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11.2021.146 • TRAC TI 11.2021.146 Generato dall'IA

Waiver of Court Costs Denied Due to Insufficient Proof of Permanent Indigence and Untimely Objections

Numero d'incarto 11.2021.146
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought the waiver of court costs imposed in divorce-related proceedings, claiming indigence due to public assistance since 2017 and evidence of asset deficiency proceedings. The appellate court rejected the waiver request because mere receipt of public assistance does not prove permanent hardship, as the appellant failed to demonstrate efforts toward economic improvement or an objective impossibility to do so, and he potentially held future assets, including an inherited property of significant value, which negated the requirement for a permanent inability to pay. Furthermore, a related appeal against the lower court's decision to deem the waiver application inadmissible due to non-submission of requested documentation was declared inadmissible because the appellant raised new objections on appeal that should have been presented to the first instance judge.

Regesto Legislator

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Art. 112 cpv. 1 CPC, Art. 123 cpv. 2 CPC, Art. 110 CPC, Art. 125 lett. c CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 326 cpv. 2 CPC; Waiver of Court Costs Denied Due to Insufficient Proof of Permanent Indigence and Untimely Objections: The appellate court rejected the waiver request because mere receipt of public assistance does not prove permanent hardship, as the appellant failed to demonstrate efforts toward economic improvement or an objective impossibility to do so, and he potentially held future assets, including an inherited property of significant value, which negated the requirement for a permanent inability to pay. Furthermore, a related appeal against the lower court's decision to deem the waiver application inadmissible due to non-submission of requested documentation was declared inadmissible because the appellant raised new objections on appeal that should have been presented to the first instance judge.

Parole chiave

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prova dell'indigenza procedura di divorzio caso di rigore economico procedure connesse rinuncia al reddito lacune probatorie Condono di spese processuali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 125 lett. c CPC

Used to justify the procedural decision to join the two cases (request for fee waiver and appeal against fee waiver decision) for unity of matter and economy of judgment.

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited to explain why the appellant's arguments regarding the documentation requested by the lower court were inadmissible in the appeal proceedings (new facts/evidence not allowed).

art. 110 CPC

Cited by analogy to establish the admissibility of the appeal against the lower court's decision refusing the fee waiver.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the section concerning federal remedies to determine that the value in dispute does not meet the threshold for an appeal in civil matters.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited when discussing the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

art. 113 LTF

Cited when discussing the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal if the appeal in civil matters is inadmissible.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section when defining which decisions are subject to appeal to the Federal Supreme Court.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section when defining the grounds for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 116 LTF

Cited when mentioning the grounds for the subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

art. 123 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to compare the requirements for fee waiver with the obligation to reimburse costs for legal aid.

art. 112 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis concerning the judge's power to grant deferral or waiver of procedural costs.

art. 64 LTF

Not explicitly cited in the dispositive, but often used for legal aid, however, the reasoning only mentions cost waiver which leads to the application of the cost provision below.

art. 66 LTF

Not explicitly cited in the dispositive, but often used for costs, however, the reasoning only mentions the waiver of costs in order 4.

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Testo completo

Incarti n. 11.2021.146 11.2021.160 · Lugano 16 dicembre 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella richiesta dell'11 ottobre 2021 presentata da

IS 1

per ottenere il condono delle spese processuali poste a suo carico con sentenza emes­sa il 10 febbraio 2020 da questa Camera (inc. 11.2018.70) nella causa SO.2016.964 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, che ha opposto il richiedente a

E__________ K__________ __________,

così come sul reclamo in materia di condono delle spese processuali presentato dal medesimo IS 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 19 novembre 2021 nella causa SO.2021.4471 (condono di spese processuali) riferite alla citata causa SO.2016.964 (protezione dell'unione coniugale);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 13 giugno 2018, emanata a protezione del-l'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato le conseguenze della vita separata tra IS 1 (1968) ed E__________ K__________ (1972). Le spese processuali di complessivi fr. 10 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. SO.2016.964). Un appello presen-tato da IS 1 contro tale decisione è stato respinto nella misura in cui era ricevibile da

questa Camera con sentenza del 10 febbraio 2020. Le spese di fr. 800.– sono sta­te poste a carico del­l'appellante (inc. 11.2018.70).

B. L'11 ottobre 2021 IS

1 si è rivolto all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle pene alternative, postulando il condono delle spese processuali fissate dal Pretore e da questa Camera. Relativamente alle spese di appello, l'Ufficio ha trasmesso la richiesta a questa Camera per competenza (inc. 11. 2021.146).

C. Riguardo alle spese di primo grado il Pretore ha assegnato a IS 1 il 26 ottobre 2021 un termine di

20 giorni per fornire informazioni e documentazione sulla vendita dei suoi immobili (proprietà per piani n. 24 960 e n. 24 962 della particella n. 708 RFD di __________), copia del suo contratto di lavoro e degli ultimi sei conteggi stipendio o copia delle ricerche di lavoro eseguite per i mesi di settembre-ottobre 2021, gli estratti conto bancari dal 1° gennaio 2021 e l'ultima dichiarazione e decisione di tassazione, con l'avvertenza che trascorso infruttuoso il termine “non si entrerà nel merito della domanda”. Accertato che nulla era pervenuto, con decisione del 19 novembre 2021 il Pretore ha dichiarato la richiesta di condono irricevibile, senza prelevare spese.

D. Contro la decisione appena citata IS 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2021 in cui chie­de di accogliere la propria richiesta di condono (inc. 11.2021.160). Per sua natura, il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: I. Sull'istanza di condono a questa Camera

1. Secondo l'art. 112 cpv. 1 CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice può con­cedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. Per “giudice” si intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale che ha emanato la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il condono (RtiD I-2016 pag. 688 in alto con rinvii). Tale giudice fa capo per analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla procedura sommaria (I CCA, sentenza inc. 11.2018.86 del 21 agosto 2018 con richiamo).

2. Per ottenere un condono di spese processuali il richiedente deve rendere verosimile che il pagamento di tali oneri rischia di espor­lo durevolmente a gravi ristrettezze e che nessun miglioramento della sua situazione economica – inclusi redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – sia prevedibile sull'arco di dieci anni (RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii; v. anche Jen­ny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 112). Tali presupposti vanno esaminati con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 4.1.1 in fi­ne), il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è soggetto al­l'obbligo decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii).

3. IS 1 motiva la domanda di condono con l'impossibilità di far fronte al pagamento delle spese processuali, sottolineando di essere a carico della pubblica assistenza fin dal 2017. Inoltre, egli soggiunge, la procedura promossa dal Cantone per l'incasso delle spese addebitategli da questa Camera è sfociata in un attestato di carenza beni.

a) In concreto il richiedente è al beneficio di prestazioni assistenziali e ha quindi documentato la propria indigenza (doc. 2). Ciò non basta tuttavia per ritenere permanenti le gravi ristrettezze in cui egli versa ed escludere a priori un ritorno a miglior fortuna (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.63 del 17 luglio 2017). Del resto, nella decisione del 10 febbraio 2020 questa Camera aveva già avuto modo di rilevare che le prestazioni assistenziali riscosse da IS 1 dall'ottobre del 2017 non supplivano, da sé sole, all'obbligo per l'interessato di rendere verosimili gli sforzi profusi al fine di trovare un'occupazione, né ciò indiziava un impedimento al lavoro. Certo, l'interessato ha oggi 53 anni e la constatazione che a distanza di quattro anni egli sia tuttora a carico della pubblica assistenza non induce a una prognosi favorevole. Sta di fatto che egli neppure accen­na a eventuali sforzi intrapresi nell'ottica di un miglioramento economico né tenta di confortare una propria oggettiva impossibilità ad agire in tal senso. La stessa decisione di accoglimento delle prestazioni assistenziali per i mesi da settembre a ottobre del 2021 subordina il rinnovo del beneficio al­l'invio di giustificativi attestanti l'esito delle ricerche di lavoro eseguite in quel periodo. La possibilità di condono delle spese processuali in simili condizioni appare dubbia.

b) Per di più, la questione non si esaurisce nei termini descritti, giacché l'esistenza di uno stato di indigenza permanente e duraturo non si valuta unicamente sulla base della situazione finanziaria attuale, ma anche in base all'esistenza di mezzi che diventeranno disponibili o che potranno essere capitalizzati in un prossimo futuro. Una domanda di condono non può quindi essere accolta se l'attuale mancanza di mezzi potrà essere superata in futuro con adeguati sforzi (come la ricerca di un'occupazione o la vendita di beni) o grazie un prevedibile afflusso di capitali (come quelli provenienti da divisioni ereditarie, da una liquidazione del regime dei beni oppure da prestazioni assicurative: cfr. sentenza dell'*Obergericht* del Canton Zurigo inc. VW200008 del 16 novembre 2020 consid. 3.3 con rinvio a ZR 83 [1984] n. 75; v. anche sentenza dell'*Obergericht* del Canton Turgovia inc. KES.2015.52 del 1° ottobre 2015 in: RBOG 2015 pag. 235).

Ora, nella procedura davanti a questa Camera IS 1 non aveva postulato il gratuito patrocinio, beneficio che non gli sarebbe stato verosimilmente accordato ove si consideri che egli era titolare di due proprietà per piani

(n. 24 960 e n. 24 962 della particella n. 708 RFD di __________). Nel frattempo la situazione è mutata, dato che i due immobili sono stati aggiudicati ai pubblici incanti, come si evince anche dal siste­ma d'informazione fondiaria del Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica notorietà (RtiD

II-2011 pag. 760 n. 42c). Questa Camera aveva già accertato, del resto, che in seguito alla separazione IS

1 si era trasferito in un immobile prospicente l'abitazione coniugale e proprietà della madre (particella n. 344 RFD di __________). E tale immobile non può dirsi di scarso pregio. Si tratta di un fondo di 1325 m², con vista sul lago di __________, su cui sorge un'abitazione bifamiliare, il cui valore di stima è di fr. 779 354.–. Ne segue che, dandosi aspettative ereditarie di un certo rilievo, non si può ritenere sin d'ora che la situazione finanziaria del richiedente non sia suscettibile di migliorare a lungo termine. Nelle circostanze descritte non soccorrono dunque i requisiti per un condono. L'assenza di prospettiva a breve termine esclude altresì la concessione di una dilazione, nel senso di un posticipo della scadenza di pagamento o di un pagamento rateale.

c) Rimarrebbe la possibilità di una sospensione del pagamento. Non va dimenticato tuttavia che a carico di IS 1 è già stato emesso un attestato di carenza di beni riferito proprio alle spese processuali di questa Camera e alle spese processuali di primo grado (doc. 4 di

reclamo). Un'eventuale sospensione del pagamento non risulterebbe dunque di particolare interesse per il richieden­te,

ancor meno se si pensa che prima di riattivare una procedura di riscossione l'Ufficio cantonale dell'incasso e delle pene alternative procede già a un esame preliminare

della situazione finanziaria in cui versa ­l'escusso. Ne segue che, in definitiva, l'istanza di condono non può trovare

accoglimento.

II. Sul reclamo contro la decisione del Pretore

4. Le decisioni che rifiutano il condono di spese giudiziarie, emanate con la procedura sommaria, sono impugnabili a titolo indipendente con reclamo nel termine di 10 giorni (art. 110 CPC per analogia; cfr. Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 14 e 15 ad art. 112; v. anche Fischer in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 112).

La trattazione di un tale reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (cfr. III CCA, sentenza inc. 13.2019.49 dell'11 novembre 2019 consid. 1). Per unità della materia ed economia di giudizio giova nondimeno congiungere tale procedura con l'istanza di condono ed emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al richiedente il 22 novembre 2021. Introdotto quello stesso giorno, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

5. Il Pretore non è entrato nel merito della richiesta di condono dopo avere accertato che nel termine fissatogli IS 1 non aveva prodotto quanto richiestogli. Il reclamante ricorda che un'analoga richiesta di condono era stata accolta dal­l'Ufficio cantonale dell'incasso e delle pene alternative senza la richiesta di particolare documentazione. Fa valere inoltre di non essere in possesso degli atti relativi alla vendita all'asta delle sue proprietà “per le lungaggini dell'UEF”, salvo ricevere attestati di carenza di beni, e adduce di avere già trasmesso tutta la documentazione richiesta all'Ufficio dell'aiuto sociale in vista del rinnovo delle prestazioni assistenziali, di essere in possesso della sola tassazione risalente al 2016 e di ritenere assurda la richiesta di produrre un contratto di lavoro, visto che egli “si trova in assistenza dal 2017”. A suo parere, di conseguenza, la decisione impugnata “è sbagliata in quanto la richiesta di documentazione è impossibile da ottemperare e appare inutile ai fini di constatare uno stato d'indigenza controllato e dimostrato agli organi preposti”.

Così argomentando, il reclamante perde di vista tuttavia che simili obiezioni andavano sottoposte al Pretore e non sollevate per la prima volta davanti a questa Camera. In sede di reclamo, in effetti, non sono ammissibili nuovi fatti e nuove prove (art. 326 cpv. 1 CPC). Eccezioni a tale principio non ricorrono in concreto (art. 326 cpv. 2 CPC). La sentenza di questa Camera deve intervenire sulla scorta dell'identico materiale processuale esaminato dal primo giudice. E davanti al Pretore il richiedente nulla ha eccepito, benché fosse stato reso attento che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato l'irricevibilità della richiesta. Avesse necessitato di altro tempo per procurarsi la documentazione necessaria, egli avrebbe potuto chiedere al Pretore una proroga del termine. Invece egli è rimasto passivo. In circostanze del genere il reclamo vede la sua sorte segnata.

III. Sulle spese processuali

6. Considerata la precaria situazione finanziaria del richiedente, si rinuncia a riscuotere spese processuali per questa procedura, spese che si rivelerebbero per altro di improbabile incasso.

IV. Sui rimedi di diritto a livello federale

7. Per quanto riguarda i rimedi esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi

decide: 1. Le cause inc. 11.2021.146 e 11.2021.160 sono congiunte

2. La richiesta di condono è respinta.

3. Il reclamo è irricevibile.

4. Non si riscuotono spese.

5. Notificazione a .

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).