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11.2021.144 • TRAC TI 11.2021.144 Generato dall'IA

Servitude Cancellation Following Withdrawn Appeals

Numero d'incarto 11.2021.144
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved appeals against a lower court decision that established a personal servitude of destination burdening one property in favor of another, based on a prior donation deed. Both appealing parties subsequently withdrew their appeals following an out-of-court agreement that included the cancellation of the servitude. The appellate court accepted the withdrawal as a formal desistment, which typically equates to succumbing to the original claim, and consequently struck the cases from the roll, allocated the appeal procedural costs to one appellant as agreed, and explicitly revoked the lower court's order to register the servitude, effectively nullifying the initial judgment due to the parties' superseding agreement.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 241 cpv. 3 CPC; Servitude Cancellation Following Withdrawn Appeals: Both appealing parties subsequently withdrew their appeals following an out-of-court agreement that included the cancellation of the servitude. The appellate court accepted the withdrawal as a formal desistment, which typically equates to succumbing to the original claim, and consequently struck the cases from the roll, allocated the appeal procedural costs to one appellant as agreed, and explicitly revoked the lower court's order to register the servitude, effectively nullifying the initial judgment due to the parties' superseding agreement.

Parole chiave

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servitù personale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia sfratto disdetta declinatoria di competenza revoca del gratuito patrocinio Iscrizione di servitù personale: stralcio per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

This article defines the withdrawal of an appeal as desistment, which is the basis for the procedural handling of the case.

art. 241 cpv. 3 CPC

This article mandates that the appeal court takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll (applied in order 2).

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

This provision establishes the general obligation to bear the costs following desistment (applied in the context of setting costs in order 3).

art. 21 LTG

This article governs the setting of the judicial fee based on the proceedings undertaken (applied when setting costs in order 3).

art. 506 cpv. 1 CPC

Although not explicitly cited in the dispositive, Art. 506 is typically the procedural basis for cost decisions in the case of reciprocal compensation (compensate le ripetibili), however, since the text explicitly cites Art. 106, and Art. 21 LTG for the fee, no other provision from the reasoning is included unless explicitly in the dispositive.

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Testo completo

Incarti n. 11.2021.144 11.2021.145 · Lugano 6 dicembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OR.2019.158 (iscrizione di servitù personale di destinazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 22 agosto 2019 dall'

AO 1 (patrocinata dall' PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinata dall' PA 1 ) e AP 2 (rappresentata da __________, ),

giudicando sull'appello del 22 ottobre 2021 presentato dalla AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23 settembre 2021 (inc. 11.2021.145)

così come sull'appello del 25 ottobre 2021 presentato dalla AP 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2021.144);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 23 settembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, in accoglimento una petizione del 22 agosto 2019 presentata daAO 1, ha costituito una servitù “onere di destinazione” a carico della particella n. 983 RFD di __________ appartenente alla AP 1 e a favore dell'attrice “in forza dell'atto di donazione del 16 aprile 1991 [con cui AP 2 aveva donato il fondo gravato alla AP 1]”, ha condannato le convenute a fare iscrivere l'aggravio nel registro fondiario e ha invitato l'Ufficio del registro fondiario di Lugano di “annotare” la servitù. Le spese processuali di fr. 2750.– sono state poste a carico della AP 1, tenuta a rifondere all'attrice fr. 7500.– per ripetibili.

B. Contro la sentenza appena citata la AP 2 e la AP 1 sono insorte a questa Camera con separati appelli del 22 e 25 ottobre 2021 in cui chiedono, in estrema sintesi, di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 2021 AO 1 propone di respingere i due appelli.

C. Il 23 novembre 2023 AP

1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello in virtù di un accordo con la controparte che comprende anche la cancellazione della servitù “onere di destinazione” costituita con la decisione impugnata. Il 5 dicembre 2023 anche AP 1di Lugano ha comunicato il ritiro del proprio rimedio giuridico.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a

norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche se il ritiro avviene in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale

4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. La tassa di giustizia va fissata poi in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG). In concreto, tutto ponderato, le spese processuali possono essere contenute in fr. 500.‒ complessivi. Conformemente agli accodi tra le parti, tale onere va posto a carico della AP 1, mentre le ripetibili sono compensate.

3. Quanto alle spese di primo grado, esse si presumono essere state regolate dalle parti nell'accordo stragiudiziale da loro raggiuto tant'è che l'attrice ha dichiarato di rinunciare alle ripetibili. Nella comunicazione di ritiro le parti hanno precisato inoltre che l'accordo prevede anche la richiesta all'ufficiale del registro fondiario affinché non iscriva o cancelli la servitù “onere di destinazione” costituita con la decisione impugnata. Ancorché l'aggravio non sia ancora stato iscritto, si giustifica di revocare l'ordine pretorile.

Per questi motivi,

decreta: 1. Le cause inc. 11.2021.144 e 11.2021.145 sono congiunte.

2. Si prende atto del ritiro degli appelli. Le cause sono stralciate dal ruolo per desistenza.

3. Le spese processuali di fr. 500.– complessivi sono poste a carico della AP 1. Le ripetibili sono compensate.

4. L'odine impartito dal Pretore all'ufficiale del registro fondiario di Lugano di iscrivere una servitù “onere di destinazione” a carico della particella n. 983 RFD di __________ e a favore AO 1 è revocato.

5. Notificazione a:

– ; – , ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).