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11.2021.169 • TRAC TI 11.2021.169 Generato dall'IA

Divorce Finalization Renders Child Custody Appeal Moot

Numero d'incarto 11.2021.169
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a preliminary decree concerning child custody and visitation rights, issued concurrently with a divorce judgment. The appellate court determined that the appeal against the provisional decree became moot and the procedure was discontinued because the underlying divorce judgment, which the appellant did not contest, had become final, legally nullifying the provisional measures, with the appellant ordered to bear the resulting appeal costs due to her failure to appeal the merit decision.

Regesto Legislator

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Art. 268 cpv. 2 CPC, Art. 242 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Divorce Finalization Renders Child Custody Appeal Moot: The appellate court determined that the appeal against the provisional decree became moot and the procedure was discontinued because the underlying divorce judgment, which the appellant did not contest, had become final, legally nullifying the provisional measures, with the appellant ordered to bear the resulting appeal costs due to her failure to appeal the merit decision.

Parole chiave

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affidamento provvisorio dei figli sentenza di divorzio decisione pregiudiziale sospensione del diritto di visita opposizione al divorzio ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

The appeal procedure was struck from the role because the appeal had become moot (without object).

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Used to establish that the appeal costs, in a case that became moot, must be decided 'according to equity'.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the context of discussing the admissibility of a civil appeal to the Federal Tribunal regarding value requirements.

art. 98 LTF

Cited as the basis for appealing to the Federal Tribunal concerning constitutional rights violations regarding a precautionary decree.

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Testo completo

Incarto n. 11.2021.169 · Lugano 17 gennaio 2023/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · Gaggini

sedente per statuire nella causa DM.2015.62 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 luglio 2015 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 13 dicembre 2021 presentato da AP 1contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° dicembre 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 1° dicembre 2021 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1950) e AP 1 (1973), cittadina italiana e ha, in particolare, affidato i gemelli É__________ e L__________ (nati il 25 ago­sto 2012), alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha confermato una curatela educativa in favore dei minori definendone il contenuto. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contestualmente il Pretore ha emanato un decreto cautelare in cui ha fissato il diritto di visita paterno (dispositivo n. 1), e confermato le misure a protezione dei figli (dispositivo n. 2), nelle medesime modalità stabilite per il merito.

B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 dicembre 2021 per ottenerne, in particolare, l'annullamento o quanto meno l'annullamento del dispositivo n. 2 sulla curatela educativa. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2022 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

C. Preso atto che AP 1 non aveva impugnato la sentenza di divorzio, il 12 dicembre 2022 il vicepresidente di questa Camera ha interpellato le parti sull'esistenza di un interesse pratico e attuale dell'appello sulla regolamentazione cautelare. Il 20 dicembre 2022 AP 1 ha confermato che il rimedio giuridico in esame è diventato privo d'interesse.

Considerando

in diritto: 1. AP 1 ha impugnato unicamente il decreto cautelare emanato contestualmente alla sentenza di divorzio. Ora, con il passaggio in giudica­to di una decisione di merito i relativi decreti cautelari decadono per leg­ge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esa­me ‒ che il giudice dispon­ga altrimenti ai fini dell'esecuzio­ne o che la legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). In condizioni del genere non ha più senso decidere se il decreto cautelare impugnato vada annullato come chiedeva l'appellante. E siccome l'appello è divenuto senza oggetto, la procedura davanti a questa Camera va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC).

2. Rimane da statuire sulle spese giudiziarie dello stralcio, che in una causa divenuta senza oggetto vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c). In concreto lo stralcio della procedura dal ruolo si

riconduce in ogni modo al fatto che AP 1 non ha impugnato la sentenza di merito. La caducità della lite non si deve dunque a

circostanze fortuite che giustificherebbero un riparto dei costi in base a una prognosi sul verosimile esito della lite, bensì al comportamento omissivo di AP 1, la quale va chiamata così a sopportare gli oneri processuali risultati inutili. La tassa di giustizia dev'essere nondimeno sensibilmente moderata per tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). AO 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

3. Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile sarebbe data senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), le misure a protezione del figlio non essendo correlate a questioni di valore. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente avrebbe potuto far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Le spese di appello, ridotte a fr. 300.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).