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11.2021.152 • TRAC TI 11.2021.152 Generato dall'IA

Appeal Regarding Injunction Enforcement of Administrative Parking Prohibition Despite Registered Easement

Numero d'incarto 11.2021.152
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court ruling that granted an injunction prohibiting them from parking and passing on the respondent's property, despite an existing registered parking easement, because a municipal decision had expressly forbidden parking on the agricultural zone parcel. The appellate court ruled that granting such an injunction under summary proceedings was inappropriate because the issue involved the enforcement of an administrative decision, which is generally the responsibility of administrative authorities, and the legal situation regarding the passage claim was unclear and not immediately provable, thus leading to the acceptance of the appeal and the dismissal of the initial application as inadmissible because the quick procedure required a clear legal situation based on established doctrine and jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 257 CPC, Art. 254 cpv. 1 CPC, Art. 254 cpv. 2 lett. a CPC, Art. 641 cpv. 2 CC; Appeal Regarding Injunction Enforcement of Administrative Parking Prohibition Despite Registered Easement: The appellate court ruled that granting such an injunction under summary proceedings was inappropriate because the issue involved the enforcement of an administrative decision, which is generally the responsibility of administrative authorities, and the legal situation regarding the passage claim was unclear and not immediately provable, thus leading to the acceptance of the appeal and the dismissal of the initial application as inadmissible because the quick procedure required a clear legal situation based on established doctrine and jurisprudence.

Parole chiave

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servitù legale istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione esecuzione della sentenza licenziamento amministrativo dottrina giuridica autorità comunali Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: divieto di posteggio e di passaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 292 CP
1.3 Gli ordini che precedono sono impartiti sotto comminatoria dell'art. 292 CP, secondo cui “chiunque non ottemperi a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.
Art. 314 cpv. 1 CPC
257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC).
Art. 257 CPC
The main ground for the final order (Order 1) is that the initial claim was inadmissible under the summary proceedings governed by this article.
Art. 254 cpv. 1 CPC
Le prove inoltre vanno recate per principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art.
Art. 254 cpv. 2 lett. a CPC
1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC).
Art. 641 cpv. 2 CC
e una turbativa della proprietà (art. 641 cpv. 2 CC) consistente nell'esercizio della “servitù d'uso posteggi” in spregio di una decisione presa dall'autorità amministrativa.
Art. 106 cpv. 1 CPC
This article governs the allocation of procedural costs for the appeal judgment, stating that they follow the event.
Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF
Cited in the reasoning preceding the final orders when discussing potential federal remedies, but not explicitly used in the dispositive orders themselves.

Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 621
La mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 257 CPC

The main ground for the final order (Order 1) is that the initial claim was inadmissible under the summary proceedings governed by this article.

Art. 106 cpv. 1 CPC

This article governs the allocation of procedural costs for the appeal judgment, stating that they follow the event.

Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning preceding the final orders when discussing potential federal remedies, but not explicitly used in the dispositive orders themselves.

Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning preceding the final orders when discussing potential federal remedies, but not explicitly used in the dispositive orders themselves.

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Testo completo

Incarto n. 11.2021.152 · Lugano, 2 maggio 2023/bs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera: · Gaggini

sedente per statuire nella causa SO.2021.165 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: divieto di posteggio e di passaggio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 14 giugno 2021 da

AO 1 (patrocinato dall' PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello del 5 novembre 2021 contro la sentenza emessa dal Pretore il

28 ottobre 2021;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è proprietario della particella n. 80 RFD di __________ (1125 m²), sulla quale sorgono due edifici. Il fondo beneficia di una “servitù d'uso posteggi” sulla attigua particella n. 841 RFD (9339 m²) di AO 1 (rogito 11 settembre 2015 n. 1522 del notaio R__________ D__________, __________). Nel 2019 il Municipio di __________, constatato che il posteggio era abitualmente utilizzato, ma era privo di regolare autorizzazione, ha invitato AP 1 a presentare una domanda di costruzione. Costui ha ottemperato il 9 luglio 2019. Se non che, vista l'opposizione di

AO 1 e del Dipartimento del territorio (la particella n. 841 si trova in zona agricola), il Municipio ha rifiutato il rilascio della licenza edilizia con decisione del 25 novembre 2019, intimando AP 1 un divieto di posteggio sulla particella n. 841. Contro tale decisione AP 1 ha ricor­so al Consiglio di Stato, che il 17 marzo 2021 ha respinto l'impugnazione e ha conferma­to la decisione del Municipio. Tale risoluzione è passata in giudicato.

B. Il 14 giugno 2021 AO

1 ha adito il Pretore del Distretto di Vallemaggia con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché impartisse a AP 1 – sotto comminatoria dell'art.

292 CP – un divieto di posteggio sulla particel­la n. 841 e un divieto di passaggio su tale particella per accedere alla particella n. 80. In caso di violazione di tali ordini l'istante ha chiesto di comminare al convenuto una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni inosservanza. Invitato dal Pretore a presentare osservazioni scritte, AP 1 ha proposto il 25 giugno 2021 di respingere l'istanza. Con replica spontanea del 16 luglio 2021 AO

1 ha ribadito la propria richiesta, sollecitando inoltre la cancellazione della “servitù d'uso posteggi” e l'immediata sospensione del diritto di posteggio. Il convenuto non ha duplicato. Non risulta che il Pretore abbia indetto un dibattimento finale.

C. Statuendo con

sentenza del 28 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, decidendo quanto segue:

1.1 È ordinato a AP 1, __________, un divieto di posteggio sulla particella n. 841 RFD di __________ di proprietà di AO 1.

1.2 È ordinato a AP 1, __________, il divieto di passaggio tra la particella n. 80 RFD di __________ di sua proprietà e la particella n. 841 RFD di __________ di proprietà di AO 1.

1.3 Gli ordini che precedono sono impartiti sotto comminatoria dell'art. 292 CP, secondo cui “chiunque non ottemperi a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.

1.4 In caso di violazione degli ordini di cui ai punti 1.1 e 1.2 viene ordinata una multa disciplinare di fr. 50.– per ogni violazione.

Sulla richiesta di cancellare la “servitù d'uso posteggi” il Pretore non ha formalmente statuito, limitandosi a respingere la doman­da nella motivazione della sentenza. Le spese processuali di fr. 576.40 sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 500.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 novembre 2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2021 AO 1 propone di respingere l'appello. Con replica spontanea del 17 dicembre 2021 e duplica spontanea del 17 gennaio 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha fissato tale valore, nella sentenza impugnata, in fr. 50 000.–. L'appellante lo contesta, ma non dice a quan­to esso ammonterebbe (nelle cause di vicinato il valore litigioso è – come ricorda il Pretore – quello che i diritti in questione hanno per il fondo dominante o il deprezzamento che essi causerebbero al fondo serviente, se esso è maggiore). Al riguardo non giova dunque attardarsi. Quanto alla tempestività del ricorso, nella fattispecie la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore del convenu­to il 29 ottobre 2021 (traccia degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 5 novembre 2021, l'appello in esame è pertanto ricevibile. AP 1 chiede a questa Camera di estromettere dall'incarto la duplica spontanea presentata il 17 gennaio 2022 da AO 1 siccome tardiva. La questione è ininfluente, la duplica non contenendo argomenti di rilievo ai fini del giudizio.

2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha riassunto anzitutto i criteri che disciplinano una tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) e ha ravvisato nella fattispecie un'azione negatoria. Ciò premesso, egli ha accertato che in concreto AO 1 non contesta la validità della “servitù d'uso posteg­gi”, ma che AP 1 non può valersi di tale diritto perché il Municipio di __________ gli ha vietato esplicitamente il parcheggio sulla particella n. 841 e a tale divieto è vincolato anche il giudi­ce civile per il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico. D'altro lato – ha continuato il Pretore – AO 1 non ha tardato ad agire nei confronti di AP 1 dopo avere appurato l'esistenza del divieto amministrativo. Così – egli ha soggiunto – la “servitù d'uso posteggi” è ormai priva di efficacia e parcheggiando il veicolo sull'area gravata il convenuto provoca “un'ingeren­za” nei confronti dell'istan­te. A suo avviso la richiesta di pronunciare un divieto di parcheggio è di conseguenza fondata.

Quanto alla richiesta di cancellare la servitù, il Pretore ha rilevato che il convenuto non ha mai manifestato la volontà di rinunciare al diritto o ha denotato una perdita d'interesse al medesimo. Inoltre nel caso in cui la particella n. 841 fosse tolta dalla zona agricola AP 1 potrà ripresentare una domanda di costruzione per i posteggi. Per il Pretore la divisata cancellazione quindi non si giustifica.

Riguardo infine al postulato divieto di passaggio tra la particella n. 80 RFD e la particella n. 841 RFD il Pretore ha ritenuto trattarsi dell'accesso attraverso una porta “sita sul lato est della proprietà del signor AP 1 che si affaccia sul prato a scopo agricolo di proprietà dell'istante” e che consente di raggiungere le automobili posteggiate. In mancanza di una servitù di passo iscritta sull'area del parcheggio – ha continuato il Pretore – AP 1 non può tuttavia accedere al fondo dell'istante per raggiunge­re le automobili senza esercitare la “servitù d'uso posteg­gi” in modo diverso dal suo scopo. Onde il divieto impartitogli di passare tra la particella n. 80 e la particella n. 841.

3. Il giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamen­te

comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili”

se possono essere accertati senza indugio e sen­za troppe spese. Incombe all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Una situazione giuridica è “chiara” (ovvero “liquida”) se, sulla base di dottrina e giurispru­denza invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a un risultato univoco (principi richiamati da ultimo in: I CCA, sentenza inc. 11.2021.117 del 29 novembre 2022 consid. 8). Ove non soccorrano simili requisiti l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inammissibile, libero l'istante di far valere le sue pretese nelle vie ordinarie davanti a un giudice munito di piena cognizione (I CCA, sentenza inc. 11.2020.68 del 26 giugno 2020 consid. 7).

4. Nel caso specifico il Pretore ha ravvisato – come detto – un'azio­ne negatoria (impostazione di cui AO 1 dà atto: osservazioni all'appello, pag. 2 n. 2) e una turbativa della proprietà (art. 641 cpv. 2 CC) consistente nell'esercizio della “servitù d'uso posteggi” in spregio di una decisione presa dall'autorità amministrativa. Ne ha dedotto che ciò giustifica un divieto di posteggio impartito dal giudice civile. In realtà la questione è più delicata. Quella che il Pretore chiama “ingerenza” non è infatti una turbativa della proprietà qualsiasi, ma la disattenzione di un ordine preciso impartito dal Municipio di __________. E, come questa Camera ha avuto modo di accertare anni addietro, di regola le decisioni emanate da autorità amministrative vanno eseguite dalle stesse autorità amministrative, non dal giudice civile (RtiD I-2005 pag. 738; si veda oggi l'art. 56 cpv. 1 LPAmm, identico al vecchio art. 34 cpv. 1).

Il Pretore evo­ca “il principio dell'unità dell'ordinamento giuridi­co”, ma tale precetto sta a significare che una servitù legale – in particolare di accesso necessario – non può essere accordata in manifesta contraddizio­ne con norme del diritto pubblico, in specie del piano regolatore (RtiD I-2016 pag. 631 n. 12c; cfr. anche: I CCA, senten­za inc. 11.2020.70 del 7 aprile 2022 consid. 7d), non che spetti al giudice civile far rispettare anche decisioni emanate da autorità amministrative. Nella fattispecie la competenza del Pretore per ordinare nel quadro di un'azione negatoria un divieto di posteggio in base a una decisione

del Comune di __________ non può quindi ritenersi “liquida”, fondata su dottrina e giurispru­denza invalse. Ciò

ostava già di primo acchito a una tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

5. Riguardo al divieto di passaggio tra la particella n. 80 RFD e la contigua particella n.

841 RFD la situazione è ancor meno chia­ra. Intanto non è dato di capire dove sia esattamente “la porta sita sul lato est della proprietà del signor AP 1 che si affaccia sul prato a scopo agricolo di proprietà dell'istante” cui accenna il Pretore. Si trattasse di un varco a confine tra i due fondi, invano se ne cercherebbe traccia nella planimetria agli atti. Ma soprattutto non è dato di comprendere come AP 1 potrebbe salire e scendere dall'automobile senza mettere piede sull'area della particella n. 841 gravata dalla servitù di posteggio. Può darsi che il passaggio cui si riferisce AO 1 consista non nel transito diretto da un fondo all'altro, bensì lungo un altro percorso. Nulla è dato di sapere però al proposito. Nebulosa, la richiesta dell'istante era quindi tutt'altro che univoca. Su questo punto l'accoglimento di una tutela giurisdizionale nei casi manifesti non poteva nemmeno entrare in considerazione.

6. Se ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento. Le spese dell'attuale giudizio seguono così la soccombenza del-l'attore (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà al convenuto un'adeguata indennità per ripetibili.

7. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la decisione odierna (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge secondo il Pretore la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 576.40 sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto fr. 500.– per ripetibili.

II. Le spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare da AP 1, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).