Spousal Support Garnishment and Legal Aid Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a lower court's decision regarding a wage garnishment amount, the division of procedural costs, and the denial of legal aid in a spousal support collection matter. The court found the appeal concerning the garnishment amount moot because a subsequent decision had already modified it, and dismissed the appeal regarding cost allocation because the initial half-split was within the lower court's discretion, as the appellant was only partially successful in her initial claim. However, the court partially granted the appeal regarding legal aid, ruling that while representation by a lawyer was not necessary in the initial garnishment procedure (as specialized state offices could assist), the appellant's demonstrable severe financial hardship warranted exemption from procedural costs, which were therefore shifted to the Canton.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 prima, Art. 106 cpv. 2 CPC, Art. 106 CPC, Art. 290 cpv. 1 CC, Art. 2 cpv. 2 dell; Spousal Support Garnishment and Legal Aid Appeal: The court found the appeal concerning the garnishment amount moot because a subsequent decision had already modified it, and dismissed the appeal regarding cost allocation because the initial half-split was within the lower court's discretion, as the appellant was only partially successful in her initial claim. However, the court partially granted the appeal regarding legal aid, ruling that while representation by a lawyer was not necessary in the initial garnishment procedure (as specialized state offices could assist), the appellant's demonstrable severe financial hardship warranted exemption from procedural costs, which were therefore shifted to the Canton.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to order the costs covered by the Canton after granting the exemption from procedural costs.
Applied as the legal basis for granting the exemption from procedural costs due to financial distress.
Cited in relation to the plausible severe financial hardship of the appellant justifying the exemption from procedural costs.
Cited in relation to the general rules for allocating appeal costs based on the outcome.
Cited in relation to the equitable allocation of appeal costs when the case becomes moot.
Cited to confirm that the appealability of the decision on legal aid for the appeal follows that of the main action.
Cited to confirm that the monetary threshold for federal appeal is met.
Testo completo
Incarto n. 11.2021.150 11.2021.151 · Lugano 24 ottobre 2022/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, vicepresidente, Giamboni e Grisanti
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2021.3587 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 agosto 2021 da
AP 1 (già patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 2 novembre 2020 (*recte:* 29 ottobre 2021) presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 18 ottobre 2021 (inc.11.2021.150)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2021.151);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale che oppone AO 1 (1975), cittadino serbo, a AP 1 (1981) il Pretore aggiunto del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 22 giugno 2021 un accordo cautelare che autorizzava i coniugi a vivere separati dal 1° marzo 2021 e affidava la figlia C__________ (nata il 27 giugno 2015) alla madre (riservato il
diritto di visita paterno). AO 1 dal canto suo si impegnava a versare dal luglio 2021 un contributo alimentare per la moglie di fr. 200.– mensili fino al dicembre 2021 e uno per la figlia di fr. 964.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al 10° anno di età, assumendosi altresì tutti i debiti insorti in pendenza di matrimonio (inc. SO.2016.976).
B. Adito il 12 agosto 2021 da AP 1 con decisione del 18 ottobre 2021 il medesimo Pretore aggiunto ha ordinato ad __________ SA, __________, di trattenere dal salario di AO 1 l'importo di fr. 439.– mensili (oltre all'assegno familiare), e di riversarlo su un conto bancario intestato alla moglie. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante è stata respinta.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 novembre 2021 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, che la trattenuta sia aumentata a fr. 1135.80 mensili oltre all'assegno familiare e che le spese processuali siano interamente poste a carico del convenuto. Essa censura altresì il diniego del gratuito patrocinio in prima sede. Invitato a presentare osservazioni, il 12 ottobre 2022 AO 1 ha comunicato che il Pretore aggiunto ha modificato, il 1° marzo 2022, la decisione del 18 ottobre 2021 aumentando la trattenuta a fr. 500.– mensili.
Considerando
in diritto: 1. Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha ordinato una trattenuta dal salario di AO 1 dell'importo di fr. 439.– mensili (oltre all'assegno familiare). Statuendo il 1° marzo 2022 tale decisione è stata modificata e la trattenuta è stata stabilita in fr. 500.– mensili. AP 1 non ha impugnato la decisione di modo che è essa passata in giudicato. In tali circostanze l'appello su questo punto è superato dagli eventi ed è diventato privo d'oggetto. Rimane così da giudicare la contestazione sulla ripartizione delle spese processuali e sul diniego del gratuito patrocinio.
2. Relativamente agli oneri processuali, il Pretore aggiunto
li ha suddivisi a metà tra le parti “visto l'esito della procedura”. L'appellante contesta tale ripartizione e chiede di porre
l'importo di fr. 800.– interamente a carico del marito “sia in caso di accoglimento dell'appello che in caso di reiezione”, poiché per chiedere la trattenuta si è fondata su una decisione esecutiva emessa due mesi prima.
a) Le spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili:
art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC),
mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv.
1 lett. c CPC). Non è dunque escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa essere tenuta a sopportare oneri processuali. A tale proposito il giudice gode di un ampio margine d'apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_864/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2 con rinvii; da ultimo: I CCA sentenza inc.11.2019.101 del 22 maggio 2020 consid. 4).
b) In concreto, che AP 1 avesse buone ragioni per rivolgersi al Pretore aggiunto per ottenere una trattenuta salariale è indubbio, il marito avendo dichiarato di non voler versare alcun contributo alimentare. Se non che, per tacere del fatto che la trattenuta decisa dal primo giudice risulta essere inferiore alla richiesta della moglie, nel postulare una diffida anche per un debito coniugale essa ha manifestamente ecceduto nelle domande di giudizio. Risultata maggiormente soccombente, l'appellante non spiega perché nel suddividere a metà gli oneri processuali e nel compensare le ripetibili il primo giudice sarebbe incorso nell'eccesso o nell'abuso del potere d'apprezzamento di cui egli fruisce in materia di spese e ripetibili. Al proposito l'appello è destinato all'insuccesso, senza dimenticare che, relativamente alla richiesta di obbligare il marito a versarle ripetibili, la pretesa non è cifrata e dunque irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2020.167 del 23 settembre 2021 consid. 11).
c) Quanto all'ammontare delle spese processuali, l'appellante si limita ad affermare di non comprendere perché “emettere una tassa di giustizia di fr. 800.– se la procedura era tanto semplice”. Per tacere del fatto che nelle domande di giudizio essa conferma l'importo stabilito dal Pretore aggiunto, l'interessata non lamenta una violazione dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza cui sono soggette le tasse di giustizia (cfr. RtiD II-2021 pag. 714 n. 24c consid. 5). Al riguardo non occorre dilungarsi.
3. Per quel che riguarda il diniego del gratuito patrocinio in prima sede l'appellante fa valere che quand'anche in una procedura di diffida ai debitori possa non rendersi necessaria l'assistenza di un legale, viste le sue ristrettezze economiche il Pretore aggiunto avrebbe perlomeno dovuto esentarla dal pagamento della quota di oneri processuali posta a suo carico.
a) Il primo giudice ha negato all'istante il beneficio del gratuito patrocinio poiché nell'ambito di una procedura di diffida ai debitori l'assistenza di un legale non è di principio necessaria. Tanto più che, egli ha soggiunto, la procedura non presentava particolare complessità o difficoltà: “bastava infatti che l'istante indicasse i motivi per i quali il convenuto avesse omesso il pagamento dei contributi di mantenimento, ritenuto che spettava poi al giudice valutare la trascuranza dell'obbligo alimentare”. Che alla luce di tale motivazione l'agire del primo giudice, il quale ha trasmesso la lettera in cui AP 1 lamentava il mancato pagamento dei contributi alimentari all'avv. PA 1 “per competenza di patrocinio”, possa apparire discutibile è vero. Sta di fatto che, nel risultato, il rifiuto di designare all'istante un patrocinatore d'ufficio è esente da critiche.
b) Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che per postulare una trattenuta di stipendio in favore di figli minorenni l'assistenza di un patrocinatore d'ufficio non occorre poiché in simili evenienze il creditore può ottenere un aiuto appropriato e gratuito, per legge, da parte di un ufficio specializzato (art. 290 cpv. 1 CC; v. RtiD I-2006 pag. 678 n. 39c; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2012.15 del 4 luglio 2012 consid. 11; cfr. anche l'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia in vigore dal 1° gennaio 2022: RS 211.214.32). Nella fattispecie, quindi, il legale dell'istante avrebbe dovuto indirizzare la cliente all'ufficio specializzato (in concreto all'Autorità regionale di protezione competente per territorio, sostituita dal 1° gennaio 2022 dal Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia [art. 1 del Decreto esecutivo che designa l'autorità competente in materia di aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia: RL 213.510]). Tale autorità rappresenta il creditore nelle procedure d'incasso, compresa la diffida ai debitori, senza che
occorra quindi far capo a un avvocato (DTF 109 Ia 72; Foutoulakis/ Breitschmid/Kamp in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª
edizio-ne, n. 5 ad art. 290; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1001 n. 1533; Leuba/Meier/ Papaux Van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berna 2021, pag. 476 n. 1237 con rinvio alla nota n. 2496; Michel in: Büchler/Jakob [curatori], Schweizerisches Zivilgestzbuch, 2ª edizione, n. 2 ad art. 290).
c) La gratuità sancita dall'art. 290 cpv. 1 CC concerne tuttavia le sole prestazioni dell'Ufficio specializzato ma non gli altri costi (segnatamente quelli di procedura) che rimangono di principio a carico del creditore, riservata una diversa ripartizione in esito al procedimento giudiziario. In caso di ristrettezze finanziarie, pertanto, l'istante può chiedere di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, o meglio l'esenzione delle spese processuali (Leuba/Meier/ Papaux Van Delden, op. cit., pag. 477 n. 1240 con rinvii; Bastons Bulletti in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 5 ad art. 290; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 51 ad art. 290 CC; Mani, Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, Zurigo 2016, pag. 7 n. 6). Premesso ciò, in
concreto, è indubbio che la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 riguardava oltre alla designazione di un patrocinatore
d'ufficio anche l'esenzione dal pagamento di oneri processuali (domanda di giudizio n. 3). Considerato che le gravi ristrettezze in cui versa
l'interessata (art. 117 lett. a CPC) appaiono plausibili, la rendita AI di fr. 1506.– mensili non le permette nemmeno
di coprire il suo fabbisogno minimo di fr. 3070.– mensili, e che l'istanza di trattenuta salariale si è rivelata in gran parte fondata (art.
117 lett. b CPC), soccorrevano le premesse per concedere l'esenzione dalle spese processuali (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC). Tali oneri vanno quindi a carico del Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC) ma la beneficiaria sarà tenuta alla loro rifusione non appena sarà in grado di farlo (art. 123 cpv. 1 CPC; I CCA sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 5c con rinvii). Ne segue che su questo punto l'appello si rivela fondato.
4. Relativamente alle spese giudiziarie di appello, ove una causa sia divenuta senza oggetto esse vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), per il resto seguono la soccombenza (art. 106 CPC). In concreto, considerata la difficile situazione finanziaria delle parti si giustifica tuttavia di soprassedere alla riscossione di oneri, tanto più che il convenuto non ha proposto di respingere l'appello. Al riguardo ciò rende priva d'oggetto la domanda di gratuito patrocinio. Quanto alla designazione di un patrocinatore d'ufficio, essa non entra in linea di conto, le prestazioni dell'ufficio specializzato estendendosi altresì alle procedure di secondo grado (Mani, op. cit., pag. 19 n. 28).
5. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1). Quanto all'impugnabilità della decisione in materia di gratuito patrocinio per la procedura di appello, trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF;
sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 2.1).
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
L'istanza di AP 1di ammissione al gratuito patrocinio è accolta limitatamente all'esenzione delle spese processuali mentre per il resto è respinta.
II. Non si riscuotono spese di appello.
III. Nella misura in cui non è diventata senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.
IV. Notificazione a:
– ; – avv. ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 3c e dispositivo n. I).
Comunicazione a:
– avv. (in estratto, consid. 3 e 4 e dispositivi n. I e III):
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).