebbe neppure se IS 1 sostenesse di essere venuto a conoscenza solo dopo la decisione di questa Camera che il figlio è al terzo anno di apprendistato, onde un fatto nuovo e rilevante che egli non avrebbe potuto allegare nella precedente procedura (art. 328 cpv. 1 CPC). Già nell'appello del 19 settembre 2019 egli si doleva invero che nessuno lo aveva avvertito dell'attività lucrativa iniziata da J__________ presso l'Ospedale __________ di __________. Già allora egli sapeva perciò che il figlio lavorava. Del resto egli non asserisce nemmeno di non aver potuto far valere tale circostanza davanti al Pretore. Anzi, nelle osservazioni alla domanda di revisione J__________ __________ rammenta che al punto 3 del memoriale conclusivo sottoposto al Pretore, del 14 gennaio 2019, il padre affermava: “Il figlio J__________ ha iniziato un apprendi-stato e percepisce uno stipendio”. La circostanza era quindi nota all'attore.

5. Ne segue che, comunque la si esamini, la domanda di revisione vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono la soccombenza di IS 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). J__________ __________, che ha formulato osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'adeguata indenni­tà per ripetibili.

6. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà al ricorrente rendere verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di revisione è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di IS 1, che rifonderà a J__________ __________ fr. 1000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– MLaw ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).